Ai fini del presente Accordo s’intende per:
- profilo del DNA: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
- dati indicizzati: un profilo del DNA e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati sul DNA) o dati dattiloscopici e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati dattiloscopici). I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno (dati non identificati) devono essere riconoscibili come tali;
- dati personali: informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»);
- trattamento di dati personali: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’adeguamento o la modifica, la lettura, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- bloccare: contrassegnare dati personali registrati al fine di limitarne il futuro trattamento;
- reati gravi: i reati elencati nell’allegato al presente Accordo e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni.