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0.232.112.8

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1970

Traduzione1

(Stato 24 marzo 2016)

Art. 1 [Istituzione d’una Unione particolare. Adozione d’una classificazione internazionale. Definizione della classificazione internazionale. Lingue]

1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare. 2) Essi adottano, in vista della registrazione dei marchi, una identica classificazione dei prodotti e dei servizi. 4) La lista e il repertorio sono quelli pubblicati nel 1935 dall’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale. 5) La lista e il repertorio potranno essere modificati o completati dal Comitato di esperti, istituito dall’articolo 3 del presente Accordo, seguendo la procedura stabilita da detto articolo. 6) La classificazione sarà redatta in francese ma, a domanda d’un paese contraente, una traduzione ufficiale nella lingua del medesimo potrà essere pubblicata dall’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato inseguito: «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 2 (denominata in seguito: «Organizzazione»), in accordo con l’Amministrazione nazionale interessata. Ciascuna traduzione del repertorio indicherà, a fianco d’ogni prodotto o servizio, oltre il numero d’ordine come risulta dall’enumerazione alfabetica nella lingua considerata, anche il numero d’ordine dell’originale francese.

3)Tale classificazione è costituita di:

  1. una lista delle classi,
  2. un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l’indicazione delle classi alle quali sono assegnati.

Art. 2 [Portata giuridica e applicazione della classificazione internazionale]

1) Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione internazionale è quella attribuitale da ciascun paese contraente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i paesi contraenti né quanto alla valutazione dei limiti della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio. 2) Ciascun paese contraente si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3) Le Amministrazioni dei paesi contraenti faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. 4) Il fatto che una denominazione figura nel repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi non pregiudica affatto i diritti che potessero esistere su tale denominazione.

Art. 3 [Modificazione della classificazione internazionale e aggiunte ad essa. Comitato di esperti]

1) È istituito, presso l’Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportarsi alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. Ciascun paese contraente sarà rappresentato nel Comitato, il quale si organizza mediante un regolamento interno, adottato dalla maggioranza dei paesi rappresentati. L’Ufficio internazionale è rappresentato nel Comitato. 2) Le proposte di modificazione o di aggiunta devono essere dirette dalle Amministrazioni dei paesi contraenti all’Ufficio internazionale, che le trasmette ai membri del Comitato, almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle. 3) Le decisioni del Comitato, relative alle modificazioni da apportare alla classificazione, sono prese all’unanimità dei paesi contraenti. Come modificazione si deve intendere qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all’altra, o la creazione di una nuova classe implicante un tale trasferimento. 4) Le decisioni del Comitato, concernenti le aggiunte da apportare alla classificazione, sono prese con la maggioranza semplice dei paesi contraenti. 5) Gli esperti hanno la facoltà di far conoscere il loro parere per iscritto o di delegare i loro poteri all’esperto di un altro paese. 6) Qualora un paese non abbia designato il proprio esperto, o l’esperto designato non abbia fatto conoscere la sua opinione nel termine stabilito dal regolamento interno, si riterrà che il paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Art. 4 [Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle aggiunte]

1) Tutte le modificazioni ed aggiunte decise dal Comitato di esperti sono notificate alle Amministrazioni dei paesi contraenti dall’Ufficio internazionale. L’entrata in vigore delle decisioni avverrà, per quanto riguarda le aggiunte, alla ricezione della notificazione e, per quanto riguarda le modificazioni, entro sei mesi dalla data d’invio della notificazione. 2) L’Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione dei prodotti e dei servizi, v’inserisce le modificazioni e le aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e queste aggiunte fanno l’oggetto di avvisi pubblicati nei due periodici «La Propriété industrielle» e «Les Marques internationales».

Art. 5 [Assemblea dell’Unione particolare]

5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

  1. a) L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
  2. Il Governo di ogni paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
  3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
  4. a) Riservate le disposizioni degli articoli 3 e 4, l’Assemblea:i)tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;ii)impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;iii)esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare;iv)stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell’Unione particolare e ne approvai conti di chiusura;v)adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;vi)crea, oltre il Comitato di esperti indicato nell’articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare;vii)decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;viii)adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8;ix)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare;x)svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
  5. L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  6. a) Ciascun paese membro dell’Assemblea dispone di un voto.
  7. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
  8. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
  9. Riservate le disposizioni dell’articolo 8.2, l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  10. L’astensione non è considerata voto.
  11. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
  12. I paesi dell’Unione particolare che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.
  13. a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
  14. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d’un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
  15. L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

Art. 6 [Ufficio internazionale]

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. 4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

  1. a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
  2. In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero creato.
  3. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.
  1. a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.
  2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

Art. 7 [Finanze]

2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. 5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea. 8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designi, col loro consenso, dall’Assemblea.

  1. a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
  3. Sono comuni alle Unione le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.

3)Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

  1. i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
  2. le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
  3. il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
  4. i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
  5. le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
  6. a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3 i), i paesi della Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto all’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
  7. Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
  8. I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
  9. Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  10. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
  1. a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
  2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
  3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
  4. a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
  5. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

Art. 8 [Modificazione degli articoli 5 a 8]

1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1)va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1)entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 9 [Ratifica e adesione. Entrata in vigore. Effetti. Adesione all’Atto del 1957]

1) Ciascun paese dell’Unione particolare può ratificare il presente Atto, se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2) Qualsiasi paese estraneo all’Unione particolare, partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 3 , può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione particolare. 3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto. 6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, un paese può aderire all’Atto del 15 giugno 1957 4 del presente Accordo solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce.

  1. a) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d’adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
  2. Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data così indicata.

Art. 10 [Forza e durata]

Il presente Accordo ha la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 5 .

