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0.232.111.196.54

Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe Conchiuso il 16 settembre 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1978 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 febbraio 1980 Entrato in vigore il 14 maggio 1980

RU 1980 478; FF 1978 I 345

Traduzione

(Stato 14 maggio 1980)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo portoghese,

consapevoli dell’interesse che presenta per ciascuno Stato contraente la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti riaturali e manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le analoghe denominazioni riservate a taluni prodotti o merci specificati,

hanno convenuto di conchiudere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari):

Art. 1

Ciascuno Stato contraente s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente

  1. i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell’altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali,
  2. i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionati negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.

Art. 2

Il nome «Portogallo», le denominazioni «Portugalia» e «Lusitania», i nomi delle provincie e d’altre regioni naturali portoghesi, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci portoghesi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione portoghese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:

  1. quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti portoghesi indicati nell’allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione Svizzera per prodotti o merci che non siano di origine portoghese
  2. o
  3. quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica portoghese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

L’articolo 5 è riservato.

Art. 3

Il nome «Confederazione Svizzera» («Confédération Suisse»), le denominazioni «Svizzera» («Suisse») e «Confederazione» («Confédération»), i nomi dei Cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell’allegato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati sul territorio della Repubblica portoghese esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

Se una denominazione contenuta nell’allegato B del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto:

  1. quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell’allegato B, tranne ove esista un interesse legittimo ad utilizzare la denominazione sul territorio della Repubblica portoghese per prodotti o merci che non siano di origine svizzera,
  2. o
  3. quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione Svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti e le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

L’articolo 5 è riservato.

Art. 4

Se le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività industriali e commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le etichette, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l’indicazione della provenienza effettiva, sia con l’aggiunta di termini quali «tipo», «imitazione» o simili, sia in una forma modificata, qualora, in quest’ultimo caso, sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.

Art. 5

Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio o sulle etichette, come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o fallaci su la provenienza, l’origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.

I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folclore, le espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole del pubblico o delle cerchie commerciali interessate dell’altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o fallaci sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantastico.

Art. 6

Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da sindacati, associazioni e gruppi che rappresentino direttamente o indirettamente i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.

Art. 7

1 prodotti e le merci, gli imballaggi, le etichette, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell’entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l’uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall’entrata in vigore del medesimo.

Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l’uso entro un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l’impresa o la parte dell’impresa cui appartiene la denominazione.

Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4 primo periodo e dell’articolo 3 capoverso 4 primo periodo sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 secondo periodo del presente articolo è applicabile per analogia.

L’articolo 5 è riservato.

Art. 8

Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal suo territorio, senza l’accordo dell’altro Stato contraente.

Le disposizioni dell’articolo 7 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell’estensione da parte dell’altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell’entrata in vigore del trattato.

Art. 9

Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell’altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.

Art. 10

L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Istituto nazionale della proprietà industriale possono scambiarsi informazioni nell’applicazione del trattato.

Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi di ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l’esecuzione del presente trattato.

La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all’applicazione del presente trattato.

Ciascuno Stato contraente può chiedere la convocazione della commissione mista.

Art. 11

Gli Stati contraenti si sforzano di comporre in via diplomatica tutti i casi di violazione del presente trattato di cui vengano a conoscenza.

Art. 12

Il presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.

Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali redatti in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Graber

Per la
Repubblica portoghese:

Medeiros Ferreira

Protocollo

Le Alte Parti contraenti,

nell’intento di precisare l’applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe, firmato in data odierna,

hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato:

  1. Gli articoli 2 e 3 del presente trattato non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento in cui sono messi in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, le disposizioni legislative e amministrative dell’altro Stato contraente relative al controllo amministrativo, particolarmente quelle concernenti la tenuta dei registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
  2. Gli articoli 2 e 3 del trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.
  3. La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19611 per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.
  4. Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l’importazione di prodotti e di merci.
  5. Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate traduzioni delle denominazioni protette secondo gli articoli 2 e 3 del trattato (art. 4 cpv. 2 del trattato); la stessa cosa vale per il termine «romand» quanto alla denominazione «Suisse française». La protezione accordata in base all’articolo 4 capoverso 2 del trattato agli aggettivi derivati da denominazioni protette si estende ugualmente al l’abbrevi azione «Bündner», nel caso del nome del Canton Grigioni.
  6. Il nome «Iberia» può essere utilizzato in Svizzera per prodotti in provenienza dal Portogallo.
  7. I nomi delle provincie e d’altre regioni naturali portoghesi, di cui all’articolo 2 capoverso 1 del trattato, sono i seguenti:

