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0.232.111.194.58

Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e
il Governo della Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e
la protezione delle indicazioni geografiche

RU 2014 2515; FF 2014 1099 1345

Traduzione

Concluso il 23 settembre 2013

Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20141

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2014

(Stato 1° settembre 2014)

Art. 1 Obiettivo e campo d’applicazione

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, qui di seguito definiti «Parte» o «Parti», secondo il caso, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità; in virtù della loro adesione alle norme e ai principi dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio 2 (di seguito definito Accordo TRIPS) hanno convenuto di riconoscere e proteggere reciprocamente le indicazioni geografiche al fine di favorire e sostenere il commercio tra i due Paesi di prodotti e servizi identificati con tali indicazioni.

Il presente Accordo vale per tutti i prodotti e servizi identificati con una delle indicazioni di cui all’articolo 2 e originari del territorio delle Parti.

Le appendici formano parte integrante dell’Accordo.

Art. 2 Indicazioni protette

Sono protette le indicazioni seguenti:

per i prodotti e servizi originari della Giamaica:

  1. i nomi «Giamaica», «giamaicano» e «giamaicana», i nomi delle divisioni territoriali ufficiali della Giamaica (elencati nell’appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali,
  2. le indicazioni geografiche giamaicane elencate nell’appendice II,
  3. altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS;

per i prodotti e servizi originari della Svizzera:

  1. i nomi «Svizzera», «svizzero» e «svizzera», i nomi dei Cantoni svizzeri (elencati nell’appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o i suoi Cantoni,
  2. le indicazioni geografiche svizzere elencate nell’appendice II,
  3. altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS.

Art. 3 Estensione della protezione

Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo TRIPS, le Parti adottano tutte le misure ragionevolmente necessarie, conformemente al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni designate all’articolo 2 utilizzate in riferimento a prodotti originari del territorio delle Parti. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’uso di tali indicazioni su:

  1. prodotti identici o comparabili non originari del luogo identificato dall’indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte in questione;
  2. altri prodotti che non sono originari del luogo identificato dall’indicazione in questione, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del prodotto.

La protezione conferita al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l’indicazione protetta sia utilizzata in traduzione o con l’aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «stile», «maniera», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono suscitare confusione.

La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all’esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio.

La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d’ufficio, se la legislazione della Parti lo prevede, o su richiesta di una parte interessata all’autorità competente. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l’uso in buona fede prima dell’entrata in vigore di questo Accordo, il marchio può essere utilizzato nonostante la protezione e le norme d’uso dell’indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l’invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte.

Le eccezioni di cui all’articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (b) nonché paragrafo 2 lettere (a) e (b) del presente Accordo.

Quanto all’utilizzo delle indicazioni geografiche per i servizi, le Parti prevedono nel loro diritto nazionale misure adeguate ed efficaci tese a prevenire l’utilizzo di tali indicazioni in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del servizio o da costituire un atto di concorrenza sleale.

Secondo quanto prescritto dall’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi 3 , le Parti impediscono che gli stemmi, le bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni dell’altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi, indicazioni geografiche o beni di proprietà intellettuale protetti come nomi di azienda o nomi di associazioni in modo non conforme alle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata. La protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con stemmi, bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni delle Parti.

Art. 4 Indicazioni omonime

In caso di omonimia tra indicazioni:

  1. qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica a un’indicazione protetta dell’altra Parte, la protezione è conferita a ciascuna indicazione a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia erroneamente indotto a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio dell’altra Parte;
  2. qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica alla denominazione di un’area geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto o un servizio originario dell’area geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio della Parte in questione.

Nei casi di cui al paragrafo 1 le Parti definiscono le condizioni pratiche per distinguere le indicazioni omonime interessate, garantendo un trattamento equo dei produttori e dei fornitori di servizi interessati e che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 5 Eccezioni

Le disposizioni di questo Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell’ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori.

Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione dell’altra Parte che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 6 Beneficiari

Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo le persone fisiche e giuridiche, le federazioni, le associazioni e le organizzazioni di produttori, i fornitori di servizi, i commercianti o i consumatori considerati parti interessate ai sensi dell’articolo 3, purché abbiano un interesse legittimo e risiedano e abbiano sede principale nel territorio di una delle Parti. Le Parti garantiscono che la protezione conferita dal presente Accordo sia attuabile dalle parti interessate in virtù delle rispettive leggi nazionali.

Art. 7 Presentazione ed etichettatura

Qualora l’indicazione o la presentazione di un prodotto o di un servizio, in particolare nell’etichettatura, su documenti ufficiali o commerciali, o nella pubblicità sia contraria al presente Accordo, le Parti prevedono le misure amministrative necessarie e abilitano le autorità competenti a intraprendere le azioni giudiziarie opportune, al fine di impedire qualsivoglia atto di concorrenza sleale e prevenire qualsiasi uso ingannevole o errato delle indicazioni protette.

Art. 8 Punti di contatto

Le autorità designate nell’appendice III del presente Accordo fungono da punti di contatto tra le Parti per tutte le questioni oggetto dell’Accordo.

Su richiesta il punto di contatto indica l’autorità competente nella fattispecie e, se del caso, agevola la comunicazione con la Parte richiedente.

Art. 9 Procedure per prodotti e servizi non conformi

Qualora una Parte abbia ragione di sospettare che:

  1. un prodotto o un servizio di cui all’articolo 2 sia utilizzato o sia stato utilizzato in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo; e
  2. tale non conformità rivesta un interesse specifico per una Parte e possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie,
  3. tale Parte lo comunica senza indugio al punto di contatto dell’altra Parte.

Le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate da documenti ufficiali, commerciali o altri documenti rilevanti e definiscono le possibili misure amministrative o azioni giudiziarie. Le informazioni includono, segnatamente, i seguenti dettagli sul prodotto o sul servizio in questione:

  1. il produttore o chiunque detenga il prodotto, o il prestatore del servizio;
  2. la composizione del prodotto o il contenuto del servizio;
  3. la descrizione e la presentazione del prodotto o del servizio;
  4. la descrizione della sospettata non conformità alle norme applicabili in merito –alla produzione del prodotto o alla prestazione del servizio, o–alla commercializzazione del prodotto o del servizio.

L’altra Parte valuta il caso e informa la prima Parte dell’esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata in virtù dell’articolo 3.

Art. 10 Registri nazionali

La registrazione di un’indicazione geografica nei registri nazionali elencati nell’appendice IV del presente Accordo è ammessa dalle autorità nazionali competenti delle Parti come elemento di prova che l’indicazione è conforme all’articolo 2 paragrafo 1 lettera (c) nonché paragrafo 2 lettera (c) e quindi protetta in virtù del presente Accordo.

Art. 11 Modifiche dell’Accordo e delle appendici

Entrambe le Parti possono chiedere per iscritto la modifica del presente Accordo.

L’Accordo è modificato per mutuo consenso delle Parti. Qualsivoglia modifica del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l’ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell’avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore.

Se la legislazione di una delle Parti è modificata allo scopo di proteggere un’indicazione che non è elencata nell’appendice II, o se una delle Parti riconosce e protegge un’indicazione diversa da quelle elencate nell’appendice II, tale Parte notifica le nuove indicazioni all’altra Parte mediante i punti di contatto secondo l’articolo 8 paragrafo 1. Qualora l’altra Parte non si opponga alla loro inclusione entro sei mesi, le indicazioni sono incluse nell’appendice II del presente Accordo.

Entrambe le Parti possono modificare i rispettivi elenchi contenuti nelle appendici I, III e IV del presente Accordo mediante nota diplomatica. Tali modifiche entrano in vigore il giorno di ricevimento della notifica.

