Ai fini della presente Convenzione, s’intendono per:
- «condanna», qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a seguito della commissione di un reato;
- «sentenza», una decisione giudiziale che pronuncia una condanna;
- «Stato di condanna», lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
- «Stato d’esecuzione», lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per scontarvi la propria condanna;
- «condannato», qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva sul territorio dell’uno o dell’altro Stato che si trova in detenzione.