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Scambio di lettere
del 22 settembre 1976 e 25 febbraio 1977
per l’applicazione, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea,
del trattato d’estradizione con la Gran Bretagna,
del 26 novembre 1880, completato con le convenzioni addizionali
del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934

RU 1977 749

Entrato in vigore il 16 settembre 1975

(Stato 16 settembre 1975)

Traduzione 1

Il Capo
del Dipartimento politico federale2

Berna, 25 febbraio 1977

Sua Eccellenza Maori Kiki
Ministro degli Esteri e del Commercio
di Papuasia-Nuova Guinea
Central Government Offices

Waigani

Signor Ministro,

il 22 settembre 1976, Lei mi ha indirizzato la lettera seguente3:

  1. «Le scrivo per sollevare la questione dell’estradizione tra i nostri Paesi.
  2. Il 26 novembre 18804, Svizzera e Gran Bretagna firmavano all’uopo un trattato; successivamente, il 29 giugno 19045, ne completavano l’articolo XVIII mediante una convenzione addizionale. I due testi s’applicavano alla Papuasia e furono estesi alla Nuova Guinea, il 19 settembre 1929, mediante scambio di note 1927/296. Il 19 dicembre 19347 veniva conchiusa un’ulteriore convenzione addizionale; l’Australia aderì a questo testo, esteso poi anch’esso alla Papuasia e alla Nuova Guinea.
  3. Come Lei sa, la Papuasia-Nuova Guinea è divenuta indipendente il 16 settembre 1975, e il giorno stesso il Governatore generale fece la dichiarazione sulla nostra politica di successione nei trattati, che Le allego in copia.
  4. Il Governo di Papuasia-Nuova Guinea ha valutato il trattato e le convenzioni addizionali dall’angolatura della propria politica in materia e desidera che i testi rimangano applicabili tra i nostri Paesi. Le sarei grato ove m’informasse se il Governo elvetico condivide tale nostro intento; in caso affermativo, gradirei mi confermasse per scritto che, giusta la presente lettera e la nostra politica, il Suo Governo considera il trattato e le convenzioni come vigenti, tra i nostri due Paesi, a contare dal precitato 16 settembre 1975.»

Ho l’onore di confermarle che la Sua proposta è accolta dalle autorità svizzere. Conseguentemente la Sua lettera e la mia presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri Governi, in virtù del quale il Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, del 26 novembre 1880, integrato delle convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934, è mantenuto in vigore, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea, a decorrere dal 16 settembre 1975.

Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Graber