Provincie

Algarve

Beira Alta

Estremadura (Portugal)

Alto Alentejo

Beira Baixa

Minho

Alto Douro

Beira Litoral

Ribatejo

Baixo Alenteio

Douro Litoral

Trás‑os‑Montes

Altre regioni naturali

Açores

Évora

Ponta Delgada

Angra do Heroismo

Faro

Portalegre

Aveiro

Funchal

Porto

Beja

Guarda

Santarém

Braga

Horta

Setúbal

Bragança

Leiria

Viana do Castelo

Castelo Branco

Lisboa

Vila Real

Coimbra

Madeira

Viseu

  1. I nomi dei Cantoni svizzeri di cui all’articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:

Appenzello

San Gallo

  1. Appenzello Esterno
  1. Sciaffusa
  1. Appenzello Interno
  1. Svitto
  1. Argovia
  1. Soletta
  1. Basilea
  1. Ticino
  1. Basilea Città
  1. Turgovia
  1. Basilea Campagna
  1. Untervaldo
  1. Berna
  1. Soprasselva
  1. Friburgo
  1. Sottoselva
  1. Ginevra
  1. Uri
  1. Glarona
  1. Vallese
  1. Grigioni
  1. Vaud
  1. Lucerna
  1. Zugo
  1. Neuchátel
  1. Zurigo
  1. Le indicazioni relative alle qualità sostanziali, di cui all’articolo 5 capoverso 1 del trattato, sono:

Per i vini portoghesi

«Generoso»

«Fino»

Tawny

Vintage

  1. 1. La protezione conferita alle denominazioni «Gruyère» e «Emmental», di cui all’allegato B del trattato, è assicurata fintanto che la Repubblica portoghese non è partecipe della Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 19512.
  2. 2. Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 2 del trattato è aumentato a otto anni in favore di persone o di società portoghesi se, esse stesse o i loro predecessori in diritto, utilizzavano in buona fede, per formaggi portoghesi, al momento della firma del trattato, le denominazioni «Gruyère» e «Emmental» sul territorio della Repubblica portoghese.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Graber

Per la
Repubblica portoghese:

Medeiros Ferreira

Allegato A

I. Vini

A. Denominazioni dei vini prodotti in regioni legalmente delimitate

1. Vini «generosos»

Denominazioni d’origine regionale

Denominazioni subregionali

Carcavelos

  1. Vinho da Madeira
    (Madeira, Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, Madeira Vin et autres traductions)

Belém

Cãmara de Lobos

Campanário

Preces

Santo António

Santa Luzia

São João

São Martinho

São Pedro

Torre

Torrinha

Vargem

  1. Vinho do Porto
    (Porto, Oporto, Port, Portwine,
    Portwein, Portvin, Portwijn
    e altre traduzioni)

Baixo Corgo

Cima‑Corgo

Douro Superior

Moscatel de Setùbal, o Setúbal

2. Altre vini

Denominazioni d’origine regionale

Denominazioni subregionali

Altre denominazioni

Bucelas

Colares

Dão

Ervedal da Beira

Mangualde

Nelas

Nogueira do Cravo

Penalva do Castelo

Santa Comba Dão

São Paio

Silgueiros

Tondela

Vila Nova de Tázem

Douro

Alijó

Lamego

Meda

Murça

Sabrosa

Vila Real

Armamar

Favaios

Freixo de Espada à Cinta

Mesão Frio

Moncorvo

Pegarinhos

Penajoia

Régua (Peso da Régua)

