Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimonio o di perito dalle autorità giudiziarie o dal Ministero pubblico dello Stato richiedente, quest’ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l’audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2–7 del presente articolo.
Lo Stato richiesto acconsente all’audizione mediante videoconferenza a condizione che il ricorso a questo metodo non sia contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga dei mezzi tecnici per svolgere l’audizione. Se lo Stato richiesto non dispone dei mezzi tecnici, lo Stato richiedente può metterli a disposizione dello Stato richiesto con il consenso di quest’ultimo.
Le richieste di assistenza giudiziaria che comportano il ricorso alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all’articolo 25, l’indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimonio o del perito, il nome dell’autorità competente nonché delle persone che procederanno all’audizione.
L’autorità competente dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
All’audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:
- all’audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell’autorità competente dello Stato richiesto che provvederà anche all’identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l’autorità competente dello Stato richiesto giudica che durante l’audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quest’ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché la stessa continui a svolgersi conformemente a tali principi;
- le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria o dal Ministero pubblico dello Stato richiedente, o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;
- su domanda dello Stato richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
- la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.
Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell’audizione l’autorità competente dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità della persona ascoltata, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato all’audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche alle quali si è svolta l’audizione. Il verbale è trasmesso dall’Autorità centrale dello Stato richiesto all’Autorità centrale dello Stato richiedente.
Ciascuno degli Stati contraenti prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare pur avendone l’obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono altresì applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente. Tale decisione deve essere motivata e approvata dalle rispettive autorità competenti. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente possono avvenire solo con il suo consenso.