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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione Conchiuso il 13 novembre 1969 Approvato dall’Assemblea federale l’11 marzo 1971 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 marzo 1976 Entrato in vigore il 1° gennaio 1977

RU 1977 97; FF 1970 II 197

Traduzione1

(Stato 13 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il presidente della Repubblica federale di Germania,

desiderosi di agevolare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e di completare il disciplinamento dell’assistenza giudiziaria in materia penale previsto in detta Convenzione, hanno convenuto di conchiudere un accordo ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. I (Ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale3, detta qui di seguito «Convenzione»)

L’assistenza giudiziaria è del pari accordata:

  1. nei procedimenti cagionati da fatti che secondo il diritto di uno o di entrambi gli Stati sono puniti soltanto con una multa, in quanto sia possibile almeno in uno dei due Stati appellarsi a un tribunale parimente competente in materia penale;
  2. nei procedimenti circa eventuali pretese di risarcimento per carcerazione
    ingiustificata;
  3. in materia di grazia.

Art. II (Ad articolo 3 della Convenzione)

La consegna d’oggetti è parimente possibile senza produzione di una ordinanza di sequestro della competente autorità dello Stato richiedente, se dalla richiesta di un giudice di detto Stato si rileva che sono presenti le condizioni di sequestro prescritte dalla sua legislazione.

Rimangono immutati i diritti di terze persone e – impregiudicato il capoverso 7 – quelli dello Stato richiesto su gli oggetti o i documenti che devono essere consegnati in virtù dell’articolo 3 della Convenzione o secondo il presente Accordo.

Oltre ai mezzi di prova menzionati all’articolo 3 della Convenzione, su richiesta di un’autorità competente sono parimente trasmessi gli oggetti provenienti da un reato, come anche il ricavo della loro realizzazione, salvo che una persona estranea al reato faccia valere i suoi diritti sugli stessi e sempreché le sue pretese non siano già state soddisfatte o garantite. Non si esige la produzione di un’ordinanza di sequestro o di una richiesta di un giudice a tenore del capoverso I.

Lo Stato richiedente è autorizzato ad astenersi dall’obbligo di restituire gli oggetti allo Stato richiesto, previsto all’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, sempreché, nel territorio di quest’ultimo Stato, nessuna pretesa sia fatta valere sugli oggetti in parola.

Le richieste a tenore del capoverso 3 possono essere interposte fino al compimento dell’esecuzione della pena.

Su richiesta di un’autorità competente della revoca delle licenze per i conducenti di veicoli a motore, gli atti e le decisioni della giurisdizione penale sono messi a disposizione di detta autorità, in quanto possano essere importanti per la pronuncia della decisione.

All’atto della consegna degli oggetti, lo Stato richiesto, ove abbia rinunciato alla loro restituzione, non può far valere un diritto di pegno doganale od un’altra garanzia reale a tenore delle prescrizioni del diritto doganale o fiscale, salvo che il
proprietario degli oggetti, leso dal reato, sia lui stesso tenuto al pagamento di siffatto tributo.

Oggetti, documenti o atti la cui consegna è stata autorizzata, sono, sempreché nella fattispecie non sia stata concordata altra cosa, inviati per posta o consegnati al
confine.

Art. III (Ad articolo 4 della Convenzione)

Le persone che concorrono al procedimento sono autorizzate ad assistere
all’esecuzione degli atti d’assistenza giudiziaria nel territorio dello Stato richiesto, anche se la legge di quest’ultimo non prevede la loro presenza all’esecuzione di atti istruttori, purché ciò sia ammissibile secondo le prescrizioni di diritto interno dello Stato richiedente.

Art. IIIA4 (Ad articolo 7 della Convenzione)

  1. Gli uffici competenti di uno Stato contraente possono inviare, nell’ambito del perseguimento di reati e di violazioni dell’ordine pubblico, per i quali nell’altro Stato è accordata l’assistenza giudiziaria, atti giudiziari e altri documenti amministrativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambiano un elenco degli atti amministrativi che possono essere trasmessi in tal modo.
  2. I documenti o perlomeno i passaggi essenziali sono redatti nella lingua
    ufficiale parlata nel luogo di consegna del destinatario o nella lingua ufficiale degli Stati contraenti parlata dal destinatario oppure sono tradotti in una di queste lingue.
  3. Gli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano anche in caso di
    citazione a comparire trasmessa per posta.

Art. IV (Ad articolo 10 della Convenzione)

L’articolo 10 Paragrafo 3 della Convenzione è applicabile ai casi di citazione di
testimoni o di periti, anche se non sono presenti le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. V (Ad articolo 11 della Convenzione)

Lo Stato richiesto, se permette a una persona detenuta nel territorio dello Stato
richiedente di assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria, deve tenere in stato di detenzione la persona trasferita, per tutta la durata del soggiorno sul suo
territorio, e, eseguito l’atto di assistenza giudiziaria, rimandarla senza indugio allo Stato richiedente, in quanto questi non ne richieda la liberazione. Dicasi del pari per il transito di una persona detenuta, attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Art. VI (Ad articolo 12 della Convenzione)

La persona detenuta, autorizzata ad assistere all’esecuzione di una commissione
rogatoria nel territorio dello Stato richiesto, non può, durante il soggiorno in detto territorio, essere ivi perseguita per un atto commesso prima del suo trasferimento.

Art. VII (Ad articolo 14 della Convenzione)

Le domande fatte per mezzo del telefono o del telegrafo esigono una conferma scritta.

Se, in casi urgenti, le domande d’assistenza sono presentate, per incarico di un’autorità giudiziaria, dall’Ufficio federale di polizia 5 o dal «Bundeskriminalamt» della Repubblica federale di Germania, deve essere pure indicato l’incarico ricevuto dall’autorità giudiziaria, incluso il riferimento all’inserto.

Le domande di notificazione devono pure designare, oltre alle indicazioni
sull’oggetto e sul motivo della domanda, la natura del documento da notificare come anche la posizione del destinatario nel procedimento.

Art. VIII (Ad articolo 15 della Convenzione)

Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le autorità giudiziarie dei due Stati possono corrispondere direttamente fra loro. 6 In connessione con una commissione rogatoria è parimente possibile, per la stessa via, richiedere, per le persone che concorrono al procedimento, l’autorizzazione di assistere all’esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria nel territorio dello Stato richiesto.

Le domande intese al trasferimento o al transito di persone detenute sono trasmesse, da un lato, dai ministri di giustizia dei «Laender» («Landesjustizverwaltungen») della Repubblica federale di Germania, dall’altro, dall’Ufficio federale di giustizia 7 della Confederazione Svizzera. In casi urgenti può essere contemporaneamente
trasmesso un duplicato della domanda per la via prevista nel paragrafo 1. 8

Le autorità amministrative preposte al perseguimento delle contravvenzioni o competenti a decidere la revoca della licenza di condurre per effetto di una violazione delle prescrizioni sulla circolazione stradale sono autorizzate ad avanzare domande d’assistenza giudiziaria. Siffatte domande vanno indirizzate alle autorità dell’altro Stato, preposte al perseguimento penale, nella cui giurisdizione l’assistenza giudiziaria deve essere prestata. 9

Le domande intese alla trasmissione di informazioni o di estratti del casellario
giudiziale per scopi penali, inclusa la cancellazione di iscrizioni nello stesso, vanno trasmesse, da un lato, all’Ufficio federale di giustizia 10 , dall’altro, ai servizi del casellario giudiziale della Repubblica federale di Germania; tuttavia, l’Ufficio federale di polizia, a Berna, ed il «Kraftfahrt‑Bundesamt» della Repubblica federale di
Germania, a Flensburg, corrispondono direttamente per lo scambio di informazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale.

L’Ufficio federale di giustizia e il «Bundesministerium der Justiz» della Repubblica federale di Germania corrispondono direttamente per lo scambio di informazioni attinte dal casellario giudiziale per scopi non penali, salvo in materia di polizia degli stranieri.

Art. IX

L’Ufficio federale di polizia e il «Bundeskriminalamt» della Repubblica federale di Germania possono corrispondere direttamente in materia di assistenza giudiziaria ove trattisi di affari penali trattati dalla polizia, per i quali si richiedono soltanto
informazioni, interrogatori o provvedimenti investigativi ad opera della polizia.

Art. X (Ad articolo 16 della Convenzione)

Le domande e gli altri atti sono redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non si possono esigere traduzioni.

Art. XI (Ad articolo 20 della Convenzione)

Le spese ingenerate dalla consegna di un oggetto, soltanto a scopo di restituzione agli aventi diritto a tenore dell’articolo 2 capoverso 3, sono rimborsate.

Art. XII (Ad articolo 21 della Convenzione)

Se uno Stato, per cagione di un reato commesso nel territorio dello Stato richiedente, è richiesto di perseguire un suo cittadino o una persona che risiede abitualmente sul suo territorio, il perseguimento non può essere denegato adducendo il solo motivo che il reato è stato commesso all’estero.

