Ai sensi di questo regolamento di esecuzione:
- per «Accordo» deve intendersi l’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 19791;
- per «Protocollo» deve intendersi il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 19892;
- per «parte contraente» deve intendersi qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa parte del Protocollo;
- per «Stato contraente» deve intendersi una parte contraente che è uno Stato;
- per «organizzazione contraente» deve intendersi una parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa;
- per «registrazione internazionale» deve intendersi la registrazione di un marchio effettuata in virtù dell’Accordo, del Protocollo o di entrambi, a seconda del caso;
- per «domanda internazionale» deve intendersi una domanda di registrazione internazionale depositata in virtù del Protocollo;
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- per «depositante» deve intendersi la persona fisica o giuridica a nome della quale è depositata la domanda internazionale;
- per «persona giuridica» deve intendersi una società, un’associazione o qualsiasi altro gruppo od organizzazione che, in virtù della legislazione ad essa applicabile, ha capacità per acquisire diritti, assumere obblighi ed agire in giudizio;
- per «domanda di base» deve intendersi la domanda di registrazione di un marchio che è stata depositata presso l’Ufficio di una parte contraente e che costituisce la base della domanda di registrazione internazionale di tale marchio;
- per «registrazione di base» deve intendersi la registrazione di un marchio che è stata effettuata dall’Ufficio di una parte contraente e che costituisce la base della domanda internazionale di registrazione di tale marchio;
- per «designazione» deve intendersi la richiesta di estensione della protezione («estensione territoriale») di cui all’articolo 3ter.1) o 2) del Protocollo; con questo termine deve intendersi altresì un’estensione quale è iscritta nel registro internazionale;
- per «parte contraente designata» deve intendersi una parte contraente per la quale è stata richiesta l’estensione della protezione («estensione territoriale») di cui all’articolo 3ter.1) o 2) del Protocollo o nei confronti della quale tale estensione è stata iscritta nel registro internazionale;
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- xix) per «notifica di rifiuto provvisorio» deve intendersi una dichiarazione dell’Ufficio di una parte contraente designata, effettuata in conformità dell’articolo 5.1) del Protocollo;
- xixbis) per «invalidazione» deve intendersi una decisione dell’autorità competente (amministrativa o giudiziaria) di una parte contraente designata che revoca o annulla gli effetti, sul territorio di questa parte contraente, di una registrazione internazionale per tutti o parte dei prodotti o servizi coperti dalla designazione della suddetta parte contraente;
- per «bollettino» deve intendersi il bollettino periodico oggetto della regola 32;
- per «titolare» deve intendersi la persona fisica o giuridica a nome della quale la registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;
- per «classificazione internazionale degli elementi figurativi» deve intendersi la classificazione fissata dall’Accordo di Vienna del 12 giugno 1973 il quale istituiva una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi;
- per «classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi» deve intendersi la classificazione fissata dall’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi del 15 giugno 19573, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 19674 ed a Ginevra il 13 maggio 19775;
- per «registro internazionale» deve intendersi la raccolta ufficiale – curata dall’Ufficio internazionale – dei dati relativi alle registrazioni internazionali, dati la cui iscrizione è richiesta o autorizzata dal Protocollo o da questo regolamento di esecuzione, a prescindere dal mezzo sul quale tali dati sono conservati;
- xxv) per «Ufficio» deve intendersi l’Ufficio di una parte contraente incaricato della registrazione dei marchi, o l’Ufficio comune di cui all’articolo 9quater del Protocollo;
- per «Ufficio d’origine» deve intendersi l’Ufficio d’origine precisato all’articolo 2.2) del Protocollo;
- xxvibis) per «parte contraente del titolare» deve intendersi –la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine, o–quando è stato iscritto un cambiamento di titolare o in caso di successione di Stati, la parte contraente, o una delle parti contraenti, nei confronti della quale o delle quali il titolare soddisfa le condizioni dell’articolo 2 del Protocollo per essere il titolare della registrazione internazionale;
- per «modulo ufficiale» deve intendersi un modulo fissato dall’Ufficio internazionale o qualsiasi modulo che abbia il medesimo contenuto e la medesima presentazione;
- per «emolumento prescritto» o «tassa prescritta» deve intendersi l’emolumento o la tassa stabiliti nella tabella degli emolumenti e tasse;
- per «Direttore generale» deve intendersi il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- xxx) per «Ufficio internazionale» deve intendersi l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- xxxi) per «istruzioni amministrative» deve intendersi le istruzioni amministrative di cui alla regola 41.