Le domande d’informazioni, di misure coordinate o di altri mezzi di assistenza devono essere inoltrate in forma scritta e contenere i motivi della richiesta. Esse possono essere trasmesse, se necessario, per fax o posta elettronica, a condizione che il loro contenuto permetta una trasmissione in questa forma. In casi urgenti le Parti contraenti possono inoltrare una domanda in forma orale che in seguito deve essere immediatamente confermata in forma scritta.
In casi particolari le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza precedente richiesta, le informazioni che ritengono importanti al fine di aiutare la Parte contraente destinataria a prevenire le minacce concrete alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico o a lottare contro i reati.
Le domande di assistenza reciproca si effettuano in maniera diretta tra le autorità competenti, a condizione che il diritto nazionale non ne riservi il trattamento alle autorità giudiziarie. Se l’autorità di polizia che ha ricevuto una domanda di assistenza non è autorizzata a trattarla, la trasmette all’autorità competente.
Le autorità competenti che hanno ricevuto una domanda di cui al capoverso 1 rispondono quanto prima. Esse possono richiedere delle informazioni aggiuntive se ciò è necessario per accogliere la richiesta dell’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente può rifiutarsi, totalmente o parzialmente, di fornire informazioni o assistenza, se ritiene che ciò possa minacciare la sua sovranità, la sicurezza nazionale o qualsiasi altro interesse importante, se la domanda non è conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti o se l’esecuzione della domanda viola la legislazione nazionale o gli impegni internazionali.
In caso di rifiuto della domanda d’informazione o d’assistenza, le autorità competenti s’informano reciprocamente, in forma scritta, indicando i motivi.
Le autorità competenti possono stabilire condizioni concernenti l’esecuzione di una domanda o la maniera di utilizzare i risultati ottenuti in seguito alla domanda. Tali condizioni devono essere rispettate dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si assume i costi derivanti dall’esecuzione del presente Accordo. Sono fatte salve le misure di coordinamento di cui all’articolo 5, per le quali l’assunzione dei costi è disciplinata di comune accordo, in forma scritta e di caso in caso, dalle autorità competenti.