Sanfins do Douro

Santa Marta de Penaguião

São João da Pesqueira

Vila Flor

Vila Nova de Foscoa

Vinho Verde

Amarante

  1. Basto
  2. Braga
  3. Lima (Portugal)
  4. Monção
  5. Penafiel

Amares

  1. Arco de Val‑de‑Vez
  2. Baião
  3. Barcelos
  4. Castelo de Paiva
  5. Cinfães
  6. Fafe
  7. Famalicão
  8. Felgueiras
  9. Guimarães
  10. Lousada
  11. Marco de Canavezes
  12. Paredes
  13. Ponte da Barca
  14. Ponte de Lima
  15. Póvoa de Lanhoso
  16. Santo Tirso
  17. Vale de Cambra
  18. Viana do Castelo,
    o simplicemente Viana

B. Denominazioni dei vini prodotti in altre regioni determinate

1. Vini liquorosi
  1. Estremadura (Portugal)
  2. Lagoa (Algarve)
  3. Moscatel de Favaios (Douro)
  4. Pico (Açores)
2. Altri vini
  1. Alcobaça
  2. Algarve
  3. Bairrada
  4. Borba (Alentejo)
  5. Cartaxo (Ribatejo)
  6. Estremadura (Portugal)
    (inclusa la regione di Palmela)
  7. Lafões
  8. Pinhel
  9. Reguengos (ou Reguengos
    de Monsarás)
  10. Tarouca (Vale de Varosa)
  11. Torres (ou Torres Vedras)
  12. Vidigueira

C. Altre denominazioni geografiche

  1. Águeda
  2. Alcanhões (Ribatejo)
  3. Almeirim (Ribatejo)
  4. Arruda dos Vinhos
    (Torres Vedras)
  5. Azueira (Torres Vedras)
  6. Batalha (Alcobaga)
  7. Benfica do Ribatejo (Ribatejo)
  8. Bombarral (Torres Vedras)
  9. Cadaval (Torres Vedras)
  10. Cantanhede (Bairrada)
  11. Carvoeira (Torres Vedras)
  12. Chamusca (Ribatejo)
  13. Chaves (Trás‑os‑Montes)
  14. Cortes (Alcaboça)
  15. Covilhã (Pinhel)
  16. Dois Portos (Torres Vedras)
  17. Figueira de Castelo Rodrigo
    (Pinhel)
  18. Fundão (Pinhel)
  19. Gouxa‑Alpiarça (Ribatejo)
  20. Graciosa (Açores)
  21. Granja‑Mourão (Reguengos)
  22. Labrujeira (Torres Vedras)
  23. Lagoa (Algarve)
  24. Lagos (Algarve/Portugal)
  25. Lourinhã (Torres Vedras)
  26. Macedo de Cavaleiros
    (Trás-os‑Montes)
  27. Martim‑Rei‑Sabugal
    (Trás-os‑Montes)
  28. Mealhada (Bairrada)
  29. Mogofores (Bairrada)
  30. Montijo (Palmela)
  31. Olhalve (Torres Vedras)
  32. Portalegre (Alentejo)
  33. Portimão (Algarve)
  34. Redondo (Reguengos)
  35. Riba Tua – Cachão
    (Trás‑os‑Montes)
  36. Ribadouro – Mogadouro
    (Trás-os‑Montes)
  37. Ribeira de Oura‑Vidago
    (Trás-os‑Montes)
  38. Rio Maior (Ribatejo)
  39. Santo Isidro de Pegões –
    Pegões Velhos (Palmela)
  40. S. Mamede da Ventosa
    (Torres Vedras)
  41. S. Romão‑Armamar
    (Zona do Vale de Varosa)
  42. Sobral de Monte Agraço
    (Torres Vedras)
  43. Souselas (Bairrada)
  44. Tavira (Algarve)
  45. Távora‑Moimenta da Beira
    (Vale de Varosa)
  46. Terra Fria – Bragança
    (Trás-os‑Montes)
  47. Tomar (Ribatejo)
  48. Vale do Sorraia‑Coruche (Ribatejo)
  49. Valpaços (Trás‑os‑Montes)
  50. Vermelha (Torres Vedras)
  51. Vidigueira – Cuba (Portugal)
  52. Vidigueira – Alvito
  53. Vila Franca das Naves (Pinhel)
  54. Vilarinho do Bairro – Poutena
    (Bairrada)

