Ai fini della presente convenzione:
- per «segnale» si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi;
- per «programma» si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti;
- per «satellite» si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extraterrestre e atto a trasmettere dei segnali;
- per «segnale emesso» si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite;
- per «segnale derivato», si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari;
- per «organismo di origine» si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori;
- per «distributore», si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo;
- viii) per «distribuzione», si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo.