Le richieste d’informazione, di coordinazione di misure o di un altro genere di assistenza previsto dal presente Accordo sono presentate in forma scritta, eventualmente per telefax o per posta elettronica, sempreché il loro contenuto consenta una tale trasmissione.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, in casi urgenti è consentito presentare una richiesta anche oralmente, seguita senza indugio da una conferma conformemente al capoverso 1.
Le richieste di assistenza sono trattate senza inutili ritardi. È consentito richiedere informazioni complementari, se ciò è ritenuto necessario per accogliere la richiesta.
Le Parti possono aiutarsi vicendevolmente anche senza presentare una richiesta, se ritengono che ciò sia utile all’altra Parte nell’ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo.