Quando le informazioni sono fornite dall’Europol ai sensi del presente accordo, la fonte delle stesse è indicata, per quanto possibile, sulla base dei seguenti criteri:
- fonte per la quale non sussistono dubbi circa l’autenticità, l’affidabilità o la competenza, oppure informazione fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
- fonte dalla quale l’informazione pervenuta si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
- fonte dalla quale l’informazione pervenuta non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
- fonte la cui affidabilità non può essere valutata.
Quando l’informazione è fornita dall’Europol ai sensi del presente accordo, la sua affidabilità è indicata, per quanto possibile, sulla base dei seguenti criteri:
- l’informazione è ritenuta esatta senza alcuna riserva;
- l’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall’agente che la trasmette;
- l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;
- l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata in alcun modo.
Quando fornisce un’informazione ai sensi del presente accordo, la Svizzera indica, per quanto possibile, la fonte della stessa e la sua affidabilità sulla base dei criteri specificati ai paragrafi 1 e 2.
Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, la Svizzera o l’Europol giungono alla conclusione che la valutazione dell’informazione fornita dalla controparte deve essere rettificata, ne informano quest’ultima e cercano di concordare una modifica della valutazione. Senza tale accordo né la Svizzera né l’Europol possono modificare la valutazione dell’informazione pervenuta.
Se riceve dalla Svizzera dati o informazioni non corredati di una valutazione, l’Europol cerca per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.
La Svizzera e l’Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche che vengono stabiliti in un memorandum d’intesa tra la Svizzera e l’Europol. Questi accordi generali devono essere approvati dal Consiglio federale svizzero e dal consiglio di amministrazione dell’Europol. Se i dati vengono forniti dall’Europol sulla base di tali accordi generali, ciò viene annotato insieme ai dati.
Qualora non sia possibile effettuare una valutazione affidabile o non sussista un accordo in termini generali, l’Europol valuta l’informazione secondo quanto previsto al paragrafo 1, lettera D, e al paragrafo 2, numero 4.