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0.232.149.514.1

Convenzione d’esecuzione
del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein
sui brevetti

RU 1980 293

Traduzione1

Conclusa il 10 dicembre 1979
Entrata in vigore il l° aprile 1980

(Stato 1° aprile 1980)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

visto l’articolo 18 capoverso 1 del Trattato del 22 dicembre 1978 2 sui brevetti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Indicazione relativa al territorio unitario di protezione

L’indicazione relativa al territorio unitario di protezione di cui all’articolo 9 del trattato è fatta nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi, nel catalogo annuale nonché sui fascicoli dei brevetti e delle domande pubblicati dall’Ufficio federale della proprietà intellettuale.

L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein designano di comune accordo gli stampati, utilizzati nella procedura di rilascio dei brevetti, sui quali dovrà pure figurare tale indicazione.

Art. 2 Mandatari liechtensteinesi

L’Ufficio dell’economia nazionale del Principato del Liechtenstein tiene un elenco delle persone fisiche e giuridiche che giusta l’articolo 8 del trattato sono autorizzate ad assicurare a titolo professionale la rappresentanza in materia di brevetti.

Esso comunica all’Ufficio federale della proprietà intellettuale le iscrizioni nell’elenco nonché le successive modificazioni di tali iscrizioni e, per le persone giuridiche, i nomi delle persone fisiche abilitate.

Art. 3 Documentazione

L’Ufficio federale della proprietà intellettuale mette gratuitamente a disposizione dell’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein le seguenti pubblicazioni:

  1. un’edizione completa del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi (parti I–V);
  2. un esemplare supplementare della parte generale (parte I) del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi;
  3. il catalogo annuale.

A richiesta, le autorità giudiziarie e amministrative del Liechtenstein ricevono gratuitamente dall’Ufficio federale della proprietà intellettuale singoli esemplari di fascicoli dei brevetti e delle domande.

Se una collezione di fascicoli dei brevetti ordinati secondo la classificazione internazionale dei brevetti è resa accessibile al pubblico nel Principato del Liechtenstein, l’Ufficio federale della proprietà intellettuale consegna gratuitamente, a richiesta delle autorità liechtensteinesi, i documenti di brevetto necessari da esso pubblicati.

L’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein riceve gratuitamente i moduli e i fogli d’informazione che occorrono ai richiedenti.

Art. 4 Esecuzione amministrativa

L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein sono autorizzati a risolvere di comune accordo le questioni che potrebbero sorgere dall’esecuzione amministrativa del trattato e della presente convenzione d’esecuzione.

Art. 5 Disposizione finale

La presente convenzione entra in vigore contemporaneamente al Trattato del 22 dicembre 1978 3 sui brevetti e rimane applicabile fintanto che questo resta in vigore.

Essa può venir modificata in ogni momento di comune accordo. La presente convenzione è stata firmata a Berna il 10 dicembre 1979, in due esemplari.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:

Paul Braendli

A. F. Gerliczy‑Burian