La Parte cui una vittima appartiene come cittadina o quella in cui aveva il diritto di risiedere in modo permanente al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, deve, tenuto conto dei suoi diritti, della sua sicurezza e della sua dignità, facilitare e accettare il rientro della vittima, senza ritardi ingiustificati e irragionevoli.
Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo rinvio deve essere fatto con il dovuto riguardo ai diritti, alla sicurezza ed alla dignità della persona e alla fase di ogni procedura giudiziaria connessa al fatto che la persona è una vittima, e deve di preferenza essere volontario.
Su domanda di una Parte ricevente, un’altra Parte, su richiesta, verifica se una persona è cittadina o aveva il diritto di risiedere in modo permanente sul proprio territorio al momento dell’ingresso nel territorio della Parte ricevente.
Allo scopo di facilitare il rientro di una vittima che sia sprovvista dei documenti richiesti, la Parte di cui questa persona è cittadina, o in cui essa aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso sul territorio della Parte ricevente, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte ricevente, i documenti di viaggio, o un altro tipo di autorizzazione, necessari per mettere in condizione la persona di rientrare e di essere ammessa nel proprio territorio.
Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per realizzare programmi di rimpatrio, che coinvolgano le competenti istituzioni nazionali o internazionali e le organizzazioni non governative. Questi programmi mirano ad evitare la rivittimizzazione. Ciascuna delle Parti dovrebbe fare ogni sforzo per favorire la reintegrazione delle vittime nella società dello Stato di rientro, inclusa la reintegrazione nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro, in particolare attraverso l’acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali. Riguardo ai minori, questi programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all’istruzione e misure per assicurare loro il beneficio di una presa in carico o di un’accoglienza adeguata da parte della loro famiglia o di strutture di accoglienza adatte.
Ciascuna delle Parti prende le misure legislative o le altre misure necessarie per mettere a disposizione delle vittime, laddove necessario in collaborazione con tutte le Parti coinvolte, le informazioni sulle strutture che possano assisterle nel Paese dove sono rientrate o rimpatriate, quali i servizi investigativi e giudiziari, le organizzazioni non governative, gli operatori del settore legale capaci di fornire consigli e le strutture sociali.
I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell’interesse superiore del minore.