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0.231.173

Convenzione
relativa alla distribuzione dei segnali portatori
di programmi trasmessi via satellite

RU 1993 2725; FF 1989 III 413

Testo ufficiale italiano1

Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19922
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1993

(Stato 31 maggio 2017)

Gli Stati contraenti,

constatando che l’utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l’importanza che per quanto concerne l’estensione delle zone geografiche servite;

preoccupati perché non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perché la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l’uso delle comunicazioni via satellite;

riconoscendo a questo riguardo l’importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati;

coscienti della necessità di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali già in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una più ampia accettazione della Convenzione di Roma dei 26 ottobre 1961 3 che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. per «segnale» si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi;
  2. per «programma» si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti;
  3. per «satellite» si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extraterrestre e atto a trasmettere dei segnali;
  4. per «segnale emesso» si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite;
  5. per «segnale derivato», si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari;
  6. per «organismo di origine» si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori;
  7. per «distributore», si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo;
  8. viii) per «distribuzione», si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo.

Art. 2

Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l’organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati.

In ogni Stato contraente in cui l’applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) è limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verrà notificata per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrerà in vigore o verrà modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica.

L’impegno previsto al precedente paragrafo 1) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali già distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.

Art. 3

La presente convenzione non è applicabile qualora i segnali emessi dall’organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, da parte del pubblico in generale.

Art. 4

Nessuno Stato contraente è obbligato ad applicare le misure previste dall’articolo 2 paragrafo 1), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati:

  1. portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualità, ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi; oppure
  2. portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure
  3. portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un Paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.

Art. 5

Nessuno Stato contraente sarà obbligato ad applicare la presente convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell’entrata in vigore di detta convenzione nei confronti dello Stato considerato.

Art. 6

La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.

Art. 7

La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque abuso di monopolio.

Art. 8

Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Ciascuno Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974, lo preveda, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all’articolo 2 paragrafo 1) («nel caso in cui l’organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente»), verrà considerata come sostituita dalla seguente condizione: «nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente».

  1. a) Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che è limitata ad un pubblico di abbonati, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applicherà la presente convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo.
  2. Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo a), notificherà per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtù delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure è limitata nella sua portata.

Art. 9

La presente convenzione verrà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all’Organizzazione delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 4 .

La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari e sarà aperta all’adesione degli Stati di cui al paragrafo 1).

Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

È inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente convenzione, deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della convenzione.

Art. 10

La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

La presente convenzione entrerà in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.

Art. 11

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di denunciare la presente convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo 1).

Art. 12

La presente convenzione è firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati menzionati all’articolo 9 paragrafo 1), nonché al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni:

  1. le firme della presente convenzione;
  2. il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
  3. la data dell’entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 1);
  4. il deposito di qualunque notifica prevista dall’articolo 2 paragrafo 2), o dall’articolo 8 paragrafo 2) o 3), nonché il testo della notifica;
  5. la ricezione delle notifiche di denuncia.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente convenzione a ciascuno Stato menzionato all’articolo 9 paragrafo 1).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles il 21 maggio 1974.

(Seguono le firme)

0.231.173

Campo d’applicazione il 31 maggio 20175

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Armenia

13 settembre

1993 A

13 dicembre

1993

Australia

26 luglio

1990 A

26 ottobre

1990

Austria

6 maggio

1982

6 agosto

1982

Bahrein

1° febbraio

2007 A

1° maggio

2007

Benin

18 maggio

2017 A

18 agosto

2017

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Cile

8 marzo

2011 A

8 giugno

2011

Colombia

20 dicembre

2013 A

20 marzo

2014

Corea del Sud

19 dicembre

2011 A

19 marzo

2012

Costa Rica

25 marzo

1999 A

25 giugno

1999

Croazia

26 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

El Salvador

22 aprile

2008 A

22 luglio

2008

Germania*

25 maggio

1979

25 agosto

1979

Giamaica

12 ottobre

1999 A

12 gennaio

2000

Grecia

22 luglio

1991 A

22 ottobre

1991

Honduras

7 gennaio

2008 A

7 aprile

2008

Italia*

7 aprile

1981

7 luglio

1981

Kenya

6 gennaio

1976

25 agosto

1979

Macedonia

2 settembre

1997 S

17 novembre

1991

Marocco

31 marzo

1983

30 giugno

1983

Messico

18 marzo

1976

25 agosto

1979

Moldova

28 luglio

2008 A

28 ottobre

2008

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

1° dicembre

1975 A

25 agosto

1979

Oman

18 dicembre

2007 A

18 marzo

2008

Panama

25 giugno

1985 A

25 settembre

1985

Perù

7 maggio

1985 A

7 agosto

1985

Portogallo

11 dicembre

1995 A

11 marzo

1996

Ruanda

25 aprile

2001 A

25 luglio

2001

Russia

20 ottobre

1988 A

20 gennaio

1989

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Singapore

27 gennaio

2005 A

27 aprile

2005

Slovenia

3 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Stati Uniti

7 dicembre

1984

7 marzo

1985

Svizzera

24 giugno

1993

24 settembre

1993

Togo

10 marzo

2003 A

10 giugno

2003

Trinidad e Tobago*

1° agosto

1996 A

1° novembre

1996

Vietnam

12 ottobre

2005 A

12 gennaio

2006

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si
    possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà
    intellettuale: www.ompi.org/treaties/index-fr.html od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.