Art. 11 [Revisione]

1) Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni, allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati. 2) Ogni revisione sarà oggetto d’una conferenza dei delegati dei paesi dell’Unione particolare.

Art. 12 [Atti applicabili]

2) I paesi estranei all’Unione particolare, che divengono participi del presente Atto, l’applicano nei riguardi di ogni paese dell’Unione suddetta non partecipe del presente Atto. Tali paesi ammettono che quest’ultimo applichi, nei suoi rapporti con loro, le disposizioni dell’Atto del 15 giugno 1957.

  1. a) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i paesi dell’Unione particolare che l’hanno ratificato o vi hanno aderito, l’Atto del 15 giugno 19576.
  2. Tuttavia, ciascun paese dell’Unione particolare, che ha ratificato il presente Atto o vi ha aderito, è vincolato dall’Atto del 15 giugno 1957 nei suoi rapporti con i paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito.

Art. 13 [Denuncia]

1) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell’Atto del 15 giugno 1957 7 del presente Accordo e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri paesi dell’Unione particolare. 2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione. 3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare.

Art. 14 [Rinvio dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi (Territori)]

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 8 .

Art. 15 [Firma. Lingue. Funzioni del depositario]

2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda. 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto e le denunce notificate.

  1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.
  2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.

Art. 16 [Disposizioni transitorie]

1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore. 2) I paesi dell’Unione particolare, che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito, possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione 9 , esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 5 a 8 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto dalla data del suo ricevimento. Tali paesi sono considerati membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

In fede di che , i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

Lista delle classi di prodotti e di servizi10

(Ottava edizione)

Entrata in vigore il 1° gennaio 2002

Prodotti

Classe 1. Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, all’agricoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria.

Classe 2. Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Classe 3. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 4. Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l’illuminazione.

Classe 5. Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebé; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 6. Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

Classe 7. Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); istrumenti agricoli altri che quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.

Classe 8. Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.

Classe 9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, la trasformazione, l’accumulo, la regolazione o il comando di corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 10. Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari.

Classe 12. Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13. Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio.

Classe 14. Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15. Strumenti musicali.

Classe 16. Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.

Classe 17. Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19. Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20. Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Classe 21. Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pannelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22. Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.

Classe 23. Fili per uso tessile.

Classe 24. Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25. Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26. Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Classe 27. Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

Classe 28. Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 29. Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30. Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sego, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.

Classe 32. Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33. Bevande alcooliche (tranne le birre).

Classe 34. Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

Servizi

Classe 35. Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36. Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37. Costruzione; riparazione; servizi d’installazione.

Classe 38. Telecomunicazioni.

Classe 39. Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Classe 40. Trattamento di materiali.

Classe 41. Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42. Servizi scientifici e tecnologici e relativi servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di analisi e di ricerca industriali; servizi di progettazione e sviluppo di computer e programmi informatici; servizi giuridici.

Classe 43. Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44. Servizi medici; servizi veterinari; servizi d’igiene e di bellezza per persone o per animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di selvicoltura.

Classe 45. Servizi personali e sociali resi da terzi per soddisfare esigenze individuali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui.

0.232.112.8

Campo d’applicazione il 24 marzo 201611

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

24 marzo

1972 A

5 luglio

1972

Australia a

10 maggio

1972 A

25 agosto

1972

Austria a

11 maggio

1973 A

18 agosto

1973

Belgio a

31 ottobre

1974

12 febbraio

1975

Bosnia ed Erzegovina a

2 giugno

1993 S

1° marzo

1992

Ceca, Repubblica a

1° gennaio

1993 S

29 dicembre

1970

Croazia a

28 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca a

26 gennaio

1970

4 maggio

1970

Féroé, Isole

28 luglio

1972

28 ottobre

1972

Finlandia a

16 maggio

1973 A

18 agosto

1973

Francia a

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guadalupa

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Guayana francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Isole Wallis e Futuna

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Martinica

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Nuova Caledonia

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Polinesia francese

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Riunione

2 maggio

1975

12 agosto

1975

St. Pierre e Miquelon

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Territori Australi e Antartici Francesi

2 maggio

1975

12 agosto

1975

Germania a

19 giugno

1970

19 settembre

1970

Irlanda a

27 marzo

1968

12 novembre

1969

Israele

30 luglio

1969

12 novembre

1969

Italia a

20 gennaio

1977

24 aprile

1977

Liechtenstein a

21 febbraio

1972 A

25 maggio

1972

Lussemburgo a

19 dicembre

1974 A

24 marzo

1975

Macedonia a

23 luglio

1993 S

8 settembre

1991

Marocco

16 ottobre

1975

24 gennaio

1976

Monaco a

27 giugno

1975

4 ottobre

1975

Montenegro a

4 dicembre

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia a

8 marzo

1974

13 giugno

1974

Paesi Bassi a

4 dicembre

1974

6 marzo

1975

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Regno Unito a

26 febbraio

1969

12 novembre

1969

Russia a

8 aprile

1971 A

26 luglio

1971

Serbia a

14 giugno

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia a

30 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Slovenia a

12 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna a

2 febbraio

1979

9 maggio

1979

Stati Uniti a

23 febbraio

1972 A

25 maggio

1972

Svezia a

12 agosto

1969

12 novembre

1969

Svizzera

26 gennaio

1970

4 maggio

1970

Tagikistan a

14 febbraio

1994 S

15 dicembre

1991

Ungheria a

18 dicembre

1969

19 aprile

1970

  1. Questo Stato ha, come la Svizzera, ratificato l’Acc. di Nizza, riveduto a Ginevra nel 1977 (RS 0.232.112.9) o vi ha aderito. Detto Acc. sostituisce pertanto il presente Acc. nei rapporti tra la Svizzera e questo Stato.