Art. 12 Misure transitorie

I prodotti o servizi identificati con una delle indicazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, che, al momento della sua entrata in vigore, erano già stati fabbricati o forniti, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma che sono vietati dal presente Accordo, possono essere commercializzati dai grossisti e dai produttori o dai fornitori di servizi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai distributori fino a esaurimento delle scorte.

I prodotti fabbricati o i servizi forniti, contrassegnati e presentati in conformità con questo Accordo la cui descrizione o presentazione risulta non conforme a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.

Art. 13 Risoluzione dei contenziosi

Qualora sia sollevata un’obiezione in virtù dell’articolo 11 paragrafo 3 le Parti avviano consultazioni, mediante qualsivoglia mezzo definito dalle stesse, entro un mese dalla notifica dell’obiezione. Le Parti intraprendono le iniziative necessarie per raggiungere una composizione amichevole entro un anno dall’avvio delle consultazioni.

Qualsiasi altro contenzioso relativo all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo è risolto amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti.

Art. 14 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l’ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell’avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo rimane in vigore salvo denuncia di una Parte mediante nota diplomatica scritta entro un termine di sei (6) mesi.

In fede di che i firmatari, quali rappresentanti autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 23 settembre 2013, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Felix Addor

Per il
Governo della Giamaica:

Wayne McCook

Appendice I

a) Nomi delle suddivisioni territoriali ufficiali della Giamaica:

Parrocchie

Contee

Hanover

Cornwall

Saint Elizabeth

Saint James

Trelawny

Westmoreland

Clarendon

Middlesex

Manchester

Saint Ann

Saint Catherine

Saint Mary

Kingston

Surrey

Portland

Saint Andrew

Saint Thomas

b) Nomi dei cantoni svizzeri:

  1. Aargau
  2. Appenzell (Ausserrhoden)
  3. Appenzell (Innerrhoden)
  4. Basel (-Landschaft)
  5. Basel (-Stadt)
  6. Bern / Berne
  7. Freiburg / Fribourg
  8. Genève
  9. Glarus
  10. Graubünden
  11. Jura
  12. Luzern
  13. Neuchâtel
  14. Nidwalden
  15. Obwalden
  16. Schaffhausen
  17. Schwyz
  18. Solothurn
  19. St. Gallen
  20. Ticino
  21. Thurgau
  22. Uri
  23. Vaud
  24. Wallis / Valais
  25. Zug
  26. Zürich

Appendice II

a) Indicazioni protette della Giamaica:

Bevande

Blue Mountain Coffee

Jamaican High Mountain Coffee

Catherine’s Peak water

Distillati

Jamaica Rum

Jamaican Roots wine

Spezie

Jamaican Jerk

Boston Jerk

Walkerswood Jerk

Jamaican Allspice

Prodotti agricoli

St. Andrew Thyme

Jamaica Logwood Honey

Jamaican Ginger

Lucea Yam

Trelawny Yellow Yam

Jamaica Scotch Bonnet pepper

Manchester Peppermint

St. Elizabeth Escallion

St. Elizabeth Thyme

Middle Quarters Shrimps

Jamaican Pimento

Jamaican Ortanique

Jamaican Cocoa

Jamaican Red Pepper

Prodotti di panetteria e pasticceria

Jamaican Patties

Jamaican Easter Bun

Jamaican Bun

Jamaican Jackass Corn

Confetteria

Bustamante Jaw Bone/ Backbone

Jamaican Paradise Plum

Jamaican Potato Pudding

Jamaican Gizzada

Altri prodotti alimentari

Jamaican Bammy

St. Elizabeth Bammy

Prodotti per il benessere

Jamaican

Prodotti farmaceutici

Jamaican Bissy

Jamaican

Jamaican Cannabis Sativa (For eg. CANASOL and ASMASOL)

