Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, fatte salve le disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo se la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comporta una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Lo Stato di esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
- una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento; e
- una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- se lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando il reato per cui viene richiesta prevede l’estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell’entità della pena;
- se, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell’interruzione della prescrizione.