Una Parte deve acconsentire, in conformità con la propria legislazione, ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la domanda è formulata da un’altra Parte che abbia lei stessa convenuto con un’altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.
Una Parte può rifiutare di accordare il transito:
- qualora il condannato sia suo cittadino; oppure
- qualora l’infrazione che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.
Le domande di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso le vie menzionate nelle disposizioni dell’articolo 5.2 e 3.
Una Parte può acconsentire ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest’ultimo abbia convenuto con un’altra Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.
La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.
La Parte a cui è chiesto il transito può essere invitata a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, salva l’applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato di transito per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.
Qualora si utilizzi la via aerea sopra il territorio di una Parte, e non vi siano previsti atterraggi, non è necessaria alcuna domanda di transito. Tuttavia, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, esigere che gli sia notificato qualsiasi transito sopra il suo territorio.