Il perseguimento di un’infrazione alla circolazione stradale, commessa nel territorio dello Stato richiedente, è ammesso del pari ove il diritto di uno o di ambedue gli Stati qualifichi detta infrazione come contravvenzione o come infrazione disciplinare. Nella fattispecie va tenuto conto delle norme di circolazione stradale vigenti nel luogo dell’infrazione.

La querela prescritta dal diritto di ambedue gli Stati, presentata in tempo utile dalla persona lesa a un’autorità competente dello Stato richiedente, ha pure effetto nel
territorio dell’altro Stato. La querela prescritta unicamente dal diritto dello Stato
richiesto può essere presentata entro il termine legale previsto; quest’ultimo decorre dal giorno in cui l’autorità competente del perseguimento riceve la domanda.

Alla domanda vanno allegati:

  1. l’originale o la copia degli atti come anche eventuali mezzi di prova;
  2. una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto incriminato, secondo il diritto vigente nel luogo del commesso reato;
  3. inoltre, nei casi previsti nel capoverso 2, una copia delle norme di circolazione vigenti nel luogo del commesso reato.

Lo Stato richiedente è informato il più presto possibile circa il seguito dato alla domanda; a tempo dato, gli è trasmesso un esemplare o una copia certificata
conforme della decisione conclusiva. Salvo rinuncia, gli oggetti e gli atti trasmessi sono restituiti gratuitamente dopo la chiusura del procedimento.

Se è già stato aperto un procedimento penale, le autorità dello Stato richiedente si astengono dall’intraprendere nuovi provvedimenti di perseguimento o di esecuzione contro l’imputato, per cagione del medesimo fatto,

  1. se il procedimento dinanzi a un tribunale o a un’autorità incaricata del
    procedimento penale è stato sospeso definitivamente per motivi di diritto materiale, segnatamente ove l’apertura del dibattimento sia stata denegata o l’imputato sia stato posto fuori causa e sia spirato il termine per interporre ricorso;
  2. se l’imputato è stato assolto con una sentenza passata in giudicato;
  3. se la pena pronunciata è stata eseguita, condonata o è caduta in prescrizione;
  4. fin tanto che l’esecuzione della pena è parzialmente o totalmente sospesa o la pronuncia sulla pena differita.

Esse possono nondimeno continuare il procedimento o l’esecuzione ove, per
motivi successivamente venuti a loro conoscenza, abbiano ritirato la domanda sia prima della pronuncia di una decisione penale amministrativa di carattere giudiziario o prima di un’ordinanza penale di carattere giudiziario, sia prima dell’inizio del
dibattimento di prima istanza o prima della pronuncia di una decisione amministrativa dello Stato richiesto.

Le spese ingenerate dall’applicazione del presente articolo non sono rimborsate.

Il presente articolo si applica parimente ai procedimenti di cui all’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione europea d’estradizione del 13 dicembre 1957 11 .

Art. XIII (Ad articolo 22 della Convenzione)

Lo scambio degli avvisi di condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di giustizia e il «Bundesministerium der Justiz» della Repubblica federale di Germania.

Su richiesta, uno Stato trasmette all’altro, in ogni singolo caso, copia delle decisioni della giurisdizione penale per permettere a quest’ultimo Stato di esaminare se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni in base alla decisione richiesta. La corrispondenza in merito avviene tra l’Ufficio federale di giustizia e il «Bundesministerium der Justiz» della Repubblica federale di Germania.

Art. XIV (Ad articolo 29 della Convenzione)

La Convenzione, se è disdetta da uno dei due Stati partecipi del presente Accordo, rimane nondimeno in vigore tra loro, per un periodo iniziale di due anni. Questo termine decorre dal momento in cui la disdetta ha effetto nei confronti degli altri Stati partecipi della Convenzione. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo che uno Stato partecipe del presente Accordo notifichi all’altro per iscritto, sei mesi prima dello spirare del termine, di non più consentire una protrazione ulteriore.

Art. XV

Il presente Accordo è parimente applicabile al «Land» Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, nei tre mesi che seguono la data dell’entrata in vigore
dell’Accordo.

Art. XVI

Il presente Accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna, il più presto possibile.

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio dei rispettivi
strumenti di ratificazione, sempreché a questa data la Convenzione europea d’assistenza giudiziaria in materia penale sia vincolante per ambedue gli Stati partecipi del presente Accordo, altrimenti contemporaneamente alla Convenzione.

Il presente Accordo può essere disdetto in ogni tempo per iscritto; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la notificazione della disdetta, come anche, senza
speciale disdetta, al momento in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale cesserà di avere effetto per gli Stati partecipi del presente
Accordo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno
apposto i loro sigilli.

Fatto a Bonn, il 13 novembre 1969 in due originali in lingua tedesca.