Legno e fiori

Jamaican Blue Mahoe

Jamaican Cedar

Jamaican Lignum Vitae

Minerali giamaicani

Jamaican Bauxite

Jamaica Clay

Jamaican Limestone

Elementi religiosi/culturali/non agricoli/artigianali

St Elizabeth Hodges Clay

Castleton Clay

Jamaican Thatch

b) Indicazioni protette della Svizzera:

Formaggi

Appenzeller

Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse

Bündner Bergkäse

Emmentaler

Formaggio d’Alpe Ticinese

Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse

Gruyère

L’Etivaz

Raclette du Valais

Sbrinz

Schweizer Tilsiter

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

Tomme vaudoise

Vacherin fribourgeois

Vacherin Mont d’Or

Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse

Prodotti a base di carne

Appenzeller Mostbröckli

Appenzeller Pantli

Appenzeller Siedwurst

Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois

Berner Zungenwurst

Boutefas

Bündnerfleisch

Jambon de la Borne

Longeole

Saucisse aux choux vaudoise

Saucisson vaudois

Saucisse d’Ajoie

Viande séchée du Valais

St. Galler (Kalbs)-Bratwurst

St. Galler Schüblig

Glarner-Kalberwurst

Spezie

Munder Safran (saffron)

Olii

Huile de noix vaudoise

Pane, pasticceria, torte, confetteria, biscotti e altri prodotti di panetteria

Basler Läckerli

Meringues de la Gruyère

Pain de seigle valaisan

Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits

Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade

Swiss Kräuterbonbons

Zuger Kirschtorte

Distillati

Abricotine / Eau-de-vie d’abricot du Valais

Absinthe

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Baselbieter Kirsch

Zuger Kirsch

Appenzeller Alpenbitter

Rigi Kirsch

Schweizer Kirsch

Vini

Bern / Berne

Bielersee / Lac de Bienne

Thunersee

Cheyres

Genève

Coteau de Chevrens

Côtes de Landecy

Coteau de Lully

Coteau de Choulex

Château de Collex

Coteau de Bossy

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Dardagny

Coteau de Genthod

Château du Crest

Mandement de Jussy

Grand Carraz

Domaine de l’Abbaye

Côtes de Russin

Coteau des Baillets

Coteau de Bourdigny

Coteau de Choully

Coteau de Peissy

Coteaux de Peney

Château de Choully

Rougemont

La Feuillée

Glarus

Luzern

Neuchâtel

Entre-deux-Lacs

La Béroche

Chez-le-Bart

Champréveyres

La Coudre

Bôle

Corcelles-Cormondrèche

Vaumarcus

Fresens

Saint-Aubin-Sauges

Gorgier

Bevaix

Boudry

Peseux

Auvernier

Colombier

Cortaillod

Le Landeron

Cressier

Cornaux

Saint-Blaise

Hauterive

Ville de Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

St. Gallen

Schaffhausen

Schwyz

Thurgau

Ticino

Rosso del Ticino

Bianco del Ticino

Rosato del Ticino

Uri

Vaud

Chablais

Lavaux

La Côte

Côtes-de-l’Orbe

Bonvillars

Valais / Wallis

Zug

Zürich

Zürichsee

Legumi e cereali

Cardon épineux genevois

Rheintaler Ribel

Poire à Botzi

Orologi/strumenti di precisione

Swiss

Genève / Geneva

Neuenburg / Neuchâtel

Schaffhausen

Prodotti tessili

Swiss

Langenthal

St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)

Ceramica

Laufen

Prodotti in materie plastiche

Sarnen

Macchinari/metallurgia/ingegneria

Swiss

Prodotti chimici/farmaceutici

Swiss

Basel

Legno

Bois du Jura

Appendice III

a) Punto di contatto per la Giamaica:

Jamaica Intellectual Property Office

b) Punto di contatto per la Svizzera:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Appendice IV

a) Elenco dei registri nazionali della Giamaica:

Register of Geographical Indications

b) Elenco dei registri nazionali della Svizzera:

  1. Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
  2. Repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata dei vini