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0.311.21

Convenzione
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali

RU 2003 4243; FF 1999 4721

Traduzione1

Conclusa a Parigi il 17 dicembre 1997

Approvata dall’Assemblea federale il 9 dicembre 19992

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 maggio 2000

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 luglio 2000

(Stato 25 marzo 2015)

Preambolo

Le Parti,

considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza;

considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche internazionali incombe a tutti i Paesi;

vista la Raccomandazione in versione riveduta sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali, adottata dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il 23 maggio 1997, C(97)123/ FINAL, che, fra l’altro, ha invocato misure efficaci per scoraggiare, prevenire e combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in relazione alle operazioni economiche internazionali, ed in particolare la pronta incriminazione di tale corruzione in maniera efficace e coordinata in conformità agli elementi comuni concordati di cui alla citata Raccomandazione ed ai principi giurisdizionali e agli altri principi giuridici fondamentali di ciascun Paese;

accogliendo con favore altre iniziative recenti che promuovono ulteriormente l’intesa e la cooperazione internazionali nella lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, in particolare le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dell’Organizzazione degli Stati americani, del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea;

accogliendo con favore gli sforzi delle imprese, delle organizzazioni padronali e sindacali e di altre organizzazioni non governative nella lotta alla corruzione;

riconoscendo il ruolo dei governi nella prevenzione della richiesta di «tangenti» da parte di individui e imprese nelle operazioni economiche internazionali;

riconoscendo che ogni progresso in questo campo richiede non soltanto sforzi a livello nazionale, ma anche attività multilaterali di cooperazione, sorveglianza e seguito;

riconoscendo che assicurare l’equivalenza fra le misure che devono essere adottate dalle Parti costituisce oggetto e scopo essenziale della Convenzione, il che richiede che essa sia ratificata senza deroghe che possano intaccare questa equivalenza;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell’ambito del commercio internazionale.

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, inclusi l’istigazione, il favoreggiamento o l’autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale. Il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale straniero devono essere considerati illeciti penali nella misura in cui lo siano il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta Parte.

I reati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono qui di seguito denominati «corruzione di pubblico ufficiale straniero».

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «pubblico ufficiale straniero» indica qualsiasi persona, nominata od eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un Paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica;
  2. l’espressione «Paese straniero» include tutti i livelli e le suddivisioni amministrativi, da quelli nazionali a quelli locali;
  3. l’espressione «compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio» include qualsiasi utilizzazione della posizione di pubblico ufficiale, nell’ambito o al di fuori delle competenze dello stesso.

Art. 2 Responsabilità delle persone giuridiche

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero.

Art. 3 Sanzioni

La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della Parte interessata e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere pene privative della libertà sufficienti a consentire un’assistenza giudiziaria efficace e l’estradizione.

Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» e i proventi derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l’applicazione di ulteriori sanzioni civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Art. 4 Giurisdizione

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

Ciascuna Parte che persegua i propri cittadini per reati commessi all’estero deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente alla corruzione di pubblico ufficiale straniero secondo gli stessi principi.

Quando più Parti hanno giurisdizione su un presunto reato di cui alla presente Convenzione, tali Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per stabilire quale di esse sia meglio in grado di esercitare l’azione penale.

Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario misure correttive adeguate.

Art. 5 Applicazione

Le indagini e l’azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte. Esse non devono essere influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate.

Art. 6 Prescrizione

La disciplina della prescrizione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero deve prevedere un termine di decorso adeguato per le indagini e il perseguimento del reato.

Art. 7 Riciclaggio di denaro

Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici ufficiali nazionali quale reato preliminare nell’ambito dell’applicazione della propria legislazione sul riciclaggio di denaro deve adottare analoga previsione in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.

Art. 8 Disposizioni in materia di contabilità

Per combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti concernenti la tenuta di libri e scritture contabili, la diffusione di rendiconti finanziari e le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare l’istituzione di contabilità fuori bilancio, l’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l’iscrizione di spese inesistenti, l’iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi, da parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione.

Ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazioni di libri e scritture contabili e di comunicazioni finanziarie di tali imprese.

Art. 9 Mutua assistenza giudiziaria

Ciascuna Parte, nella massima misura consentita dalle proprie leggi e dai trattati e accordi internazionali di cui è partecipe, deve prestare alle altre Parti pronta ed efficace assistenza giudiziaria ai fini di indagini e procedimenti penali avviati da una Parte in merito a reati di cui alla presente Convenzione nonché ai fini di procedimenti non penali di cui alla presente Convenzione avviati da una Parte contro una persona giuridica. La Parte richiesta informa senza ritardo la Parte richiedente su ulteriori elementi o documenti necessari a sostegno della domanda di assistenza e, su domanda, del seguito dato a tale richiesta.

