Lexipedia

0.311.542

Protocollo addizionale
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la
tratta di persone, in particolare di donne e bambini

RU 2006 5917; FF 2005 5961

Traduzione

Concluso a New York il 15 novembre 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 20061

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 27 ottobre 2006
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006

(Stato 10 aprile 2025)

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,

tenendo conto del fatto che, nonostante l’esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone,

preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate,

ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata trasnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,

convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione 2 delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria.

I reati previsti conformemente all’articolo 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo

Gli obiettivi del presente Protocollo sono:

  1. prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;
  2. tutelare e assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e
  3. promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

  1. «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;
  2. il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;
  3. il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;
  4. «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell’articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.

Art. 5 Penalizzazione

Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.

Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

  1. fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  2. alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  3. all’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

II. Tutela delle vittime della tratta di persone

Art. 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone

Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.

Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:

  1. informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
  2. assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.

Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:

  1. un alloggio adeguato;
  2. consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano;
  3. assistenza medica, psicologica e materiale; e
  4. opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.

Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati.

Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.

Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

Art. 7 Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d’accoglienza

Oltre alle misure di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.

Nell’attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Art. 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone

Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d’accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell’incolumità di questa persona, il ritorno di quest’ultima senza ingiustificato motivo o irragionevole ritardo.

Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell’incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento penale connesso al fatto che quella persona è vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario.

Su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all’epoca dell’ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza.

Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non possieda l’adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio.

Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte d’accoglienza.

Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Art. 9 Prevenzione della tratta di persone

Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per:

  1. prevenire e combattere la tratta di persone; e
  2. proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.

Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone.

Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.

Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità.

Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.

Art. 10 Scambio di informazioni e formazione

Le autorità di polizia, quelle dell’immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in conformità con il loro diritto, interno per metterli in grado di verificare:

  1. se persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con i documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, siano autori o vittime della tratta di persone;
  2. i tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone; e
  3. i mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta di persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli.

Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l’immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile.

Uno Stato Parte che riceve informazioni si adegua ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 11 Misure alle frontiere

Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone.

Ogni Stato Parte adotta misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui all’articolo 5 del presente Protocollo.

Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure includono la determinazione dell’obbligo per i trasportatori commerciali, inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza.

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentano, in conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare l’ingresso delle persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro visti.

Senza pregiudizio per l’articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Art. 12 Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di:

  1. assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati;
  2. assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio e di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Art. 13 Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio e di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la tratta di persone.

IV. Disposizioni finali

Art. 14 Clausola di salvaguardia

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 3 e il Protocollo del 1967 4 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento.

Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Art. 15 Composizione delle controversie

Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.

Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, o dell’adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 16 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.

Il presente Protocollo è aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratificherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Art. 18 Emendamento

Alla scadenza di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti alla Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.

Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.

Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.

Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte cha hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 19 Denuncia

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Una organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 20 Depositario e lingue

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò , i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.311.542

Campo d’applicazione il 10 aprile 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

