La procedura da seguire per il riconoscimento dell’autorità della cosa giudicata è retta dalla legge dello Stato richiesto.
Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate dai tribunali d’uno dei due Stati contraenti avranno forza di cosa giudicata nell’altro Stato qualora riuniscano le condizioni seguenti:
- la decisione deve emanare da un tribunale competente giusta l’articolo 2 della presente convenzione o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata;
- il riconoscimento della decisione non deve essere contrario all’ordine pubblico o ai principi di diritto pubblico dello Stato nel quale la decisione è invocata; in particolare essa non deve essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale del detto Stato;
- la decisione deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
- in caso di sentenza contumaciale, la citazione che ha introdotto la causa deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove la decisione è invocata, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell’assistenza giudiziaria reciproca.