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0.344.198

Trattato
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento dei condannati

RU 2022 716

Traduzione

Concluso il 23 novembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2023

(Stato 1° gennaio 2023)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federativa del Brasile,

di seguito denominate «le Parti»,

desiderose di promuovere le relazioni d’amicizia e di favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare in materia di trasferimento dei condannati;

considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e favorire il reinserimento sociale dei condannati;

considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito a un reato penale abbiano la possibilità di scontare la pena nel loro ambiente sociale d’origine;

considerato che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi è trasferirli nel loro Paese,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l’espressione:

  1. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato penale conformemente al suo diritto interno;
  2. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronuncia una condanna;
  3. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere, o è già stata, trasferita;
  4. «Stato di esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere, o è già stato, trasferito per scontarvi la propria pena.

Art. 2 Principi generali

Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dal presente Trattato, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.

Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell’altra Parte per scontarvi la pena inflittale. A tal fine può esprimere, presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato.

Il trasferimento può essere chiesto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.

Art. 3 Diritti dell’uomo

Considerato che le Parti sono tenute a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le Parti applicano il presente Trattato nel rispetto degli obblighi contenuti negli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo di cui sono parti contraenti e, in particolare, di quelli contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 1 e nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 2 , nonché nel suo Protocollo facoltativo 3 .

Art. 4 Autorità centrali

Ai sensi del presente Trattato, le Autorità centrali sono, per la Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per il Brasile, il Ministero della giustizia, per il tramite dei quali sono presentate le domande di trasferimento e ricevute le relative risposte.

Le Autorità centrali delle Parti comunicano direttamente tra di loro. La via diplomatica resta tuttavia riservata in caso di necessità.

Art. 5 Condizioni del trasferimento

Un trasferimento può aver luogo secondo il presente Trattato soltanto alle seguenti condizioni:

  1. il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione;
  2. la sentenza deve essere definitiva e non vi sono altri processi penali pendenti nello Stato di condanna;
  3. la durata della pena che il condannato deve ancora scontare deve essere di almeno dodici (12) mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento o indeterminata;
  4. il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve acconsentire al trasferimento;
  5. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato penale secondo il diritto dello Stato di esecuzione o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e
  6. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.

In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento, malgrado la durata della pena che il condannato deve ancora scontare sia inferiore a quella prevista nel paragrafo 1 lettera c.

Art. 6 Obbligo di fornire informazioni

Ogni condannato al quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore del presente Trattato.

Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù del presente Trattato, questo Stato deve informarne lo Stato di esecuzione al più presto dopo che la sentenza sia diventata definitiva.

Le informazioni devono comprendere:

  1. il nome, la data e il luogo di nascita del condannato;
  2. se esiste, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
  3. un esposto dei fatti all’origine della condanna;
  4. la natura, la durata e la data d’inizio della condanna.

Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù del presente Trattato, su sua richiesta lo Stato di condanna comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3.

Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito a una domanda di trasferimento.

Art. 7 Domande e risposte

Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.

Tali domande sono scambiate direttamente tra le Autorità centrali e le risposte sono comunicate attraverso la stessa via. La via diplomatica resta tuttavia riservata in caso di necessità.

Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

Art. 8 Atti a sostegno

Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su sua richiesta:

  1. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
  2. una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato penale secondo il diritto dello Stato di esecuzione o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio.

Se è chiesto un trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che uno dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

  1. una copia della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
  2. l’indicazione della durata della pena già scontata, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna, nonché un rapporto sul comportamento del condannato;
  3. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento come previsto dall’articolo 5 paragrafo 1 lettera d; e
  4. se necessario, qualsiasi rapporto medico o sociale sul condannato, qualsiasi informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato di esecuzione.

Prima di presentare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono chiedere entrambi un qualsiasi documento o una qualsiasi dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 9 Consenso e verifica

Lo Stato di condanna si adopera affinché il condannato che deve acconsentire al trasferimento in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera d lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia stato dato alle condizioni previste nel paragrafo 1.