II. Alimentazione e agricoltura

1. Confetteria

  1. Doçaria regional do Algarve
  2. Ovos moles de Aveiro
  3. Cavacas das Caldas
  4. Arrufadas e biscoitos de Coimbra
  5. Bolos de mel da Madeira
  6. Queijadas de Sintra
  7. Queijos doces de Tomar

2. Conserve di pesce

  1. Conservas de atum dos Açores
  2. Conservas de peixe do Algarve
  3. Conservas da Madeira

3. Formaggi e prodotti dell’economia animale

  1. Carnes fumadas de Castelo Branco
  2. Mel de Castelo Branco
  3. Queijo de Castelo Branco
  4. Presuntos de Chaves
  5. Queijo de Évora
  6. Alheiras de Mirandela
  7. Queijo do Rabaçal
  8. Queijo de Serpa
  9. Queijo da Serra

4. Frutta e fiori

  1. Ananaz dos Açores
  2. Frutas de Alcobaça
  3. Amendoas do Algarve
  4. Figos secos do Algarve
  5. Morangos do Algarve
  6. Melão de Almeirim
  7. Amendoas do Alto Douro
  8. Azeitonas de conserva
    do Alto Douro
  9. Pero bravo esmolfo da Beira
  10. Laranjas do Douro
  11. Ameixas de Elvas
  12. Azeitonas de conserva de Elvas
  13. Flores da Madeira
  14. Laranjas de Setúbal
  15. Morangos de Sintra

5. Acque minerali e termali

  1. Água do Arieiro
  2. Água da Bela Vista de Setúbal
  3. Água de Caldas de Monchique
  4. Água de Carvalhelhos
  5. Água de Castelo de Pisões‑Moura
  6. Água de Castelo de Vide
  7. Água da Curia
  8. Água do Gerês
  9. Água do Luso
  10. Água de Melgaço
  11. Água de Pedras Salgadas
  12. Água de Vidago

6. Bevande spiritose

  1. Aguardente de Medronho
    do Algarve
  2. Poncha da Madeira
  3. Rum da Madeira
  4. Ginginha Portuguesa
  5. Licor de Singeverga

III. Prodotti artigianali e industriali

1. Porcellane, maiolica, vasellame e vetri

  1. Cerâmica dos Açores
  2. Cerâmica de Alcobaça
  3. Cerâmica de Barcelos
  4. Cerâmica das Caldas da Rainha
  5. Loiça de Coimbra
  6. Barros de Estremoz
  7. Vidros da Marinha Grande
  8. Barros de Redondo
  9. Cerâmica de Viana do Castelo
  10. Faianças e Porcelanas Vista Alegre

2. Articoli in cuoio e ferro forgiato

  1. Cobres de Évora
  2. Ferro forjado de Évora
  3. Cobres de Loulé
  4. Cobres de Reguengo

3. Articoli in vimini e in sughero, mobili

  1. Móveis Alentejanos
  2. Cestaria do Algarve
  3. Cortiças de Évora
  4. Móveis do Funchal
  5. Cestaria da Madeira
  6. Cortiças de Portalegre
  7. Móveis de Viseu

4. Ricami, tappezzeria, merletti e altri tessili

  1. Tapetes de Arraiolos
  2. Tapetes de Beiriz
  3. Bordados de Castelo Branco
  4. Bordados da Madeira
  5. Tapeçaria da Madeira
  6. Rendas de Peniche
  7. Tapeçaria de Portalegre
  8. Mantas de Reguengo
  9. Bordados de Viana do Castelo

5. Oreficeria, gioielleria e filigrana

  1. Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar
  2. Ourivesaria do Porto

6. Marmi

  1. Mármores de Borba
  2. Mármores do Escoural
  3. Mármores de Estremoz
  4. Mármores de Pero Pinheiro
  5. Mármores de Viana do Alentejo
  6. Mármores de Vila Viçosa

7. Graniti

  1. Granitos de Monforte
  2. Granitos de Santa Eulália

Allegato B

I. Vini

A. Svizzera Romanda

Indicazione di provenienza regionale:

