Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano («protezione dei dati»).
0.235.1
Convenzione
per la protezione delle persone in relazione
all’elaborazione automatica dei dati
a carattere personale
RU 2002 2847; FF 1997 I665
Traduzione
Conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981
Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19971
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 2 ottobre 1997
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1998
(Stato 4 novembre 2019)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri, nel rispetto in particolare della prevalenza del diritto nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
considerando che è auspicabile estendere la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno, e in particolare il diritto al rispetto della vita privata, tenuto conto dell’intensificazione dei flussi internazionali di dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica;
riaffermando allo stesso tempo il loro impegno a favore della libertà d’informazione indipendentemente dalle frontiere;
riconoscendo la necessità di conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione delle informazioni tra i popoli,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- «dati a carattere personale» significa ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»);
- «collezione automatizzata di dati» significa qualsiasi insieme di informazioni oggetto di elaborazione automatica;
- «trattamento automatizzato» comprende le seguenti operazioni svolte in tutto o in parte tramite procedimenti automatizzati: registrazione dei dati, effettuazione di operazioni logiche e/o aritmetiche su tali dati, loro modificazione, cancellazione, estrazione o diffusione;
- «detentore di una collezione di dati» significa la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, il servizio o qualsiasi altro organismo che, secondo la legge nazionale, è competente a decidere quale debba essere la finalità dello schedario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrate e quali operazioni debbano essere loro applicate.
Art. 3 Campo d’applicazione
Le Parti si impegnano ad applicare la presente Convenzione alle collezioni automatizzate di dati a carattere personale e all’elaborazione automatica di tali dati nei settori pubblico e privato.
Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all’atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento successivo, comunicare mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa:
- che esso non applicherà la presente Convenzione a certe categorie di collezioni automatizzate di dati a carattere personale dei quali sarà depositato un elenco. Esso non dovrà tuttavia includere in tale elenco categorie di schedari automatizzati soggetti in base al suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, esso dovrà emendare tale elenco mediante una nuova dichiarazione ogni qualvolta categorie supplementari di collezioni automatizzate di dati a carattere personale saranno sottoposte a disposizioni sulla protezione dei dati in base al suo diritto interno;
- che esso applicherà la presente Convenzione anche ad informazioni relative a gruppi di persone, associazioni, fondazioni, società, corporazioni o a qualsiasi altro ente consistente direttamente o indirettamente di persone fisiche e dotato o meno di personalità giuridica;
- che esso applicherà la presente Convenzione anche alle collezioni di dati a carattere personale che non formano oggetto di elaborazione automatica.
Qualsiasi Stato che abbia esteso il campo di applicazione della presente Convenzione mediante una delle dichiarazioni previste dal precedente comma 2 lettere b e c può indicare in detta dichiarazione che tali estensioni si applicheranno solo a certe categorie di collezioni di dati a carattere personale dei quali sarà depositato un elenco.
Qualsiasi Parte che abbia escluso certe categorie di collezioni automatizzate di dati a carattere personale mediante la dichiarazione prevista al precedente comma 2 lettera a non può esigere che la presente Convenzione venga applicata a tali categorie da una Parte che non le ha escluse.
Similmente, una Parte che non ha proceduto all’una o all’altra delle estensioni previste al comma 2 lettere b e c dal presente articolo non può avvalersi dell’applicazione della presente Convenzione su tali punti rispetto a una Parte che ha proceduto a tali estensioni.
Le dichiarazioni previste al comma 2 del presente articolo avranno effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per quanto riguarda lo Stato che le ha formulate, se tale Stato le ha formulate al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ovvero tre mesi dopo la loro ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa se sono state formulate in un momento successivo. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tale ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricezione di tale notificazione.
Capitolo II Principi fondamentali per la protezione dei dati
Art. 4 Impegni delle Parti
Ciascuna Parte adotta, nell’ambito del suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.
Tali misure devono essere adottate al più tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione rispetto a tale Parte.
Art. 5 Qualità dei dati
I dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica devono essere:
- ottenuti ed elaborati lealmente e legalmente;
- registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo incompatibile con tali fini;
- adeguati, pertinenti e non eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati sotto una forma che permetta l’identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono registrati.
Art. 6 Categorie speciali di dati
I dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi alla salute o alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate. Lo stesso vale per i dati a carattere personale relativi a condanne penali.
Art. 7 Sicurezza dei dati
Idonee misure di sicurezza vengono adottate per la protezione dei dati a carattere personale registrati nelle collezioni automatizzate contro la distruzione accidentale o non autorizzata, o la perdita accidentale, nonché contro l’accesso, la modificazione o la diffusione non autorizzati.
Art. 8 Garanzie supplementari per la persona interessata
Ogni persona deve avere la possibilità di:
- conoscere l’esistenza di una collezione automatizzata di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonché l’identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile della collezione;
- ottenere a ragionevoli intervalli e senza eccessivo ritardo o spesa la conferma dell’esistenza o meno, nella collezione automatizzata, di dati a carattere personale che la riguardano e la comunicazione di tali dati in forma intelligibile;
- ottenere, all’occorrenza, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora essi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali enunciati negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione;
- disporre di un ricorso se non viene dato seguito ad una domanda di conferma o, a seconda dei casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione ai sensi delle lettere b e c del presente articolo.
Art. 9 Eccezioni e restrizioni
Non è ammessa alcuna eccezione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione salvo che nei limiti definiti nel presente articolo.
È possibile derogare alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione quando tale deroga è prevista dalla legge della Parte e costituisce una misura necessaria, in una società democratica:
- per la protezione della sicurezza dello Stato, per la sicurezza pubblica, per gli interessi monetari dello Stato o per la repressione dei reati;
- per la protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà di altri.
Restrizioni all’esercizio dei diritti di cui alle lettere b, c e d dell’articolo 8 possono essere previste dalla legge per le collezioni automatizzate di dati a carattere personale utilizzati per fini statistici o di ricerca scientifica, allorché chiaramente non vi sia rischio di pregiudizio alla vita privata delle persone interessate.
Art. 10 Sanzioni e ricorsi
Ciascuna Parte si impegna a stabilire sanzioni e ricorsi appropriati per le violazioni delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.
Art. 11 Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni del presente capitolo sarà interpretata come limitante o altrimenti recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare alle persone interessate una protezione più vasta di quella prevista dalla presente Convenzione.
Capitolo III Flussi internazionali di dati
Art. 12 Flussi internazionali di dati a carattere personale e diritto interno
Le seguenti disposizioni si applicano ai trasferimenti attraverso i confini nazionali, con qualunque mezzo, di dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica o raccolti allo scopo di sottoporli a tale elaborazione.
Una Parte non può, al solo fine della protezione della vita privata, proibire o sottoporre a una autorizzazione speciale i flussi attraverso i confini di dati a carattere personale destinati al territorio di un’altra Parte.
Tuttavia, ciascuna Parte ha la facoltà di derogare alle disposizioni del comma 2:
- nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per certe categorie di dati a carattere personale o di collezioni automatizzate di dati a carattere personale, a motivo della natura di tali dati o di tali schedari, salvo che la regolamentazione dell’altra Parte fornisca una protezione equivalente;
- allorché il trasferimento è effettuato a partire dal suo territorio verso il territorio di uno Stato non contraente per il tramite del territorio di un’altra Parte, al fine di evitare che trasferimenti di questo tipo abbiano come risultato l’aggiramento della legislazione della Parte indicata al principio del presente comma.
Capitolo IV Assistenza reciproca
Art. 13 Cooperazione tra le Parti
Le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per l’attuazione della presente Convenzione.
A tal fine:
- ciascuna Parte designa una o più autorità di cui comunica la denominazione e l’indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
- ogni Parte che abbia designato più autorità indica, nella comunicazione di cui alla lettera precedente, la competenza di ciascuna di tali autorità.
L’autorità designata da una Parte, su richiesta di una autorità designata da un’altra Parte:
- fornirà informazioni sulle proprie leggi e sulla propria pratica amministrativa in materia di protezione dei dati;
- adotterà, in conformità al suo diritto interno e al solo fine della protezione della vita privata, tutte le misure idonee per fornire informazioni di fatto relative a una determinata elaborazione automatica effettuata sul suo territorio ad eccezione tuttavia dei dati a carattere personale oggetto dell’elaborazione.
Art. 14 Assistenza alle persone interessate residenti all’estero
Ciascuna Parte presta assistenza a tutte le persone residenti all’estero per l’esercizio dei diritti previsti dalle sue norme interne che danno attuazione ai principi enunciati nell’articolo 8 della presente Convenzione.
Se una tale persona risiede sul territorio di un’altra Parte, essa deve avere la facoltà di presentare la sua richiesta per il tramite dell’autorità designata da tale Parte.
La richiesta di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie, concernenti in particolare:
- il nome, l’indirizzo e tutti gli altri elementi rilevanti per l’identificazione del richiedente;
- la collezione automatizzata di dati a carattere personale al quale si riferisce la richiesta o il detentore di tale collezione di dati;
- lo scopo della richiesta.
Art. 15 Garanzia concernente l’assistenza fornita dalle autorità designate
L’autorità designata da una Parte che abbia ricevuto informazioni da una autorità designata da un’altra Parte, sia a sostegno di una richiesta di assistenza sia in risposta ad una richiesta di assistenza da essa stessa formulata, non potrà fare uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta di assistenza.
