Nella presente convenzione si intende per:
- «strumenti finanziari»: ogni azione, obbligazione o altro strumento finanziario o attività finanziaria (diversa dal contante) o qualsiasi diritto su tali strumenti finanziari;
- «conto titoli»: un conto tenuto da un intermediario sul quale possono essere accreditati o addebitati strumenti finanziari;
- «intermediario»: una persona che nel quadro della sua attività professionale o di altra regolare attività tiene conti titoli per altri o sia per altri che per conto proprio e agisce in tale qualità;
- «titolare del conto»: una persona nel cui nome un intermediario tiene un conto titoli;
- «accordo sul conto»: in relazione a un conto titoli, l’accordo con l’intermediario di pertinenza che disciplina tale conto titoli;
- «strumenti finanziari detenuti presso un intermediario»: diritti del titolare del conto derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari sul conto titoli;
- «intermediario di pertinenza»: l’intermediario che tiene il conto titoli per il titolare del conto;
- «trasferimento»: un trasferimento di proprietà, puro e semplice o a scopo di garanzia, e qualunque costituzione di garanzia, con o senza spossessamento;
- «opponibilità»: il completamento di tutte le formalità necessarie per assicurare l’efficacia di un trasferimento nei confronti di chiunque non sia parte del trasferimento;
- «ufficio»: rispetto ad un intermediario, un luogo di attività professionale dove l’intermediario esercita una qualunque delle sue attività, esclusi i luoghi destinati all’esercizio puramente temporaneo di attività professionali ed i luoghi di attività di qualunque persona diversa dall’intermediario;
- «procedura d’insolvenza»: una procedura collettiva giudiziaria o amministrativa, comprese le procedure provvisorie, nella quale le attività e gli attivi del debitore sono soggetti al controllo o alla vigilanza di un tribunale o di un’altra autorità competente a fini di risanamento o liquidazione;
- «curatore dell’insolvenza»: una persona autorizzata ad amministrare una procedura di risanamento o di liquidazione, anche a titolo provvisorio, compreso un debitore non spossessato se la legge applicabile all’insolvenza lo consente;
- «Stato a più unità»: uno Stato nel quale due o più unità territoriali di tale Stato o tale Stato ed una o più delle sue unità territoriali hanno le proprie norme rispetto alle questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1;
- «scritto»: un’informazione (anche teletrasmessa) che si presenta su un supporto materiale o di altro tipo e che può essere successivamente riprodotta su un supporto materiale.
Nella presente convenzione, ogni riferimento ad un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario comprende:
- un trasferimento di un conto titoli;
- un trasferimento a favore dell’intermediario del titolare del conto;
- un privilegio legale a favore dell’intermediario del titolare del conto relativo ad ogni credito derivante dalla tenuta e dalla gestione di un conto titoli.
Una persona non è considerata come intermediario ai fini della presente convenzione solo perché:
- agisce in qualità di conservatore di registro o agente di trasferimento per un emittente strumenti finanziari; o
- tiene nei propri libri scritture riguardanti strumenti finanziari iscritti in conti titoli tenuti da un intermediario a nome di altre persone per le quali opera come gestore, agente o altrimenti in qualità puramente amministrativa.
Fatto salvo il paragrafo 5, una persona è considerata, ai sensi della presente convenzione, come intermediario per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli che essa tiene in qualità di depositario centrale di strumenti finanziari o che sono altrimenti trasferibili tramite iscrizione tra i conti titoli che essa tiene.
Per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli tenuti da una persona in qualità di gestore di un sistema per la tenuta e il trasferimento di tali strumenti finanziari sui libri dell’emittente o su altri libri che costituiscono l’iscrizione primaria dei diritti su tali strumenti finanziari nei confronti dell’emittente, lo Stato contraente la cui legge disciplina l’emissione di tali strumenti finanziari può in qualunque momento fare una dichiarazione affinché la persona che gestisce tale sistema non sia considerata come intermediario ai sensi della presente convenzione.