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0.235.11

Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione
all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale
concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali
di dati

RU 2008731; FF 2003 1885

Traduzione

Concluso a Strasburgo l’8 novembre 2001

Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20061

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2007

Entrato in vigore per la Svizzera il 1o aprile 2008

(Stato 12 luglio 2023)

Preambolo

Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981 2 (in seguito detta «la Convenzione»),

convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipendenza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale;

considerando l’importanza della circolazione dell’informazione fra i popoli;

considerando che, con l’intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità di controllo

Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.

  1. a. A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d’indagine e d’intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo.
  2. Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza.

Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza.

Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all’adempimento del loro mandato, segnatamente scambiandosi ogni informazione utile.

Art. 2 Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione

Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un’organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione.

In deroga al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se:

  1. il diritto interno lo prevede:–per interessi specifici della persona interessata, o–quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti; o
  2. la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno.

Art. 3 Disposizioni finali

Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest’ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

  1. a. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.
  2. Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  3. a. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
  4. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.
  5. a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  6. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

0.235.11

Campo d’applicazione il 12 luglio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

14 febbraio

2005

1° giugno

2005

Andorra

6 maggio

2008

1° settembre

2008

Argentina

25 febbraio

2019

1° giugno

2019

Armenia

9 maggio

2012

1° settembre

2012

Austria

4 aprile

2008

1° agosto

2008

Bosnia e Erzegovina

31 marzo

2006

1° luglio

2006

Bulgaria

8 luglio

2010

1° novembre

2010

Capo Verde*

19 giugno

2018 A

1° ottobre

2018

Ceca, Repubblica

24 settembre

2003

1° luglio

2004

Cipro

17 marzo

2004

1° luglio

2004

Croazia

21 giugno

2005

1° ottobre

2005

Danimarca a

16 marzo

2015

1° luglio

2015

Estonia

28 luglio

2009

1° novembre

2009

Finlandia

11 luglio

2012

1° novembre

2012

Francia

22 maggio

2007

1° settembre

2007

Georgia

10 gennaio

2014

10 maggio

2014

Germania*

12 marzo

2003

1° luglio

2004

Irlanda

5 maggio

2009

1° settembre

2009

Lettonia

21 novembre

2007

1° marzo

2008

Liechtenstein

28 gennaio

2010

1° maggio

2010

Lituania

2 marzo

2004

1° luglio

2004

Lussemburgo

23 gennaio

2007

1° maggio

2007

Macedonia del Nord

26 settembre

2008

1° gennaio

2009

Marocco

24 maggio

2019 A

1° settembre

2019

Maurizio*

17 giugno

2016 A

1° ottobre

2016

Messico

29 giugno

2018 A

1° ottobre

2018

Moldova

28 settembre

2011

1° gennaio

2012

Monaco

24 dicembre

2008

1° aprile

2009

Montenegro

3 marzo

2010

1° luglio

2010

Paesi Bassi b

8 settembre

2004

1° gennaio

2005

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Polonia

12 luglio

2005

1° novembre

2005

Portogallo

11 gennaio

2007

1° maggio

2007

Romania

15 febbraio

2006

1° giugno

2006

Senegal

25 agosto

2016 A

1° dicembre

2016

Serbia

8 dicembre

2008

1° aprile

2009

Slovacchia

24 luglio

2002

1° luglio

2004

Spagna*

3 giugno

2010

1° ottobre

2010

Svezia

8 novembre

2001

1° luglio

2004

Svizzera

20 dicembre

2007

1° aprile

2008

Tunisia

18 luglio

2017 A

1° novembre

2017

Turchia*

11 luglio

2016

1° novembre

2016

Ucraina

30 settembre

2010

1° gennaio

2011

Ungheria

4 maggio

2005

1° settembre

2005

Uruguay

10 aprile

2013 A

1° agosto

2013

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
  1. Il Prot. aggiuntivo non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
  1. Per il Regno in Europa.