I nomi «Repubblica Francese», «Francia» e quelli delle vecchie provincie francesi, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci francesi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Francese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.
Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti francesi indicati nell’allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione svizzera per prodotti o merci che non siano di origine francese
- o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica Francese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante un protocollo.
Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.
I capoversi 2 a 4 si applicano soltanto con riserva dell’articolo 5.