  1. Oeil de Perdrix
1. Cantone del Vallese

Indicazioni di provenienza regionale:

  1. Amigne
  2. Arvine
  3. Dôle
  4. Fendant
  5. Goron
  6. Hermitage (ou Ermitage)
  7. Humagne
  8. Johannisberg
  9. Rouge d’enfer (Höllenwein)
  10. Vin des payens (Heidenwein)
  11. Vin du Glacier

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Ardon
  2. Ayent
  3. Bramois (Brämis)
  4. Branson
  5. Chalais
  6. Chamoson
  7. Champlan
  8. Charrat
  9. Châtaignier
  10. Chermignon
  11. Clavoz
  12. Conthey
  13. Coquimpex
  14. Corin
  15. Fully
  16. Grand‑Brûlé
  17. Granges
  18. Grimisuat
  19. La Folie
  20. Lentine
  21. Leuk (Loèche)
  22. Leytron
  23. Magnot
  24. Martigny (Martinach)
  25. Miège
  26. Molignon
  27. Montagnon
  28. Montana
  29. Muraz
  30. Ollon
  31. Pagane
  32. Raron (Rarogne)
  33. Riddes
  34. Saillon
  35. Salquenen (Salgesch)
  36. Savièse
  37. Saxon
  38. Sierre (Siders)
  39. Signèse
  40. Sion, (Sitten)
  41. Saint‑Léonard
  42. Saint‑Pierre de Clages
  43. Uvrier
  44. Varen (Varone)
  45. Vétroz
  46. Veyras
  47. Visp (Viège)
  48. Visperterminen
2. Cantone di Vaud

Nomi di regioni:

  1. Bonvillars
  2. Chablais
  3. La Côte
  4. Les Côtes de l’Orbe
  5. Lavaux
  6. Vully

Indicazioni di provenienza regionali:

  1. Dorin
  2. Salvagnin

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Bonvillars

  1. Bonvillars
  2. Concise
  3. Corcelles
  4. Grandson
  5. Onnens

Chablais

  1. Aigle
  2. Bex
  3. Ollon
  4. Villeneuve
  5. Yvorne

La Côte

  1. Aubonne
  2. Begnins
  3. Bougy‑Villars
  4. Bursinel
  5. Bursins
  6. Château de Luins
  7. Chigny
  8. Coinsins
  9. Coteau de Vincy
  10. Denens
  11. Féchy
  12. Founex
  13. Gilly
  14. Gollion
  15. Luins
  16. Mont‑sur‑Rolle
  17. Morges
  18. Nyon
  19. Perroy
  20. Rolle
  21. Tartegnin
  22. Vinzel
  23. Vufflens‑le‑Château

Lavaux

  1. Blonay
  2. Burignon
  3. Calamin
  4. Chardonne
  5. Châtelard
  6. Chexbres
  7. Corseaux
  8. Corsier
  9. Cully
  10. Cure d’Attalens
  11. Dézaley
  12. Epesses
  13. Faverges
  14. Grandvaux
  15. Lutry
  16. Montagny
  17. Montreux
  18. Paudex
  19. Pully
  20. Riex
  21. Rivaz
  22. Saint‑Légier
  23. Saint‑Saphorin
  24. Savuit
  25. Treytorrens
  26. Vevey
  27. Villette

Les Côtes de l’Orbe

  1. Arnex
  2. Orbe
  3. Valeyres sous Rances

Vully

  1. Vallamand
3. Canton de Genève

Indicazione di provenienza regionale:

  1. Perlan

Nome di regione:

  1. Mandement

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Bernex
  2. Bourdigny
  3. Dardagny
  4. Essertines
  5. Jussy
  6. Lully
  7. Meinier
  8. Peissy
  9. Russin
  10. Satigny
4. Cantone de Neuchâtel

Nome di regione:

  1. La Béroche

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Auvernier
  2. Bevaix
  3. Bôle
  4. Boudry
  5. Champréveyres
  6. Colombier
  7. Corcelles
  8. Cormondrèche
  9. Cornaux
  10. Cortaillod
  11. Cressier
  12. Hauterive
  13. La Coudre
  14. Le Landeron
  15. Saint‑Aubin
  16. Saint‑Blaise
5. Cantone di Friborgo

