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0.353.916.31

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione Conchiuso il 13 giugno 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1974 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 novembre 1974 Entrato in vigore il 14 dicembre 1974

(Stato 5 novembre 1999)0.353.916.31Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica d’Austria,

desiderosi di completare, nei rapporti fra i due Stati, la Convenzione europea di estradizione 3 – dappresso «Convenzione» – e di agevolare l’applicazione dei suoi principi, hanno convenuto di concludere un Accordo e, a tale scopo, hanno designato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. I (Ad articolo 1 della Convenzione)

La decisione di ordinare l’esecuzione di una pena, se è stata presa, secondo il diritto dello Stato richiedente, da un’autorità amministrativa, è equiparata a una decisione di un’autorità giudiziaria nel senso della Convenzione.

Art. II (Ad articolo 2 della Convenzione)

L’estradizione è parimente accordata se la quota della pena privativa della libertà, che dev’essere ancora eseguita, oppure la somma delle quote rimanenti nel caso di più pene privative della libertà che devono ancora essere eseguite, è almeno tre mesi.

Un’estradizione giusta l’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione, se è accordata, è parimente concessa per altri atti qualora quest’ultimi siano passibili, nei due Stati, d’una pena da infliggere da un tribunale.

L’estradizione per l’esecuzione di una misura di sicurezza, anche se quest’ultima è stata presa in connessione con reati per i quali l’estradizione non è ammessa, è accordata se siffatta misura sarebbe stata presa indipendentemente da tali reati.

Art. III (Ad articoli 7 e 8 della Convenzione)

Lo Stato richiesto accorda l’estradizione per un reato, che secondo le sue disposizioni legali soggiace alla sua giurisdizione, se l’estradizione avviene per un altro reato e se il giudizio di tutti i reati davanti all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente appare opportuno per la ricerca della verità, per motivi inerenti alla determinazione della pena e all’esecuzione della stessa o nell’interesse della reintegrazione sociale del delinquente.

Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla decisione inerente al consenso d’una riestradizione.

Art. IV (Ad articolo 9 della Convenzione)

L’estradizione non è del pari accordata se gli atti sono stati commessi in uno Stato terzo e se ivi costituiscono l’oggetto di una delle decisioni di cui all’articolo 9 della Convenzione, purché riguardo a siffatta decisione non sussistano dubbi particolari.

Se nello Stato richiesto è stata pronunciata una sentenza con forza di cosa giudicata, l’estradizione è ciononostante accordata, alle condizioni stabilite nell’articolo III capoverso 1 del presente Accordo, se nuovi fatti o nuovi mezzi di prova giustificano una riapertura del procedimento penale oppure se la pena pronunciata nella sentenza non è affatto stata subita o lo è stata solo parzialmente.

L’estradizione non è negata se, nello Stato richiesto, l’assenza di un procedimento penale è esclusivamente dovuta a un difetto della sua giurisdizione oppure se il procedimento penale non si è concluso con una condanna.

Art. V (Ad articolo 10 della Convenzione)

Per l’interruzione della prescrizione sono unicamente determinanti le norme legali dello Stato richiedente.

Art. VI

Una amnistia decretata nello Stato richiesto non osta all’estradizione se il reato non soggiace alla giurisdizione di questo Stato.

La mancanza di una dichiarazione della persona lesa (querela o autorizzazione), che sarebbe necessaria, secondo il diritto dello Stato richiesto, per avviare il procedimento penale, non pregiudica l’obbligo d’estradare.

Art. VII (Ad articolo 12 della Convenzione)

Impregiudicata la via diplomatica, le domande d’estradizione o di transito sono presentate, per la Confederazione Svizzera, dall’Ufficio federale di giustizia 4 e, per la Repubblica d’Austria, dal Ministro federale della giustizia. Anche qualsiasi altra corrispondenza tra i due Stati si svolge nello stesso modo, salvo disposizione contraria della Convenzione o del presente Accordo.

La domanda d’estradizione o di transito per l’esecuzione dev’essere corredata di atti dai quali risulta la forza esecutiva immediata della decisione.

Nei casi previsti all’articolo Il capoverso 2 del presente Accordo, alla domanda può essere allegato, in luogo del mandato d’arresto o di un altro atto avente la stessa forza giusta l’articolo 12 paragrafo 2 lettera a della Convenzione, l’originale o la copia autentica di un atto giudiziario, da cui risultino i fatti. Lo stesso vale per i casi in cui l’estradizione è già avvenuta e si richiede l’assenso per un successivo procedimento.

Art. VIII (Ad articolo 14 della Convenzione)

La liberazione condizionale non astretta a restrizioni della libertà di movimento dell’estradato equivale alla liberazione definitiva.

Lo Stato richiedente può parimente prendere, giusta l’articolo 14 paragrafo 2 della Convenzione, misure intese ad ottenere gli atti necessari alla presentazione della domanda di consenso secondo l’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. A tale scopo è permesso di provvedere all’interrogatorio dell’estradato e pertanto di farlo comparire. Dopo la presentazione della domanda di consenso, l’estradato può essere mantenuto in stato di arresto nello Stato richiedente sino all’arrivo della decisione sulla domanda, qualora l’arresto sia in sè ammesso dalle norme legali di questo Stato.

Art. IX (Ad articolo 15 della Convenzione)

La domanda di consenso alla riestradizione verso un’altra Parte della Convenzione o uno Stato terzo dev’essere corredata degli atti previsti nell’articolo 12 paragrafo 2 della Convenzione, trasmessi allo Stato che richiede il consenso.

Art. X (Ad articolo 16 della Convenzione)

Possono presentare domande di arresto provvisorio:

  1. in Svizzera, i tribunali, le autorità incaricate del procedimento penale e dell’esecuzione della pena come anche l’Ufficio federale di giustizia;
  2. in Austria, i Tribunali, i Ministeri pubblici come anche il Ministro federale della giustizia e il Ministro federale dell’interno.

Nella domanda, l’indicazione del reato deve comprendere una breve esposizione dei fatti.

Art. XI (Ad articolo 17 della Convenzione)

Simultaneamente alla decisione secondo l’articolo 17 della Convenzione, lo Stato richiesto decide parimente circa l’ammissibilità di un’eventuale riestradizione. Esso deve comunicare detta decisione a tutti gli Stati interessati.

Art. XII (Ad articolo 19 della Convenzione)

L’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione è applicato anche all’esecuzione di una misura di sicurezza.

Per l’esecuzione di atti processuali urgenti, può essere presentata la domanda di consegna temporanea, giusta l’articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione. Gli atti processuali vi devono essere indicati minutamente. La consegna non è concessa se essa ritarda o rende difficile in misura considerevole un procedimento giudiziario nello Stato richiesto. L’individuo reclamato è restituito dopo l’esecuzione degli atti processuali nello Stato richiedente o a domanda dello Stato richiesto.

Nel caso di consegna temporanea, l’individuo reclamato è mantenuto in stato di arresto, nello Stato richiedente, per tutta la durata del suo soggiorno. Questo arresto è computato nello Stato richiesto.

Le spese per la consegna temporanea, insorte sul territorio dello Stato richiesto, non sono rifuse.

Art. XIII (Ad articolo 20 della Convenzione)

Lo Stato richiesto, nei casi di cui all’articolo 20 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, comunica che gli oggetti sono stati posti al sicuro e, nel contempo, informa se l’estradando reclamato acconsente alla loro restituzione diretta alla persona lesa. Lo Stato richiedente comunica il più presto possibile allo Stato richiesto se rinuncia alla consegna degli oggetti alla condizione che siano restituiti alla persona lesa o al mandatario di quest’ultima, su presentazione di un attestato della sua competente autorità giudiziaria.

Del rimanente, gli oggetti designati nell’articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione o, ove occorra, il ricavo della loro realizzazione sono consegnati anche senza richiesta speciale, se possibile contemporaneamente con l’individuo reclamato. Lo Stato richiesto può nondimeno rinunciare alla consegna degli oggetti, che non abbisognano allo Stato richiedente come mezzi di prova conformemente ad una sua corrispondente dichiarazione,

  1. se la persona lesa risiede abitualmente in detto Stato, o
  2. se una persona estranea al reato rende verosimile d’aver acquisito in buona fede diritti sugli oggetti nello Stato richiesto, purché le sue pretese non siano già state soddisfatte né garantite.

Lo Stato richiedente è autorizzato a prescindere dalla restituzione degli oggetti allo Stato richiesto, prevista nell’articolo 20 paragrafo 4 della Convenzione, a meno che risultino soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 lettera b.

All’atto della consegna degli oggetti, lo Stato richiesto, ove rinunci alla loro restituzione, non fà valere un diritto di pegno doganale o un’altra garanzia reale secondo le prescrizioni della legislazione doganale o fiscale, a meno che il proprietario degli oggetti, leso dal reato, sia egli stesso debitore di siffatto tributo.

Art. XIV (Ad articolo 21 della Convenzione)

Per tutta la durata del transito, lo Stato richiesto tiene in stato d’arresto l’individuo consegnatogli.

Se l’individuo reclamato dev’essere trasportato, per via aerea e senza scalo intermedio, attraverso il territorio di uno dei due Stati, lo Stato richiedente comunica parimente che, secondo i fatti noti e gli atti disponibili, l’individuo suddetto non è cittadino dello Stato sorvolato, nè pretende di esserlo. Esso comunica inoltre che l’estradizione non avviene a cagione di un reato di cui agli articoli 3 a 5 della Convenzione oppure a cagione di un atto, costituente esclusivamente un’infrazione alle prescrizioni sui monopoli o alle prescrizioni su l’importazione, l’esportazione o il transito e l’amministrazione di merci.

Art. XV (Ad articolo 23 della Convenzione)

Non può essere richiesta una traduzione delle domande, presentate secondo la Convenzione o il presente Accordo, né degli atti allegati.

Art. XVI

Nel senso del presente Accordo, il termine «pena» significa parimente misura di sicurezza.

Art. XVII (Ad articolo 31 della Convenzione)

La Convenzione, se è disdetta da una delle due Parti all’Accordo, permane nondimeno in vigore fra di loro per un periodo iniziale di due anni. Questo termine decorre sei mesi dopo la data della notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che una Parte notifichi all’altra per iscritto, sei mesi prima della scadenza del termine, di non più consentire una nuova proroga.

Art. XVIII

Il presente Accordo sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna il più presto possibile.

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

Il presente Accordo può essere disdetto per iscritto in ogni momento; esso cesserà d’essere in vigore sei mesi dopo la disdetta. Esso cesserà d’essere in vigore anche senza disdetta nel momento in cui la Convenzione europea d’estradizione cesserà d’avere effetto tra le Parti del presente Accordo.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 13 giugno 1972, in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

Graber

Bielka

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione Conchiuso il 13 giugno 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1974 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 novembre 1974 Entrato in vigore il 14 dicembre 1974 | Lexipedia | Lexipedia