Se lo ritengono utile, le Autorità centrali/nazionali hanno scambi di opinioni, scritte o orali, sull’applicazione o sull’esecuzione del presente Trattato, sia in modo generale, sia in un caso particolare.
Se le Autorità centrali/nazionali non riescono a comporre una controversia entro dodici mesi dal momento che è sorta, la controversia è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un presidente che non deve essere cittadino di una Parte contraente.
Se una delle Parti contraenti non ha designato l’arbitro e non ha dato seguito all’invito dell’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a questa designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di una delle due Parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato oppure è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo è impedito o cittadino di una delle Parti contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna Parte contraente.
Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.
Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per le Parti contraenti.