Nome di regione:

  1. Vully

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Cheyres
  2. Môtier
  3. Mur
  4. Nant
  5. Praz
  6. Sugiez
6. Cantone di Berna

Nome di regione:

  1. Lac de Bienne

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Alfermée
  2. Chavannes (Schafis)
  3. Erlach (Cerlier)
  4. Île de Saint‑Pierre (St. Peterinsel)
  5. La Neuveville (Neuenstadt)
  6. Ligerz (Gléresse)
  7. Oberhofen
  8. Schernelz (Cergnaux)
  9. Spiez
  10. Tüscherz (Daucher)
  11. Twann (Douanne)
  12. Vingelz (Vigneule)

B. Svizzera Orientale

Indicazione di provenienza regionale:

  1. Clevner
1. Cantone di Zurigo

Nomi di regioni:

  1. Zürichsee
  2. Limmattal
  3. Zürcher Unterland
  4. Weinland/Kanton Zürich
    (non pas Weinland sans adjonction)

Indicazioni di provenienza regionali:

  1. Weinlandwein
  2. Zürichseewein

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

Zürichsee

  1. Appenhalde
  2. Erlenbach
  3. Feldbach
  4. Herrliberg
  5. Hombrechtikon
  6. Küsnacht
  7. Lattenberg
  8. Männedorf
  9. Mariahalde
  10. Meilen
  11. Schipfgut
  12. Stäfa
  13. Sternenhalde
  14. Turmgut
  15. Uetikon am See
  16. Wädenswil

Limmattal

  1. Weiningen

Zürcher Unterland

  1. Bachenbülach
  2. Boppelsen
  3. Buchs
  4. Bülach
  5. Dättlikon
  6. Dielsdorf
  7. Eglisau
  8. Freienstein
  9. Heiligberg
  10. Hüntwangen
  11. Oberembrach
  12. Otelfingen
  13. Rafz
  14. Regensberg
  15. Schloss Teufen
  16. Steig‑Wartberg
  17. Wasterkingen
  18. Wil
  19. Winkel

Weinland/Kanton Zürich (e non «Weinland» senza aggiunta)

  1. Andelfingen
  2. Benken
  3. Berg am Irchel
  4. Dachsen
  5. Dinhard
  6. Dorf
  7. Flaach
  8. Flurlingen
  9. Henggart
  10. Hettlingen
  11. Humlikon
  12. Neftenbach
  13. Ossingen
  14. Rheinau
  15. Rickenbach
  16. Rudolfingen
  17. Schiterberg
  18. Schloss Goldenberg
  19. Stammheim
  20. Trüllikon
  21. Trüllisberg
  22. Truttikon
  23. Uhwiesen
  24. Volken
  25. Wiesendangen
  26. Winterthur‑Wülflingen
  27. Worrenberg
2. Cantone di Sciaffusa

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Beringen
  2. Blaurock
  3. Buchberg
  4. Chäferstei
  5. Dörflingen
  6. Eisenhalde
  7. Gächlingen
  8. Hallau
  9. Heerenberg
  10. Löhningen
  11. Munot
  12. Oberhallau
  13. Osterfingen
  14. Rheinhalde
  15. Rüdlingen
  16. Siblingen
  17. Stein am Rhein
  18. Thayngen
  19. Trasadingen
  20. Wilchingen
3. Cantone di Turgovia

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Amlikon
  2. Arenenberg
  3. Bachtobel
  4. Burghof
  5. Ermatingen
  6. Götighofen
  7. Herdern
  8. Hüttwilen
  9. Iselisberg
  10. Kalchrain
  11. Karthause
  12. Karthause Ittingen
  13. Neunforn
  14. Nussbaumen
  15. Ottenberg
  16. Ottoberger
  17. Schlattingen
  18. Sonnenberg
  19. Untersee
  20. Warth
  21. Weinfelden
4. Cantone di San Gallo