Se una Parte subordina la mutua assistenza giudiziaria al requisito della doppia incriminazione, quest’ultima è considerata sussistere se il reato per il quale viene richiesta assistenza rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Una Parte non potrà rifiutare di prestare mutua assistenza giudiziaria in materia penale nell’ambito della presente Convenzione invocando il segreto bancario.

Art. 10 Estradizione

La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere considerata inclusa tra i reati che danno luogo a estradizione secondo le leggi nazionali delle Parti e le Convenzioni di estradizione in vigore tra di esse.

Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di una Convenzione di estradizione riceve una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale non è vincolata da una Convenzione di estradizione, essa può considerare la presente Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente al reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per poter estradare i propri cittadini o poterli perseguire per il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero. Una Parte che rifiuta la richiesta di estradizione di una persona per corruzione di pubblico ufficiale straniero solo per il fatto che la persona è un suo cittadino, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell’azione penale.

L’estradizione per corruzione di pubblico ufficiale straniero è soggetta alle condizioni stabilite dal diritto interno e dalle convenzioni e dagli accordi applicabili di ciascuna Parte. Se una Parte subordina l’estradizione all’esistenza di una doppia incriminazione, tale condizione sarà considerata adempiuta se il reato per il quale l’estradizione è richiesta rientra nel campo di applicazione dell’articolo 1 della presente Convenzione.

Art. 11 Autorità responsabili

Ai fini della consultazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3, della mutua assistenza giudiziaria di cui all’articolo 9 e dell’estradizione di cui all’articolo 10, ciascuna Parte deve indicare al Segretario generale dell’OCSE un’autorità o le autorità responsabili della trasmissione e della ricezione delle richieste, che fungeranno in materia da canale di comunicazione per la Parte, fatti salvi altri accordi tra le Parti.

Art. 12 Sorveglianza e seguiti

Le Parti cooperano nell’attuazione di un programma di seguiti sistematici per sorvegliare e promuovere la piena applicazione della presente Convenzione. Salvo decisione contraria adottata all’unanimità dalle Parti, detto programma è assolto dal «Gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali», conformemente al mandato ricevuto, o da altro organo, conformemente al relativo mandato, che possa subentrare al primo nelle funzioni, e le Parti sostengono i costi del programma secondo le norme applicabili a tale organo.

Art. 13 Firma e adesione

Fino alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma dei Paesi membri dell’OCSE e dei Paesi non membri che siano diventati o siano stati invitati a diventare partecipanti a pieno titolo alle attività del «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali».

Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Paese non firmatario divenuto membro dell’OCSE o partecipante a pieno titolo al «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali» o a qualsiasi organo che subentri a questo nelle funzioni. Per ogni Paese non firmatario, la Convenzione entra in vigore il 60° giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di adesione.

Art. 14 Ratifica e deposito

La presente Convenzione è soggetta all’accettazione, all’approvazione o alla ratifica dei firmatari, in conformità alle rispettive leggi nazionali.

Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’OCSE, che funge da depositario della presente Convenzione.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data in cui 5 dei Paesi che detengono le 10 maggiori quote di esportazione, secondo il documento allegato, e che rappresentano tra di loro almeno il 60 per cento del totale delle esportazioni dei detti 10 Paesi, avranno depositato i loro strumenti di accettazione, approvazione o ratifica. Per ciascun Paese firmatario che depositerà il proprio strumento successivamente alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di tale deposito.

Se alla data del 31 dicembre 1998 la Convenzione non sarà entrata in vigore secondo quanto stabilito nel paragrafo 1, qualunque Stato firmatario che avrà depositato il proprio strumento di accettazione, approvazione o ratifica potrà dichiarare per iscritto al depositario di essere pronto ad accettare l’entrata in vigore della Convenzione secondo quanto disposto dal presento paragrafo. La Convenzione entrerà in vigore per il predetto firmatario il 60° giorno successivo alla data in cui sarà stata depositata una tale dichiarazione da parte di almeno due Paesi firmatari. Per ciascun Paese firmatario che depositerà una tale dichiarazione successivamente alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di siffatto deposito.

Art. 16 Modifiche

Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altri Parti almeno 60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica adottata con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti o alle altre condizioni eventualmente stabilite all’atto della sua adozione.

Art. 17 Recesso

Una Parte può recedere dalla presente Convenzione con una notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. Dopo il recesso, la cooperazione tra le Parti e la Parte che è receduta continua relativamente alle richieste di assistenza ed estradizione non ancora definite presentate prima della data in cui il recesso diviene efficace. Fatto a Parigi, il diciassette dicembre mille novecento novantasette, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Dati statistici sulle esportazioni dell’OCSE

Esportazioni OCSE

1990–1996

1990–1996

1990–1996

in millioni di US-$

in %
del totale OCSE

in %
dei 10 principali Stati OCSE

Stati Uniti

287 118

15,9 %

19,7 %

Germania

254 746

14,1 %

17,5 %

Giappone

212 665

11,8 %

14,6 %

Francia

138 471

7,7 %

9,5 %

Regno Unito

121 258

6,7 %

8,3 %

Italia

112 449

6,2 %

7,7 %

Canada

91 215

5,1 %

6,3 %

Corea (1)

81 364

4,5 %

5,6 %

Paesi Bassi

81 264

4,5 %

5,6 %

Belgio-Lussemburgo

78 598

4,4 %

5,4 %

Totale dei 10 principali Stati

1 459 148

81 %

100 %

Spagna

42 469

,4 %

Svizzera

40 395

2,2 %

Svezia

36 710

2,0 %

Messico (1)

34 233

1,9 %

Australia

27 194

1,5 %

Danimarca

24 145

1,3 %

Austria

22 432

1,2 %

Norvegia

21 666

1,2 %

Irlanda

19 217

1,1 %

Finlandia

17 296

1,0 %

Polonia (1)**

12 652

0,7 %

Portogallo

10 801

0,6 %

Turchia*

8 027

0,4 %

Ungheria**

6 795

0,4 %

Nuova Zelanda

6 663

0,4 %

Repubblica Ceca***

6 263

0,3 %

Grecia

4 606

0,3 %

Islanda

949

0,1 %

Totale OCSE

1 801 661

100 %

Note:

*

1990–1995

**

1991–1996

***

1993–1996

Fonte:

OCSE, (1) FMI

Indicazione in merito a Belgio e Lussemburgo: i dati statistici sul commercio di Belgio e Lussemburgo sono disponibili soltanto in quanto dati statistici cumulativi di entrambi i Paesi. Se uno dei due Paesi deposita i suoi strumenti di accettazione, approvazione o ratifica oppure se entrambi i Paesi depositano i loro strumenti di accettazione, approvazione o ratifica, si parte dal presupposto, ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 1 della presente Convenzione, che uno dei Paesi tra i 10 principali Stati d’esportazione abbia depositato il suo strumento e le esportazioni cumulative di entrambi i Paesi saranno computate al fine di conseguire il 60% del totale delle esportazioni di detti 10 Stati, necessario all’entrata in vigore della presente Convenzione.

0.311.21

Campo d’applicazione il 25 marzo 20153

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Argentina

8 febbraio

2001

9 aprile

2001

Australia

18 ottobre

1999

17 dicembre

1999

Austria

20 maggio

1999

19 luglio

1999

Belgio

27 luglio

1999

25 settembre

1999

Brasile*

24 agosto

2000

23 ottobre

2000

Bulgaria

22 dicembre

1998

20 febbraio

1999

Canada

17 dicembre

1998

15 febbraio

1999

Ceca, Repubblica

21 gennaio

2000

21 marzo

2000

Cile

18 aprile

2001

17 giugno

2001

Colombia

20 novembre

2012 A

19 gennaio

2013

Corea (Sud)

4 gennaio

1999

5 marzo

1999

Danimarca

5 settembre

2000

4 novembre

2000

Estonia

23 novembre

2004 A

22 gennaio

2005

Finlandia

10 dicembre

1998

15 febbraio

1999

Francia*

31 luglio

2000

29 settembre

2000

Germania

10 novembre

1998

15 febbraio

1999

Giappone

13 ottobre

1998

15 febbraio

1999

Grecia

5 febbraio

1999

6 aprile

1999

Irlanda

22 settembre

2003

21 novembre

2003

Islanda

17 agosto

1998

15 febbraio

1999

Israele

11 marzo

2009 A

10 maggio

2009

Italia

15 dicembre

2000

13 febbraio

2001

Lettonia

31 marzo

2014 A

30 maggio

2014

Lussemburgo

21 marzo

2001

20 maggio

2001

Messico

27 maggio

1999

26 luglio

1999

Norvegia

18 dicembre

1998

16 febbraio

1999

Nuova Zelanda

25 giugno

2001

24 agosto

2001

Paesi Bassi

12 gennaio

2001

13 marzo

2001

Polonia

8 settembre

2000

7 novembre

2000

Portogallo

23 novembre

2000

22 gennaio

2001

Regno Unito

14 dicembre

1998

15 febbraio

1999

Russia

17 febbraio

2013 A

17 aprile

2012

Slovacchia

24 settembre

1999

23 novembre

1999

Slovenia

6 settembre

2001 A

5 novembre

2001

Spagna

14 gennaio

2000

4 marzo

2000

Stati Uniti

8 dicembre

1998

15 febbraio

1999

Sudafrica

19 giugno

2007 A

18 agosto

2007

Svezia

8 giugno

1999

7 agosto

1999

Svizzera*

31 maggio

2000

30 luglio

2000

Turchia

26 luglio

2000

24 settembre

2000

Ungheria

4 dicembre

1998

15 febbraio

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quella della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): www.oecd.org oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.311.21

Dichiarazione

Svizzera

Le autorità svizzere hanno designato l’Ufficio federale di giustizia quale interlocutore secondo l’articolo 11 della Convenzione.