15 agosto

2014 A

14 settembre

2014

Albania

21 agosto

2002

25 dicembre

2003

Algeria*

9 marzo

2004

8 aprile

2004

Andorra*

21 settembre

2022 A

21 ottobre

2022

Angola

19 settembre

2014 A

19 ottobre

2014

Antigua e Barbuda

17 febbraio

2010

19 marzo

2010

Arabia Saudita*

20 luglio

2007

19 agosto

2007

Argentina

19 novembre

2002

25 dicembre

2003

Armenia

1° luglio

2003

25 dicembre

2003

Australia*

14 settembre

2005

14 ottobre

2005

Austria

15 settembre

2005

15 ottobre

2005

Azerbaigian*

30 ottobre

2003

25 dicembre

2003

Bahamas*

26 settembre

2008

26 ottobre

2008

Bahrein*

7 giugno

2004 A

7 luglio

2004

Bangladesh*

12 settembre

2019 A

12 ottobre

2019

Barbados

11 novembre

2014

11 dicembre

2014

Belarus

25 giugno

2003

25 dicembre

2003

Belgio*

11 agosto

2004

10 settembre

2004

Belize

26 settembre

2003 A

25 dicembre

2003

Benin

30 agosto

2004

29 settembre

2004

Bhutan*

20 febbraio

2023 A

22 marzo

2023

Bolivia*

18 maggio

2006

17 giugno

2006

Bosnia e Erzegovina

24 aprile

2002

25 dicembre

2003

Botswana

29 agosto

2002

25 dicembre

2003

Brasile

29 gennaio

2004

28 febbraio

2004

Brunei*

30 marzo

2020 A

29 aprile

2020

Bulgaria

5 dicembre

2001

25 dicembre

2003

Burkina Faso

15 maggio

2002

25 dicembre

2003

Burundi

24 maggio

2012

23 giugno

2012

Cambogia

2 luglio

2007

1° agosto

2007

Camerun

6 febbraio

2006

8 marzo

2006

Canada

13 maggio

2002

25 dicembre

2003

Capo Verde

15 luglio

2004

14 agosto

2004

Ceca, Repubblica

17 dicembre

2014

16 gennaio

2015

Ciad

18 agosto

2009 A

17 settembre

2009

Cile

29 novembre

2004

29 dicembre

2004

Cina*

8 febbraio

2010 A

10 marzo

2010

Macao

8 febbraio

2010

10 marzo

2010

Cipro

6 agosto

2003

25 dicembre

2003

Colombia*

4 agosto

2004

3 settembre

2004

Comore

23 giugno

2020 A

23 luglio

2020

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

2005 A

27 novembre

2005

Corea del Sud

5 novembre

2015

5 dicembre

2015

Costa d’Avorio

25 ottobre

2012 A

24 novembre

2012

Costa Rica

9 settembre

2003

25 dicembre

2003

Croazia

24 gennaio

2003

25 dicembre

2003

Cuba*

20 giugno

2013 A

20 luglio

2013

Danimarca a

30 settembre

2003

25 dicembre

2003

Dominica

17 maggio

2013 A

16 giugno

2013

Dominicana, Repubblica

5 febbraio

2008

6 marzo

2008

Ecuador*

17 settembre

2002

25 dicembre

2003

Egitto

5 marzo

2004

4 aprile

2004

El Salvador*

18 marzo

2004

17 aprile

2004

Emirati Arabi Uniti*

21 gennaio

2009 A

20 febbraio

2009

Eritrea*

25 settembre

2014 A

25 ottobre

2014

Estonia

12 maggio

2004

11 giugno

2004

Eswatini

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Etiopia*

22 giugno

2012 A

22 luglio

2012

Figi*

19 settembre

2017 A

19 ottobre

2017

Filippine

28 maggio

2002

25 dicembre

2003

Finlandia

7 settembre

2006

7 ottobre

2006

Francia

29 ottobre

2002

25 dicembre

2003

Gabon

22 settembre

2010 A

22 ottobre

2010

Gambia

5 maggio

2003

25 dicembre

2003

Georgia

5 settembre

2006

5 ottobre

2006

Germania

14 giugno

2006

14 luglio

2006

Ghana

21 agosto

2012 A

20 settembre

2012

Giamaica

29 settembre

2003

25 dicembre

2003

Giappone

11 luglio

2017

10 agosto

2017

Gibuti

20 aprile

2005 A

20 maggio

2005

Giordania

11 giugno

2009 A

11 luglio

2009

Grecia*

11 gennaio

2011

10 febbraio

2011

Grenada

21 maggio

2004 A

20 giugno

2004

Guatemala

1° aprile

2004 A

1° maggio

2004

Guinea

9 novembre

2004 A

9 dicembre

2004

Guinea equatoriale

7 febbraio

2003

25 dicembre

2003

Guinea-Bissau

10 settembre

2007

10 ottobre

2007

Guyana

14 settembre

2004 A

14 ottobre

2004

Haiti

19 aprile

2011

19 maggio

2011

Honduras

1° aprile

2008 A

1° maggio

2008

India

5 maggio

2011

4 giugno

2011

Indonesia*

28 settembre

2009

28 ottobre

2009

Iraq

9 febbraio

2009 A

11 marzo

2009

Irlanda

17 giugno

2010

17 luglio

2010

Islanda

22 giugno

2010

22 luglio

2010

Israele*

23 luglio

2008

22 agosto

2008

Italia

2 agosto

2006

1° settembre

2006

Kazakistan

31 luglio

2008 A

30 agosto

2008

Kenya

5 gennaio

2005 A

4 febbraio

2005

Kirghizistan

2 ottobre

2003

25 dicembre

2003

Kiribati

15 settembre

2005 A

15 ottobre

2005

Kuwait

12 maggio

2006 A

11 giugno

2006

Laos*

26 settembre

2003 A

25 dicembre

2003

Lesotho

24 settembre

2003

25 dicembre

2003

Lettonia

25 maggio

2004

24 giugno

2004

Libano

5 ottobre

2005

4 novembre

2005

Liberia

