Se una persona che deve essere ascoltata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente in qualità di testimone o di perito si trova nel territorio dello Stato richiesto, quest’ultimo può chiedere che l’audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi 2–7 qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio.
Lo Stato richiesto consente all’audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai suoi principi fondamentali e se dispone di strumenti tecnici per realizzare una simile audizione. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.
Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all’articolo 27, l’indicazione del motivo per cui non è appropriata o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell’autorità giudiziaria nonché delle persone che procederanno all’audizione.
L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.
All’audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti:
- all’audizione è presente un rappresentante dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistito da un interprete. Il rappresentante provvede anche all’identificazione della persona da ascoltare e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che durante l’audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l’audizione continui a svolgersi conformemente a tali principi;
- le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono, se del caso, concordare misure volte a proteggere la persona da ascoltare;
- l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno;
- su richiesta dello Stato richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia, se necessario assistita, da un interprete;
- la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.
Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone dopo l’audizione, l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell’audizione, le generalità delle persone ascoltate, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all’audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l’audizione. II verbale è trasmesso dall’Autorità centrale dello Stato richiesto all’Autorità centrale dello Stato richiedente.
Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che, anche nel caso di testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, i quali si rifiutano di testimoniare o non testimoniano il vero pur avendone l’obbligo, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Nei casi in cui apparisse opportuno e con l’assenso delle autorità giudiziarie competenti, gli Stati contraenti possono, a loro insindacabile giudizio applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o sospetta. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o la persona sospetta possono avvenire solo con il suo consenso.