L’articolo 14 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Regola della specialità
L’individuo che è stato consegnato non sarà né arrestato, né perseguito, né giudicato, né condannato, né detenuto in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione, salvo nei casi seguenti:
- se la Parte che l’ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell’articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l’obbligo dell’estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
- se, avendo avuto la possibilità di farlo, l’individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.
Tuttavia, la Parte richiedente potrà:
- procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della libertà individuale dell’individuo interessato;
- adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia;
- adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio.
La Parte richiesta potrà dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sarà tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l’estradato.
Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:
- contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e
- l’autorità competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione.
Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura, l’individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l’estradizione.»