Per la Per la
Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania:

Hans Lacher Duckwitz
H. Maassen

Osservazioni

In occasione dei negoziati svoltisi a Berna dal 20 febbraio al 2 marzo 1967 per la conclusione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, le due delegazioni hanno
fondato le loro discussioni sulle considerazioni seguenti e hanno convenuto quanto segue per l’applicazione uniforme della Convenzione e dell’Accordo:

Ad articolo 1 della Convenzione e ad articolo I dell’Accordo

  1. Si ritiene ovvio che lo Stato richiedente esamini, prima di presentare una domanda, se lo Stato richiesto è verosimilmente in grado di prestare l’assistenza.
  2. I reati per cui è comminata esclusivamente la multa possono essere contravvenzioni secondo il diritto svizzero. Il perseguimento di contravvenzioni,
    indipendentemente dal fatto che siano passibili dell’arresto o soltanto della multa, è, secondo il diritto di taluni Cantoni, affidato ad autorità amministrative. In questa misura, codeste autorità sono equiparate a quelle giudiziarie a tenore dell’articolo 1 della Convenzione.
  3. Nelle cause disciplinari e negli affari della giurisdizione disciplinare l’assistenza è prestata soltanto a titolo eccezionale.

Ad articolo 2 della Convenzione

Le delegazioni hanno ammesso concordemente che l’articolo 2 della Convenzione non esclude di subordinare l’assistenza richiesta a condizioni o oneri e che eventuali condizioni o oneri devono essere osservati dalle autorità dello Stato richiedente. Esse raccomanderanno pertanto alle loro autorità competenti, nei casi dell’articolo 2 lettera b della Convenzione, di subordinare quanto possibile l’assistenza a condizioni e oneri invece di respingere la domanda, qualora in tal modo si possa evitare un pregiudizio per gli interessi dello Stato richiesto.

Ad articolo II dell’Accordo

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, l’ordine di
    sequestro di un oggetto che non si trova in Svizzera è nullo. Il disciplinamento previsto nel capoverso 1 deve tenerne conto. Questa disposizione non impedisce al pubblico ministero germanico di chiedere la consegna di
    oggetti sempreché alleghi alla domanda un ordine giudiziale di sequestro.
  2. Ci si è attenuti all’idea che la consegna di oggetti indipendentemente da un procedimento penale nel territorio dello Stato richiedente può essere chiesta soltanto a scopo di restituzione all’avente diritto.
  3. Per le domande giusta il capoverso 5 rimane competente l’autorità incaricata del perseguimento penale.

Ad articolo III dell’Accordo

  1. Ci si è attenuti all’idea che la partecipazione delle autorità o persone coinvolte nella procedura nello Stato richiedente dovrebbe essere retta dal diritto dello Stato in cui essa è prevista in forma più estesa. Lo stesso vale riguardo al diritto di queste persone di porre domande completive.
  2. L’articolo III è necessario poiché in Svizzera il diritto di alcuni Cantoni non consente ai partecipanti al processo di assistere ad atti istruttori nei loro
    procedimenti penali.
  3. Soltanto le autorità giudiziarie, non dunque gli altri partecipanti al processo, hanno il diritto di chiedere all’autorità richiesta di ammettere la presenza delle parti all’esecuzione degli atti d’assistenza. Se presenti, i partecipanti al processo possono però porre domande completive.

Ad articolo 7 della Convenzione

L’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione esclude, secondo interpretazione
concorde, che gli scritti qui menzionati siano, salvo diversa intesa, notificati direttamente per posta al destinatario residente in un altro Stato.

Ad articolo IV dell’Accordo

La domanda d’anticipazioni può essere presentata dai testimoni e dai periti.

Ad articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione e ad articolo V dell’Accordo

  1. La delegazione germanica ha avvertito che probabilmente la Corte costituzionale federale considererà alla stregua di un’estradizione a tenore
    dell’articolo 16 capoverso 2 primo periodo del «Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland» la riconsegna di un cittadino germanico in stato d’arresto secondo l’articolo 11 della Convenzione e la dichiarerà pertanto
    incostituzionale.12*
  2. La Repubblica federale di Germania non consentirà il transito di cittadini germanici.
  3. Un procedimento penale pendente nello Stato richiesto contro la persona detenuta è considerato sospeso in caso d’applicazione dell’articolo V.

Ad articolo VIII dell’Accordo

  1. Ciascuno Stato trasmette all’altro un elenco delle proprie autorità giudiziarie e amministrative legittimate, secondo l’articolo VIII, a corrispondere direttamente fra loro.13
  2. Le relazioni dirette tra le autorità che le due Parti contraenti hanno designato come uffici centrali in virtù di accordi multilaterali rimangono impregiudicate.

