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0.232.142.25

Protocollo
relativo all’interpretazione dell’articolo 69
della Convenzione sul brevetto europeo2

RU 2007 6615; FF 2005 3397

Traduzione1

Concluso a Monaco il 29 novembre 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20053

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007

(Stato 13 dicembre 2007)

Art. 1 Principi generali

L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.

Art. 2 Equivalenti

Per determinare l’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debito conto di ogni elemento equivalente indicato nelle rivendicazioni.

0.232.142.25

Campo d’applicazione del Protocollo4