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Protocollo addizionale all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

RU 2003 1202

Traduzione1

Concluso il 28 gennaio 2002

Entrato in vigore il 28 gennaio 2002

(Stato 27 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

qui di seguito denominati «le Parti»,

in applicazione, da un lato, dell’Accordo dell’11 maggio 1998 2 tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (qui di seguito: «accordo sulla cooperazione») e visto, dall’altro, l’Accordo bilaterale del 28 ottobre 1998 3 relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «accordo sulla riammissione»),

desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell’ambito dello scambio d’informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

Art. 1 Ubicazione

Un centro di cooperazione di polizia e doganale (di seguito «centro comune») è istituito in territorio svizzero, nel sito aeroportuale di Ginevra-Cointrin, Comune di Meyrin, conformemente al piano d’ubicazione 4 che figura nell’allegato del presente protocollo addizionale. Il centro comune accoglie gli agenti che rappresentano i servizi delle due Parti menzionate all’articolo 1 dell’accordo sulla cooperazione (di seguito «i servizi»).

Conformemente all’articolo 12 capoverso 2 dell’accordo sulla cooperazione, il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati mediante uno scambio di note. Le disposizioni del presente protocollo addizionale si applicano mutatis mutandis ai centri comuni istituiti successivamente.

Art. 2 Organizzazione

Un edificio di proprietà della Repubblica e del Cantone di Ginevra è messo a disposizione per accogliere il centro comune di Ginevra-Cointrin. Le spese di costruzione e di mantenimento di ogni centro sono suddivise in parti uguali tra le Parti, conformemente all’articolo 11 capitolo 3 dell’accordo sulla cooperazione. Un regolamento finanziario è stabilito per ogni centro comune.

I servizi si assumono per intero le spese d’installazione della burotica, della telematica e dell’informatica assegnate ai loro agenti. Le spese legate all’acquisto di beni mobili di vario genere destinati ai locali comuni sono ripartite a metà tra i servizi di entrambe le Parti.

Gli stipendi e le spese di rappresentanza degli agenti e altri esborsi legati alla gestione del personale sono a carico esclusivo dello Stato a cui competono.

Ciascuna Parte designa, in base a ciò che la concerne e secondo le proprie modalità, un coordinatore delle autorità nazionali che partecipa alle attività del centro comune. I coordinatori vigilano al fine di garantire il funzionamento della loro parte nazionale del centro comune e prendono di comune accordo tutte le disposizioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività in corso del centro comune. In loro assenza, un sostituto assicura tale funzione.

Il funzionamento del centro comune è regolato da un accordo comune tra i coordinatori. Essi elaborano insieme un regolamento interno. I coordinatori gestiscono un segretariato comune nel quale sono impiegati gli agenti messi a disposizione dalle due Parti.

All’interno dei locali dei centri comuni destinati esclusivamente al loro uso, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a far osservare la disciplina. A tale fine possono, in caso di necessità, ricorrere all’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

L’elenco degli agenti e degli impiegati nonché i compiti e le missioni attribuiti a ciascun servizio rappresentato nei centri comuni sono stabiliti e armonizzati dai coordinatori delle due Parti.

Per garantire l’efficacia dei controlli e della cooperazione, i centri comuni funzionano di principio 24 ore su 24. Le ore di presenza sono fissate di comune accordo tra i servizi competenti e si possono adattare a seconda delle necessità.

Art. 3 Compiti

I servizi dei centri comuni si prefiggono segnatamente i seguenti obiettivi:

  1. il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d’informazioni in materia di polizia e doganale nei limiti fissati all’articolo 15 dell’accordo sulla cooperazione;
  2. il sostegno di operazioni che coinvolgono i servizi delle due Parti, in particolare le operazioni transfrontaliere d’osservazione e d’inseguimento di cui agli articoli 7 e 8 dell’accordo sulla cooperazione;
  3. la coordinazione di misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera;
  4. la preparazione della consegna degli stranieri in situazione irregolare, nel rispetto degli accordi in vigore in questo settore.

Inoltre i centri comuni sono tenuti informati e, se necessario, sono associati a ogni altra forma di cooperazione diretta tra le unità corrispondenti di cui agli articoli 16–20 dell’accordo sulla cooperazione.

Art. 4 Statuto giuridico degli agenti in servizio nei centri comuni

Gli agenti in servizio sul territorio dell’altra Parte in applicazione delle disposizioni dell’accordo sulla cooperazione e dell’accordo sulla riammissione, dipendono dal superiore gerarchico originario, ma rispettano il regolamento interno del centro comune.

Lo Stato di soggiorno presta agli agenti dell’altra Parte in servizio nei centri comuni la medesima protezione e assistenza accordata ai propri agenti.

Gli agenti in servizio nei centri comuni sono soggetti ai regimi di responsabilità civile e penale della Parte sul territorio della quale si trovano.

Tali agenti possono recarsi al posto di lavoro ed effettuare il servizio indossando la loro uniforme o un segno distintivo visibile, nonché muniti delle loro armi regolamentari al solo scopo di assicurare, se necessario, la propria legittima difesa.

La Convenzione del 9 settembre 1966 5 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è applicabile agli agenti in servizio nei centri comuni.

Gli oggetti necessari al funzionamento del centro comune o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esenti da diritti di dogana o da tasse d’importazione.

Titolo II Scambio o messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell’altra Parte

Art. 5 Accordi particolari

Per attuare l’articolo 10 dell’accordo sulla cooperazione, le unità operative impiegate nella zona di frontiera ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulla cooperazione possono convenire lo scambio o la messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell’altra Parte.

I servizi competenti consultano la loro rispettiva amministrazione centrale su ogni scambio o messa a disposizione di un agente in un’unità dell’altra Parte. Redigono un elenco degli agenti distaccati presso i servizi dell’altra Parte, che aggiornano e presentano alla loro amministrazione centrale. Una volta all’anno i servizi competenti informano la rispettiva amministrazione centrale sui compiti adempiuti dagli agenti distaccati presso unità dell’altra Parte.

Tali agenti effettuano il servizio nelle unità corrispondenti dell’altra Parte in base a un contratto e a un elenco degli obblighi specifici, previamente sottoposti all’approvazione delle amministrazioni centrali.

Forniscono informazioni e adempiono alle loro funzioni nell’ambito delle istruzioni che ricevono dalla loro amministrazione centrale, conformandosi alle direttive delle autorità dello Stato d’accoglienza.

Gli agenti in servizio presso le unità dell’altra Parte possono rispondere alle domande d’informazioni dei servizi competenti della Parte d’origine citati all’articolo 1 dell’accordo sulla cooperazione, nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 5 dell’accordo sulla cooperazione.

Art. 6 Obblighi dell’unità d’accoglienza

Assume le spese che risultano da tali misure.

L’unità presso la quale un agente dell’altra Parte effettua il servizio gli fornisce sostegno nell’esecuzione dei suoi compiti. Adotta le misure organizzative necessarie per:

  1. assicurare l’efficacia delle attività dell’agente;
  2. considerare le richieste dell’agente e fornirgli l’assistenza necessaria;
  3. assicurare la normale esecuzione dei compiti affidati all’agente.

L’unità presso la quale un agente dell’altra Parte effettua il servizio adotta tutte le misure tecniche o di altro genere per assicurare la riservatezza delle informazioni a disposizione di detto agente, segnatamente assicurando un accesso limitato alle fonti informatiche a disposizione dell’agente.

Titolo III Disposizioni generali

Art. 7 Limiti posti alla cooperazione

Ciascuna Parte può rifiutarsi di fornire un’informazione o di collaborare allorché, in una precisa circostanza, gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese siano messi in grave pericolo. Il rifiuto deve essere motivato.

Ciascuna Parte è parimenti tenuta a rispettare le disposizioni di altri accordi di cooperazione applicabili a livello internazionale, in particolare le convenzioni di assistenza giudiziaria e di assistenza amministrativa in materia doganale.

Art. 8 Bilancio periodico della cooperazione

Un Gruppo di lavoro comune composto di rappresentanti delle Parti verifica periodicamente l’attuazione del presente protocollo addizionale, identificando i complementi o le attualizzazioni eventualmente necessari. È inoltre incaricato della composizione delle controversie ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo sulla cooperazione.

Conformemente all’articolo 24 dell’accordo sulla cooperazione, i servizi competenti impegnati nella zona di frontiera e i coordinatori dei centri comuni si riuniscono almeno due volte all’anno per tracciare un bilancio della loro cooperazione, elaborare un programma di lavoro comune e preparare un rapporto d’attività all’attenzione del gruppo di lavoro. Alla fine di ogni riunione è steso un verbale.

Art. 9 Modifiche

L’articolo 1 paragrafo 1, l’articolo 2 paragrafo 1 e l’allegato al presente protocollo addizionale possono essere modificati o completati in qualsiasi momento mediante scambio di note tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministro dell’Interno della Repubblica francese.

Art. 10 Denuncia

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo addizionale in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi.

Una denuncia dell’accordo sulla cooperazione comporta allo stesso tempo la denuncia del presente protocollo addizionale.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Entra in vigore il giorno della sua firma.

In fede di che , i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale.

Fatto a Ginevra, il 28 gennaio 2002, in due esemplari originali, redatti ciascuno in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica francese:

Ruth Metzler-Arnold

Daniel Vaillant