Ai sensi del presente trattato, e salvo il caso in cui è esplicitamente dato un significato diverso:
- con «ufficio» s’intende l’organismo di una Parte contraente incaricato di rilasciare i brevetti o di altre questioni relative al presente trattato;
- con «domanda» s’intende la domanda di rilascio di un brevetto, contemplata dall’articolo 3;
- con «brevetto» s’intende un brevetto contemplato dall’articolo 3;
- il termine «persona» indica una persona fisica o una persona giuridica;
- con «comunicazione» s’intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, documento, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o a un brevetto, che è depositata, presentata o trasmessa all’ufficio, in relazione o no a una procedura contemplata dal presente trattato;
- con «fascicoli dell’ufficio» s’intende la raccolta d’informazioni tenuta dall’ufficio, concernente e comprendente le domande, depositate presso questo ufficio o un altro organismo, e i brevetti, rilasciati dall’uno o dall’altro, che hanno effetto sul territorio della Parte contraente interessata, poco importa il mezzo col quale sono conservate tali informazioni;
- con «iscrizione» s’intende qualsiasi atto consistente a introdurre un elemento d’informazione nei fascicoli dell’ufficio;
- con «richiedente» s’intende la persona iscritta nei fascicoli dell’ufficio come essendo, giusta la legislazione applicabile, la persona che domanda il brevetto o un’altra persona che deposita la domanda o prosegue la relativa procedura;
- con «titolare» s’intende la persona iscritta nei fascicoli dell’ufficio in quanto titolare del brevetto;
- con «mandatario» s’intende un mandatario giusta la legislazione in vigore;
- con «firma» s’intende qualsiasi mezzo d’identificazione personale;
- con «lingua accettata dall’ufficio» s’intende qualsiasi lingua accettata da quest’ultimo ai fini della procedura particolare promossa presso lo stesso;
- con «traduzione» s’intende una traduzione in una lingua accettata dall’ufficio o, se del caso, una traslitterazione secondo un alfabeto o un tipo di caratteri accettati dall’ufficio;
- con «procedura dinanzi all’ufficio» s’intende qualsiasi procedura promossa dinanzi all’ufficio concernente una domanda o un brevetto;
- a meno che il contesto non lo permetta, le parole usate al singolare hanno anche un significato plurale e vice versa, e i pronomi personali maschili comprendono pure il genere femminile;
- con «Convenzione di Parigi» s’intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale2 firmata a Parigi il 20 marzo 1883, rivista e modificata.
- con «Trattato di Cooperazione in materia di brevetti» (PCT) s’intende il Trattato di cooperazione in materia di brevetti3 firmato a Parigi il 19 giugno 1970 nonché il regolamento d’esecuzione4 e le istruzioni amministrative di questo trattato, riviste e modificate;
- xviii) con «Parte contraente» s’intende qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa che partecipa al presente Trattato;
- con «legislazione» s’intende, quando la Parte contraente è uno Stato, la legislazione di questo Stato, e quando la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, le norme giuridiche di questa organizzazione intergovernativa;
- con «strumento di ratifica» s’intende parimenti gli strumenti di accettazione o di approvazione;
- con «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- con «Ufficio internazionale» s’intende l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;
- xxiii)con «Direttore generale» s’intende il direttore generale dell’Organizzazione.