Ciascuna Parte provvederà acché le persone appartenenti all’autorità designata o che agiscono per suo conto siano vincolate da adeguati obblighi di segretezza o di riservatezza riguardo a tali informazioni.
In nessun caso una autorità designata è autorizzata a presentare, ai sensi dell’articolo 14 comma 2, una richiesta di assistenza a nome di una persona interessata residente all’estero, di sua propria iniziativa e senza l’esplicito consenso di tale persona.
Art. 16 Rifiuto di dar corso a richieste di assistenza
L’autorità designata a cui è stata indirizzata una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 13 o 14 della presente Convenzione non può rifiutare di darvi corso salvo che:
- la richiesta sia incompatibile con le competenze, nell’ambito della protezione dei dati, delle autorità responsabili per la risposta;
- la richiesta non sia conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
- l’esecuzione della richiesta sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico della Parte che l’ha designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone secondo la giurisdizione di tale Parte.
Art. 17 Spese e procedure di assistenza
L’assistenza reciproca che le Parti si accordano ai sensi dell’articolo 13 e l’assistenza che esse forniscono alle persone interessate residenti all’estero ai sensi dell’articolo 14 non daranno luogo al pagamento di spese e diritti eccettuati quelli relativi ad esperti ed interpreti. Questi ultimi saranno a carico della Parte che ha designato l’autorità che ha presentato la richiesta di assistenza.
La persona interessata non può essere obbligata al pagamento, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un’altra Parte, di spese e diritti diversi da quelli esigibili da persone residenti sul territorio di tale Parte.
Le altre modalità relative all’assistenza, concernenti in particolare le forme e le procedure nonché le lingue da utilizzare, saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.
Capitolo V Comitato consultivo
Art. 18 Composizione del Comitato
Un comitato consultivo sarà costituito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Ciascuna Parte designa un rappresentante al comitato ed un supplente. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non sia Parte nella Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare al comitato da un osservatore.
II Comitato consultivo può, mediante decisione presa all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non sia Parte nella Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una determinata riunione.
Art. 19 Funzioni del Comitato
II Comitato consultivo:
- può fare delle proposte al fine di facilitare o migliorare l’applicazione della Convenzione;
- può fare delle proposte di emendamento della presente Convenzione conformemente all’articolo 21;
- formula un parere su ogni proposta di emendamento della presente Convenzione che viene ad esso presentata conformemente all’articolo 21 comma 3;
- può, su richiesta di una Parte, esprimere un parere su ogni questione relativa all’applicazione della presente Convenzione.
Art. 20 Procedura
II Comitato consultivo è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso terrà la sua prima riunione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente esso si riunirà almeno una volta ogni due anni e, in ogni caso, ogni qualvolta un terzo dei rappresentanti delle Parti richieda la sua convocazione.
II quorum necessario per tenere una riunione del comitato consultivo è costituito dalla maggioranza dei rappresentanti delle Parti.
Al termine di ciascuna delle sue riunioni, il Comitato consultivo presenta al comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.
Salvo le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato consultivo stabilisce il suo regolamento interno.
Capitolo VI Emendamenti
Art. 21 Emendamenti
Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa o dal Comitato consultivo.
Ogni proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 23.
Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri viene comunicato al Comitato consultivo che presenta al Comitato dei Ministri il suo parere sull’emendamento proposto.
II Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto ed ogni parere presentato dal Comitato consultivo e può approvare l’emendamento.
II testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri in conformità al comma 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l’accettazione.
Ogni emendamento approvato in conformità al comma 4 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al momento in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione dello stesso.
Capitolo VII Clausole finali
Art. 22 Entrata in vigore
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni del comma precedente.
Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 23 Adesione di Stati non membri
Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere al Comitato.
Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 24 Clausola territoriale
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due comma precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 25 Riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 26 Denuncia
Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 27 Notificazioni
II Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
- ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23 e 24 della stessa;
- ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, allo scopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 1981, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
( Seguono le firme )
0.235.1
Campo d’applicazione il 4 novembre 20192
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania* | 14 febbraio | 2005 | 1° giugno | 2005 |
Andorra* | 6 maggio | 2008 | 1° settembre | 2008 |
Argentina* | 25 febbraio | 2019 A | 1° giugno | 2019 |
Armenia** | 9 maggio | 2012 | 1° settembre | 2012 |
Austria* | 30 marzo | 1988 | 1° luglio | 1988 |
Azerbaigian* | 3 maggio | 2010 | 1° settembre | 2010 |
Belgio* | 28 maggio | 1993 | 1° settembre | 1993 |
Bosnia ed Erzegovina* | 31 marzo | 2006 | 1° luglio | 2006 |
Bulgaria | 18 settembre | 2002 | 1° gennaio | 2003 |
Capo Verde* | 19 giugno | 2018 A | 1° ottobre | 2018 |
Ceca, Repubblica* | 9 luglio | 2001 | 1° novembre | 2001 |
Cipro* ** | 21 febbraio | 2002 | 1° giugno | 2002 |
Croazia* | 21 giugno | 2005 | 1° ottobre | 2005 |
Danimarca a * | 23 ottobre | 1989 | 1° febbraio | 1990 |
Estonia* | 14 novembre | 2001 | 1° marzo | 2002 |
Finlandia* | 2 dicembre | 1991 | 1° aprile | 1992 |
Francia* | 24 marzo | 1983 | 1° ottobre | 1985 |
Georgia | 14 dicembre | 2005 | 1° aprile | 2006 |
Germania* | 19 giugno | 1985 | 1° ottobre | 1985 |
Grecia | 11 agosto | 1995 | 1° dicembre | 1995 |
Irlanda* | 25 aprile | 1990 | 1° agosto | 1990 |
Islanda* | 25 marzo | 1991 | 1° luglio | 1991 |
Italia* | 29 marzo | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Lettonia* | 30 maggio | 2001 | 1° settembre | 2001 |
Liechtenstein* | 11 maggio | 2004 | 1° settembre | 2004 |
Lituania* | 1° giugno | 2001 | 1° ottobre | 2001 |
Lussemburgo* | 10 febbraio | 1988 | 1° giugno | 1988 |
Macedonia del Nord* | 24 marzo | 2006 | 1° luglio | 2006 |
Malta* | 28 febbraio | 2003 | 1° giugno | 2003 |
Marocco | 28 maggio | 2019 A | 1° settembre | 2019 |
Maurizio* | 17 giugno | 2016 A | 1° ottobre | 2016 |
Messico* | 29 giugno | 2018 A | 1° ottobre | 2018 |
Moldova* | 28 febbraio | 2008 | 1° giugno | 2008 |
Monaco* | 24 dicembre | 2008 | 1° aprile | 2009 |
Montenegro* | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
Norvegia* | 20 febbraio | 1984 | 1° ottobre | 1985 |
Paesi Bassi* | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
Aruba | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
Curaçao | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
Gibilterra | 1° novembre | 2019 | 1° novembre | 2019 |
Parte caraibica Bonaire, | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
Sint Maarten | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
Polonia | 23 maggio | 2002 | 1° settembre | 2002 |
Portogallo* | 2 settembre | 1993 | 1° gennaio | 1994 |
Regno Unito* | 26 agosto | 1987 | 1° dicembre | 1987 |
Guernesey | 26 agosto | 1987 | 1° dicembre | 1987 |
Isola di Man* | 21 gennaio | 1993 | 1° maggio | 1993 |
Jersey | 26 agosto | 1987 | 1° dicembre | 1987 |
Romania* | 27 febbraio | 2002 | 1° giugno | 2002 |
Russia* | 15 maggio | 2013 | 1° settembre | 2013 |
San Marino* | 28 maggio | 2015 | 1° settembre | 2015 |
Senegal* | 25 agosto | 2016 A | 1° dicembre | 2016 |
Serbia* | 6 settembre | 2005 | 1° gennaio | 2006 |
Slovacchia* | 13 settembre | 2000 | 1° gennaio | 2001 |
Slovenia* | 27 maggio | 1994 | 1° settembre | 1994 |
Spagna* | 31 gennaio | 1984 | 1° ottobre | 1985 |
Svezia* | 29 settembre | 1982 | 1° ottobre | 1985 |
Svizzera* | 2 ottobre | 1997 | 1° febbraio | 1998 |
Tunisia* | 18 luglio | 2017 A | 1° novembre | 2017 |
Turchia* | 2 maggio | 2016 | 1° settembre | 2016 |
Ucraina* | 30 settembre | 2010 | 1° gennaio | 2011 |
Ungheria* | 8 ottobre | 1997 | 1° febbraio | 1998 |
Uruguay | 10 aprile | 2013 A | 1° agosto | 2013 |
| ||||
| ||||
| ||||
0.235.1
Dichiarazioni
Svizzera 3
A. La Svizzera, conformemente all’articolo 3 della convenzione, formula la dichiarazione qui appresso:
- La convenzione si applica anche ai dati personali relativi a persone giuridiche e alle collezioni di dati a carattere personale che non formano oggetto di elaborazione automatica
- La convenzione non si applica:a.alle collezioni di dati allestite e utilizzate dal Parlamento federale e da quelli cantonali nell’ambito delle loro deliberazioni,b.alle collezioni di dati del Comitato internazionale delle Croce Rossa,c.alle collezioni di dati a carattere personale detenuti da una persona fisica ad uso strettamente personale e che non sono comunicati a terzi.
B. L’«Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 4 » è l’autorità competente per fornire assistenza per l’attuazione della convenzione.