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Altstätten
  2. Au
  3. Balgach
  4. Berneck
  5. Buchberg
  6. Eichberg
  7. Forst
  8. Freudenberg
  9. Marbach
  10. Mels
  11. Monstein
  12. Pfäfers
  13. Pfauenhalde
  14. Ragaz
  15. Rapperswil
  16. Rebstein
  17. Rosenberg
  18. Sargans
  19. Thal
  20. Walenstadt
  21. Wartau
  22. Werdenberg
  23. Wil
5. Cantone dei Grigoni

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Chur
  2. Costams
  3. Domat/Ems
  4. Fläsch
  5. Igis
  6. Jenins
  7. Malans
  8. Maienfeld
  9. St. Luzisteig
  10. Trimmis
  11. Zizers
6. Cantone d’Argovia

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Auenstein
  2. Birmenstorf
  3. Bödeler
  4. Bözen
  5. Brestenberg
  6. Döttingen
  7. Effingen
  8. Elfingen
  9. Ennetbaden
  10. Goldwand
  11. Herrenberg
  12. Hornussen
  13. Hottwil
  14. Klingnau
  15. Küttigen
  16. Mandach
  17. Remigen
  18. Rüfenach
  19. Rütiberg
  20. Schinznach
  21. Oberflachs
  22. Schlossberg
  23. Seengen
  24. Steinbruck
  25. Stiftshalde
  26. Tegerfelden
  27. Villigen
  28. Wettingen
  29. Wessenberg
  30. Zeiningen

C. Altri Cantoni svizzeri

1. Cantone di Basilea-Campagna

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:

  1. Aesch
  2. Arlesheim
  3. Benken
  4. Biel
  5. Buus
  6. Klus
  7. Maisprach
  8. Muttenz
  9. Pratteln
  10. Tschäpperli
  11. Wintersingen
2. Cantone di Lucerna

Nome di Comune:

  1. Heidegg
3. Cantone di Svitto

Nome di Comune:

  1. Leutschen
4. Cantone del Ticino

Indicazioni di provenienza regionali:

  1. Bondola
  2. Nostrano

II. Alimentazione e agricoltura

Articoli di panetteria,pasticceria e confetteria

  1. Grüessli» d’Aegeri
    (Aegeri Grüessli)
  2. «Räben» de Baar (Baarer Räben)
  3. «Kräbeli» de Baden
    (Badener Kräbeli)
  4. Bricelets de l’Emmental
    (Emmentaler Bretzeli)
  5. Gâteau aux noix de l’Engadine
    (Engadiner Nusstorte)
  6. Délices fourrées de Gottlieben
    (Gottlieber Hüppen)
  7. Pain de paysan d’Hegnau
    (Hegnauer Bauernbrot)
  8. Gaufrettes du Jura
    (Jura Waffeln)
  9. Languettes du Jura
    (Jura Züngli)
  10. Biscuits du Léman
  11. Gaufrettes et biscuits
    du Toggenburg
  12. Anneaux de Willisau
    (Willisauer Ringli)
  13. Biscuits de Winterthur
    (Winterthurer Kekse)

Birra

  1. Bière de Baar
  2. Bière de Bellinzone
  3. Bière de Bütschwil
  4. Bière de Calanda
  5. Bière de Coire
  6. Bière de Eichhof
  7. Bière de l’Engadine
  8. Bière de Frauenfeld
  9. Bière du Gurten
  10. Bière de Hochdorf
  11. Bière de Langenthal
  12. Bière d’Orbe
  13. Bière de Rheinfelden
  14. Bière de Schwanden
  15. «Märzen» de Uetliberg
  16. Bière de Uster
  17. Uto
  18. Bière de Wädenswil
  19. Bière de Weinfelden
  20. Bière de Wil
  21. Bière de Winterthur

Commestibili

  1. Escargots d’Areuse

Pesci

  1. Féras de Hallwil
    (Hallwiler Balchen)
  2. Féras de Sempach
    (Sempacher Balchen)

Carni

  1. Saucisses d’Ajoie
  2. «Schüblig» de Bassersdorf
  3. Saucisse de l’Emmental
  4. «Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
  5. Charcuterie Payernoise

Prodotti d’orticoltura

  1. Oignon de semence d’Oensingen

Conserve

  1. Conserves de Bischofszell
  2. Conserves de Lenzburg
  3. Confitures de Lenzburg
  4. Conserves de Rorschach
  5. Conserves de Sargans
  6. Conserves de Wallisellen

