Ogni Stato Parte istituisce o mantiene un sistema efficace di licenze o autorizzazioni per l’esportazione e l’importazione, nonché di misure per il transito internazionale, applicabili al trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.
Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte verifica che:
- gli Stati importatori abbiano rilasciato le licenze o le autorizzazioni di importazione; e
- gli Stati di transito, prima della spedizione, abbiano perlomeno notificato per iscritto di non opporsi al transito, fatti salvi gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali che favoriscono gli Stati senza sbocco sul mare.
La licenza o l’autorizzazione di esportazione e di importazione, nonché la documentazione di accompagnamento devono contenere almeno le informazioni sul luogo e la data di rilascio, la data di scadenza, il Paese d’esportazione, il Paese d’importazione, il destinatario finale, una descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni e, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni contenute nella licenza di importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
Lo Stato Parte importatore informa, su richiesta, lo Stato Parte esportatore della ricezione della spedizione di armi da fuoco, loro parti, elementi o munizioni.
Ogni Stato Parte adotta, entro i limiti delle sue possibilità, le misure necessarie a garantire che le procedure per la concessione di licenze o autorizzazioni siano sicure e che l’autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata e convalidata.
Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l’importazione e l’esportazione temporanee e il transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per fini legittimi e verificabili quali le attività di caccia, tiro sportivo, perizia, esposizione o riparazione.