I nomi «Repubblica Socialista Cecoslovacca», «Repubblica Socialista Ceca», «Repubblica Socialista Slovacca», la denominazione «Cecoslovacchia» e i nomi storici dei singoli «Under» della Repubblica Socialista Cecoslovacca, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci cecoslovacchi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione cecoslovacca. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.
Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci cecoslovacchi indicati nell’allegato A
- o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo. Tuttavia, se vi è pericolo di confusione dev’essere indicato il Paese d’origine.
Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita se, secondo le circostanze, sia esclusa qualsiasi induzione in errore circa la provenienza dei prodotti o delle merci.
L’articolo 5 è riservato.