0.362.22
Scambio di note
del 19 dicembre 2017/1° ottobre 2018
tra la Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia Europol
concernente l’estensione dell’Accordo del 24 settembre 2004
tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia
e lo scambio di note del 7 marzo 2006/22 novembre 2007
ai settori della criminalità inclusi nel presente scambio di note
RU 2018 3383
Entrato in vigore il 1° ottobre 2018
(Stato 1° ottobre 2018)
Traduzione
La direttrice | Berna, 1° ottobre 2018 |
Signora Catherine de Bolle Direttrice di Europol Raamweg 47 Casella postale 90850 NL-2509 L’Aia |
Gentile signora Direttrice,
Confermiamo di aver ricevuto la Sua lettera del 19 dicembre 2017 dal seguente tenore:
«Come probabilmente sa, il quadro giuridico di Europol è stato modificato a seguito dell’entrata in vigore, nel mese di maggio, del regolamento Europol […]. In tale contesto, propongo di aggiornare il campo di applicazione dell’Accordo firmato a Berna il 24 settembre 2004 sulla cooperazione operativa e strategica tra Europol e la Svizzera 1 . Il campo di applicazione dev’essere esteso a tutti i settori della criminalità elencati nell’allegato I del regolamento Europol e, come disposto dall’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo, è possibile aggiornare quest’ultimo tramite scambio di note. Se acconsente a questo progetto, ho l’onore di proporle che la presente lettera, unitamente alla Sua approvazione scritta, costituisca una convenzione tra la Confederazione Svizzera ed Europol concernente l’estensione del campo di applicazione del nostro Accordo. Fatto salvo il Suo consenso, l’estensione entrerebbe quindi in vigore il giorno in cui Europol riceverà la Sua approvazione scritta.»
Ho l’onore di comunicarle sulla base dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004, che la Svizzera approva la proposta di estendere l’applicazione dell’Accordo a tutti i settori della criminalità menzionati nell’allegato I del nuovo regolamento Europol del maggio 2017. Nello specifico, i nuovi settori della criminalità sono i seguenti:
- reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario;
- genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Conformemente all’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004, l’estensione del campo di applicazione dell’Accordo al nuovo ambito del mandato entrerà in vigore il giorno in cui Europol riceverà l’approvazione scritta della Svizzera.
La prego di gradire, signora Direttrice, l’espressione della mia alta considerazione.
Nicoletta della Valle