Ad articolo IX dell’Accordo

  1. A tenore dell’articolo IX dell’Accordo, la polizia tratta un affare penale quando se ne occupa in modo indipendente. È esclusa quindi l’esecuzione di singole misure a richiesta di un’autorità giudiziaria. Si può tuttavia parlare di una trattazione indipendente di un affare penale da parte della polizia qualora questa abbia ricevuto dall’autorità incaricata del procedimento un ordine formulato in termini generali.
  2. Sono fra l’altro provvedimenti investigativi a tenore di questa disposizione:aa)la ricerca di persone che – se il diritto interno lo consente – possono essere arrestate;bb)le indagini sul luogo di dimora di determinate persone;cc)le indagini sull’identità personale;dd)la ricerca d’oggetti la cui consegna potrebbe essere chiesta in virtù dell’articolo II e – se vi è pericolo nel ritardo – la loro conservazione.

Ad articolo X dell’Accordo

In alcuni Cantoni svizzeri, la lingua ufficiale è il francese o l’italiano. Domande d’assistenza giudiziaria e altri scritti provenienti da questi Cantoni devono essere pertanto redatti in una di queste lingue.

Ad articolo XI dell’Accordo

Spetta allo Stato richiedente di accordarsi con l’avente diritto circa il rimborso delle spese per la consegna di un oggetto soltanto a scopo di restituzione.

Ad articolo XII dell’Accordo

  1. Ad capoverso 2
  2. Un riesame della questione a sapere se l’assunzione del perseguimento di infrazioni alla circolazione stradale debba essere disciplinata nell’ambito dell’Accordo ha condotto all’accoglimento di questo capoverso. L’ammissibilità del perseguimento di queste infrazioni nell’altro Stato dovrebbe essere tanto più necessaria visto che il numero delle stesse è in continuo aumento. Il disciplinamento previsto nel capoverso 2 dovrebbe poi far apparire del tutto superflua la possibilità di chiedere al conducente colpito la
    prestazione di garanzie per una pena eventuale e per le spese procedurali ovvero di sequestrare a tal fine il veicolo. Questo disciplinamento corrisponde a una «Anordnung» nel senso del paragrafo 6 del Codice penale germanico.
  3. Ad capoverso 3
  4. Ci si è attenuti all’idea che l’autorità competente a procedere dello Stato richiesto informa immediatamente anche l’autorità richiedente, appena
    ricevuta la domanda, se non vi è una querela prescritta dal diritto dello Stato richiesto. L’autorità richiedente deve informare l’avente diritto della situazione giuridica e del disciplinamento contrattuale stipulato tra i due Stati.
  5. Ad capoverso 6 aa)Le delegazioni hanno concordemente accettato che la prescrizione dev’essere considerata un motivo di diritto materiale a tenore dell’articolo XII capoverso 6 lettera a dell’Accordo.bb)Il disciplinamento previsto nella lettera c del presente capoverso si
    riferisce all’esecuzione di una misura di sicurezza (misura di sicurezza o di correzione).cc)L’articolo XII capoverso 6 lettera d dell’Accordo è inteso nel senso che l’esecuzione della pena (esecuzione della pena o della misura di sicurezza o di correzione) a tenore di questa disposizione è sospesa qualora sia stata ordinata una delle seguenti misure, previste dal diritto dei due Stati:

secondo il diritto svizzero

secondo il diritto germanico

1. sospensione condizionale
della pena

2. liberazione condizionale

3. differimento della pena

sospensione della pena durante
un periodo di prova

liberazione condizionale

differimento dell’esecuzione di una pena privativa della libertà

  1. Ad capoverso 7
  2. L’inserimento della locuzione «prima della pronuncia di una decisione
    amministrativa» è apparso necessario poiché la liberazione condizionale e la sua revoca possono, in Svizzera, essere ordinate anche da autorità amministrative.

Ad articolo 19 della Convenzione

È ovvio che anche il rifiuto parziale di una domanda dev’essere motivato.

Ad articolo XIII capoverso 2 dell’Accordo

Se la decisione della giurisdizione penale concerne più condannati, lo Stato richiesto può trasmettere per estratti le parti della stessa inerenti alle persone nominate dallo Stato richiedente.

Berna e Bonn, 11 aprile 1969

Il capo della delegazione svizzera: Il capo della delegazione germanica:

O. Schürch D. Grützner

Elenco
delle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania
autorizzate, in materia penale e civile, a corrispondere
direttamente con le autorità giudiziarie della Svizzera14

Elenco delle autorità svizzere che possono corrispondere
direttamente con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria15