Ai fini della presente Convenzione, l’espressione:
- «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunziata da un giudice o da un tribunale per una durata limitata o, nel caso della legislazione svizzera, per una durata indeterminata a seguito di una sentenza giudiziaria definitiva;
- «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna;
- «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
- «Stato di esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna.