Un edificio di proprietà della Repubblica e del Cantone di Ginevra è messo a disposizione per accogliere il centro comune di Ginevra-Cointrin. Le spese di costruzione e di mantenimento di ogni centro sono suddivise in parti uguali tra le Parti, conformemente all’articolo 11 capitolo 3 dell’accordo sulla cooperazione. Un regolamento finanziario è stabilito per ogni centro comune.
I servizi si assumono per intero le spese d’installazione della burotica, della telematica e dell’informatica assegnate ai loro agenti. Le spese legate all’acquisto di beni mobili di vario genere destinati ai locali comuni sono ripartite a metà tra i servizi di entrambe le Parti.
Gli stipendi e le spese di rappresentanza degli agenti e altri esborsi legati alla gestione del personale sono a carico esclusivo dello Stato a cui competono.
Ciascuna Parte designa, in base a ciò che la concerne e secondo le proprie modalità, un coordinatore delle autorità nazionali che partecipa alle attività del centro comune. I coordinatori vigilano al fine di garantire il funzionamento della loro parte nazionale del centro comune e prendono di comune accordo tutte le disposizioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività in corso del centro comune. In loro assenza, un sostituto assicura tale funzione.
Il funzionamento del centro comune è regolato da un accordo comune tra i coordinatori. Essi elaborano insieme un regolamento interno. I coordinatori gestiscono un segretariato comune nel quale sono impiegati gli agenti messi a disposizione dalle due Parti.
All’interno dei locali dei centri comuni destinati esclusivamente al loro uso, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a far osservare la disciplina. A tale fine possono, in caso di necessità, ricorrere all’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
L’elenco degli agenti e degli impiegati nonché i compiti e le missioni attribuiti a ciascun servizio rappresentato nei centri comuni sono stabiliti e armonizzati dai coordinatori delle due Parti.
Per garantire l’efficacia dei controlli e della cooperazione, i centri comuni funzionano di principio 24 ore su 24. Le ore di presenza sono fissate di comune accordo tra i servizi competenti e si possono adattare a seconda delle necessità.