0.353.953.2
Scambio di note del 6 gennaio/19 dicembre 1967 tra la Svizzera e il Malavi concernente il mantenimento in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione del 26 novembre 1880 Entrato in vigore il 6 gennaio 1967
Entrato in vigore il 6 gennaio 1967
Preambolo
Mediante scambio di note 6 gennaio/19 dicembre 1967, la Svizzera e il Malavi hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti, a contare dal 6 gennaio 1967, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 18801, completato dalla convenzione del 29 giugno 19042 che era applicabile al vecchio Niassaland in virtù dello scambio di note tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 17/23 agosto 19093 come anche dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 19344 al suddetto trattato d’estradizione, parimente applicabile al Niassaland, in virtù del suo articolo 2. Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo del Malavi aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 6 gennaio 1967.