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Libia

24 settembre

2004

24 ottobre

2004

Liechtenstein

20 febbraio

2008

21 marzo

2008

Lituania

23 giugno

2003

25 dicembre

2003

Lussemburgo

20 aprile

2009

20 maggio

2009

Macedonia del Nord

12 gennaio

2005

11 febbraio

2005

Madagascar

15 settembre

2005

15 ottobre

2005

Malawi*

17 marzo

2005 A

16 aprile

2005

Malaysia*

26 febbraio

2009 A

28 marzo

2009

Maldive

14 settembre

2016 A

14 ottobre

2016

Mali

12 aprile

2002

25 dicembre

2003

Malta

24 settembre

2003

25 dicembre

2003

Marocco

25 aprile

2011 A

25 maggio

2011

Mauritania

22 luglio

2005 A

21 agosto

2005

Maurizio

24 settembre

2003 A

25 dicembre

2003

Messico

4 marzo

2003

25 dicembre

2003

Micronesia*

2 novembre

2011 A

2 dicembre

2011

Moldova*

16 settembre

2005

16 ottobre

2005

Monaco

5 giugno

2001

25 dicembre

2003

Mongolia

27 giugno

2008 A

27 luglio

2008

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

20 settembre

2006

20 ottobre

2006

Myanmar*

30 marzo

2004 A

29 aprile

2004

Namibia

16 agosto

2002

25 dicembre

2003

Nauru

12 luglio

2012

11 agosto

2012

Nepal*

16 giugno

2020 A

16 luglio

2020

Nicaragua

12 ottobre

2004 A

11 novembre

2004

Niger

30 settembre

2004

30 ottobre

2004

Nigeria

28 giugno

2001

25 dicembre

2003

Norvegia

23 settembre

2003

25 dicembre

2003

Nuova Zelanda b

19 luglio

2002

25 dicembre

2003

Oman

13 maggio

2005 A

12 giugno

2005

Paesi Bassi c

27 luglio

2005

26 agosto

2005

Aruba

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Curaçao

16 novembre

2023

16 novembre

2023

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan*

4 novembre

2022 A

4 dicembre

2022

Palau

27 maggio

2019 A

26 giugno

2019

Palestina

29 dicembre

2017 A

28 gennaio

2018

Panama

18 agosto

2004

17 settembre

2004

Paraguay

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

Perù

23 gennaio

2002

25 dicembre

2003

Polonia

26 settembre

2003

25 dicembre

2003

Portogallo

10 maggio

2004

9 giugno

2004

Qatar*

29 maggio

2009 A

28 giugno

2009

Regno Unito

9 febbraio

2006

11 marzo

2006

Rep. Centrafricana

6 ottobre

2006 A

5 novembre

2006

Romania

4 dicembre

2002

25 dicembre

2003

Ruanda

26 settembre

2003

25 dicembre

2003

Russia

26 maggio

2004

25 giugno

2004

Saint Kitts e Nevis

21 maggio

2004 A

20 giugno

2004

Saint Vincent e Grenadine

29 ottobre

2010

28 novembre

2010

San Marino

20 luglio

2010

19 agosto

2010

Santa Lucia

16 luglio

2013 A

15 agosto

2013

São Tomé e Príncipe

23 agosto

2006 A

22 settembre

2006

Seicelle

22 giugno

2004

22 luglio

2004

Senegal

27 ottobre

2003

25 dicembre

2003

Serbia

6 settembre

2001

25 dicembre

2003

Sierra Leone

12 agosto

2014

11 settembre

2014

Singapore*

28 settembre

2015 A

28 ottobre

2015

Siria*

8 aprile

2009

8 maggio

2009

Slovacchia

21 settembre

2004

21 ottobre

2004

Slovenia

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Somalia*

25 marzo

2025 A

24 aprile

2025

Spagna

1° marzo

2002

25 dicembre

2003

Sri Lanka*

15 giugno

2015

15 luglio

2015

Stati Uniti*

3 novembre

2005

3 dicembre

2005

Sudafrica*

20 febbraio

2004

21 marzo

2004

Sudan

2 dicembre

2014 A

1° gennaio

2015

Sudan del Sud

9 aprile

2025 A

9 maggio

2025

Suriname

25 maggio

2007 A

24 giugno

2007

Svezia

1° luglio

2004

31 luglio

2004

Svizzera

27 ottobre

2006

26 novembre

2006

Tagikistan

8 luglio

2002 A

25 dicembre

2003

Tanzania

24 maggio

2006

23 giugno

2006

Thailandia*

17 ottobre

2013

16 novembre

2013

Timor-Leste

9 novembre

2009 A

9 dicembre

2009

Togo

8 maggio

2009

7 giugno

2009

Trinidad e Tobago

6 novembre

2007

6 dicembre

2007

Tunisia*

14 luglio

2003

25 dicembre

2003

Turchia

25 marzo

2003

25 dicembre

2003

Turkmenistan

28 marzo

2005 A

27 aprile

2005

Ucraina*

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Uganda

27 marzo

2024

26 aprile

2024

Ungheria

22 dicembre

2006

21 gennaio

2007

Unione Europea*

6 settembre

2006

6 ottobre

2006

Uruguay

4 marzo

2005

3 aprile

2005

Uzbekistan*

12 agosto

2008

11 settembre

2008

Venezuela

13 maggio

2002

25 dicembre

2003

Vietnam*

8 giugno

2012 A

8 luglio

2012

Zambia

24 aprile

2005 A

24 maggio

2005

Zimbabwe*

13 dicembre

2013 A

12 gennaio

2014

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

a Il Prot. non vale per la Groenlandia né per le Isole Faeröer.

  1. Il Prot. non vale per Tokelau.
  2. Per il Regno in Europa.