Fatte salve le limitazioni prescritte dalla legge o dal presente accordo, nel gruppo inquirente comune gli agenti esteri svolgono gli stessi compiti che svolgono gli agenti dello Stato ospitante. Tutti gli agenti sostengono in ugual misura l’analisi delle informazioni raccolte nell’ambito delle inchieste e dei procedimenti penali in corso e raccomandano strategie per il proseguimento delle indagini.
Gli agenti esteri partecipano agli interrogatori di testimoni e imputati e ad altri atti d’inchiesta che comportano misure coercitive nello Stato ospitante, previo consenso del relativo responsabile dell’inchiesta o del procedimento penale.
Gli agenti esteri dei gruppi inquirenti comuni non portano con sé armi da fuoco nello Stato ospitante.
Le ricerche nelle banche dati automatizzate e negli archivi ufficiali possono essere compiute esclusivamente da un agente del gruppo inquirente comune dello Stato ospitante. Le informazioni ottenute sono trasmesse in seguito agli agenti esteri previa autorizzazione del responsabile del gruppo o del suo sostituto.
Gli agenti distaccati hanno accesso agli edifici e agli uffici previa autorizzazione del responsabile gruppo e nella misura prevista dalle direttive e dalle disposizioni interne vigenti per i locali interessati.