Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest’ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- a. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.
- Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- a. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
- L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.
- a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3;
- ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.