La scelta tra queste due possibilità è definitiva.
Se è stato pronunciata una decisione giudiziaria contro uno Stato parte della Convenzione e questo non le dà effetto, la parte che intende avvalersi di tale decisione giudiziaria può chiedere che sia statuito sulla questione se debba essere dato effetto alla decisione giudiziaria conformemente agli articoli 20 o 25 della Convenzione, rivolgendosi:
- sia, in applicazione dell’articolo 21 della Convenzione, al tribunale competente di tale Stato;
- sia al Tribunale europeo costituito conformemente alle disposizioni del Titolo III del presente Protocollo, a condizione che tale Stato sia parte del presente Protocollo e non abbia fatto la dichiarazione prevista dal Titolo IV di quest’ultimo.
Lo Stato che intende adire il proprio tribunale alle condizioni previste dal paragrafo 1 dell’articolo 21 della Convenzione deve informarne la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria; esso può adire il proprio tribunale soltanto se detta parte non abbia, entro un termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l’informazione, adito il Tribunale europeo. Decorso tale termine, la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria non può più adire il Tribunale europeo.
Con riserva di quanto sia necessario per l’applicazione degli articoli 20 e 25 della Convenzione, il Tribunale europeo non può procedere ad alcun esame del merito della decisione giudiziaria.