Prodotti lattiere e caseari

  1. Arenenberg
  2. Bagnes
  3. «Mutschli» de Brienz
    (Brienzer Mutschli)
  4. Fromage de Conches (Gomser Käse)
  5. Fromage d’Emmental (Emmentaler Käse)
  6. Gruyère (Greyerzerkäse, Gruviera)
    (ma non il Gruyère d’origine francese)
  7. Vacherin Mont d’Or
  8. Fromage de Piora
  9. Fromage de Saanen
  10. Sbrinz
  11. Tête de Moine (Bellelay Käse)
  12. Fromage de l’Urserntal (Ursernkäse)

Acque minerali

  1. Adelboden
  2. Aproz
  3. Eglisau
  4. Elm
  5. Eptingen
  6. Gonten
  7. Gontenbad
  8. Henniez
  9. Knutwil
  10. Lostorf
  11. Meltingen
  12. Nendaz
  13. Passugg
  14. Rhäzüns
  15. Rheinfelden
  16. Romanel
  17. Sassal
  18. Schwarzenburg
  19. Sissach
  20. Unter Rechstein
  21. Vals
  22. Valser St. Petersquelle
  23. Walzenhausen
  24. Weissenburg
  25. Zurzach

Bevande spiritose

  1. Marc d’Auvernier
  2. Kirsch de la Béroche
  3. «Röteli» de Coire (Churer Röteli)
  4. Bérudges de Cornaux
  5. Marc de Cressier
  6. Marc de Dôle
  7. Kirsch de l’Emmental
  8. Eau‑de‑vie de poires «Theiler»
    du Freiamt (Freiämter Theilers
    Birnenbranntwein)
  9. Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
    (Freiämter Pflümliwasser)
  10. Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
    (Freiämter Zwetschgenwasser)
  11. Kirsch du Freiamt
  12. Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
  13. Kirsch du Fricktal
  14. Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
    (Gotthard Kräuterbranntwein)
  15. Liqueur Grande Gruyère
  16. Gentiane du Jura
  17. Vieille lie du Mandement
  18. Kirsch du Rigi
  19. Schwarzbuben Kirsch
  20. Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
  21. Kirsch de Spiez
  22. Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
    (Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
  23. Kirsch de la Suisse centrale
    (Urschwyzer Kirsch)
  24. Spiritueux de Worb

Tabacco

  1. Brissago

III. Prodotti industriali

Vetri e porcellane

  1. Verre de Bülach
  2. Porcelaine de Langenthal
  3. Verre de Saint‑Prex
  4. Cristal de Sarnen
  5. Verre de Wauwil

Prodotti delle arti industriali

  1. Pendulettes de Brienz
  2. Sculptures sur bois de Brienz
  3. Masques du Lötschental
  4. Meubles de Saas

Macchine, chincaglierie

  1. Tuyaux de Choindez
  2. Profilé spécial de Gerlafingen
  3. Robinetterie de Klus
  4. Machines, produits en métal léger de Menziken
  5. Articles de canalisation de Rondez

Articoli di carta

  1. Papier de Biberist
  2. Papier de Cham
  3. Papier de Landquart
  4. Papier de Perlen
  5. Papier de Sihl

Giochi, giocattoli e strumenti musicali

  1. Boîtes à musique de Sainte‑Croix

Vasellame, pietre e terre

  1. Granite de Andeer
  2. Granite de Calanca
  3. Quartzite de Calanca
  4. Calcaire de Lägern
  5. Serpentine de Poschiavo
  6. Quartzite de San Bernardino
  7. Quartzite de Soglio
  8. Gravier de Weiach

Prodotti tessili

  1. Fil d’Aegeri
    (Aegeri Garne)
  2. Tissage de Hasli
    (Hasliweberei)
  3. Fil de la Lorze
    (Lorze‑Garne)
  4. Tissage à la main de Saas
    (Saaser Handgewebe)
  5. Tissage du Toggenburg
    (Toggenburger Gewebe)
  6. Etoffe de Truns
    (Trunser Stoffe)