Art. 10 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna

La presa a carico del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Se il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato di condanna recupera il diritto di eseguire il resto della pena che il condannato avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna, qualora lo Stato di esecuzione ne consideri terminata l’esecuzione.

Art. 11 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione

La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione è vincolato alle constatazioni di fatto, alla natura giuridica e alla durata della sanzione che risultano dalla condanna.

Tuttavia, se la natura o la durata di tale sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, o se la legislazione di tale Stato lo esige, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione dell’autorità competente, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest’ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato.

Art. 12 Perseguimento o condanna nello Stato di esecuzione

Una volta trasferito per l’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà conformemente al presente Trattato, il condannato non può essere perseguito o condannato nello Stato di esecuzione per gli stessi fatti che hanno provocato la pena o la misura privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna.

Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per qualsiasi altro fatto diverso da quello che ha provocato la condanna nello Stato di condanna, qualora tale atto sia sanzionato penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Art. 13 Consegna

La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di condanna a quelle dello Stato di esecuzione avviene nel luogo convenuto dalle Parti.

Art. 14 Grazia, amnistia, commutazione

La grazia, l’amnistia o la commutazione della pena possono essere accordate conformemente alla Costituzione o alle altre norme giuridiche dei due Stati.

Lo Stato di esecuzione può tuttavia accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alle sue leggi unicamente con il consenso dello Stato di condanna.

Art. 15 Revisione della sentenza

Solo lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare qualsiasi ricorso a scopo di revisione interposto contro la sentenza.

Art. 16 Modifica e cessazione dell’esecuzione

Lo Stato di condanna informa lo Stato di esecuzione in merito a ogni modifica della condanna a favore del condannato trasferito.

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento intesi a togliere il carattere esecutorio alla condanna.

Art. 17 Informazioni riguardanti l’esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna, se:

  1. ritiene terminata l’esecuzione della condanna;
  2. il condannato evade prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure
  3. lo Stato di condanna gli richiede un rapporto speciale.

Art. 18 Transito

Se una delle Parti conclude convenzioni per il trasferimento dei condannati con Stati terzi, l’altra Parte deve facilitare il transito sul proprio territorio dei condannati trasferiti in virtù di tali convenzioni.

Una Parte può tuttavia rifiutare di accordare il transito, qualora il condannato sia un suo cittadino oppure qualora il reato che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

La Parte che intende effettuare il trasferimento deve prima notificarlo all’altra Parte.

La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione unicamente durante il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

Art. 19 Lingue

Le domande di trasferimento e i documenti annessi sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto, indicata caso per caso dall’Autorità centrale.

La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda spetta allo Stato richiedente.

Art. 20 Esenzione da formalità

La domanda e i relativi documenti inviati da una delle Parti in applicazione del presente Trattato sono esentati da formalità di legalizzazione e di altro tipo.

Art. 21 Scorta e spese

Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento.

Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo diversa decisione dei due Stati.

Le spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna sono a carico di quest’ultimo.

Lo Stato di esecuzione può ricuperare dal condannato tutte le spese di trasferimento sostenute o parte delle stesse.

Parte seconda: Disposizioni finali

Art. 22 Scambio di vedute

Le Parti procedono, su richiesta di una delle due, verbalmente o per scritto, a uno scambio di vedute sull’interpretazione, sull’applicazione e sull’attuazione del presente Trattato in generale o in riferimento a un caso concreto.

Art. 23 Campo d’applicazione temporale

Il presente Trattato è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate prima o dopo la sua entrata in vigore.

Art. 24 Relazioni con altre convenzioni e accordi

Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione e dagli altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data dell’ultima notifica che attesti l’adempimento delle formalità costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati.

Il presente Trattato è concluso per una durata indeterminata.

Art. 26 Denuncia

Ciascuna Parte può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia diventa effettiva sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In tal caso il presente Trattato rimane tuttavia applicabile per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle persone trasferite conformemente alle disposizioni del presente Trattato prima della data in cui la denuncia è divenuta effettiva.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Brasilia, il 23 novembre 2015, in due esemplari, in lingua francese e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

André Regli

Per la
Repubblica federative del Brasile:

Mauro Vieira