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0.362.1

Accordo
sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea
e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono
la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi

RU 2008 537; FF 2004 5273

Testo originale

Concluso il 26 ottobre 2004

Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041

Entrato in vigore il 1o marzo 2008

(Stato 1° marzo 2008)

Risposta della Confederazione Svizzera

Egregio signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data 26 ottobre 2004 così redatta:

«il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all’accordo con la Confederazione Svizzera sulla sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dalla Confederazione Svizzera, nell’ottica della sua partecipazione all’iter decisionale nei settori contemplati dall’accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associata ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che quando procedure di questo genere saranno applicate ai settori contemplati dall’accordo, si affermerà effettivamente l’esigenza di associare la Confederazione Svizzera ai lavori di detti comitati, in particolare per assicurare che le procedure previste dall’accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare la Confederazione Svizzera.

La Comunità europea si impegna a negoziare un regime adeguato per associare la Confederazione Svizzera ai lavori di tali comitati.

Per quanto concerne la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

  1. la Commissione europea garantisce agli esperti della Confederazione Svizzera la più ampia partecipazione possibile,qualora un punto particolare riguardi l’applicazione dell’acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto, alla preparazione dei progetti di provvedimenti da sottoporre ulteriormente al comitato istituito dall’articolo 31 di tale direttiva, il quale assiste la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Allo stesso modo, in occasione dell’elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Confederazione Svizzera al medesimo titolo degli esperti degli Stati membri;
  2. la Confederazione Svizzera può, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva, designare una persona che rappresenti l’autorità di controllo o le autorità designate dalla Confederazione Svizzera per partecipare in qualità d’osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale partecipazione avrà luogo su invito «ad hoc» qualora un punto particolare riguardi l’applicazione dell’acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto.

La prego di comunicarmi se il Suo Governo è d’accordo su quanto precede».

Posso comunicarLe l’accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, egregio signore, l’espressione della mia profonda stima.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

Per la
Confederazione Svizzera:

Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss