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Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativo all’accesso al SIS da parte dei servizi competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 2008 Entrato in vigore il 17 ottobre 2008

RU 2008 5115; FF 2007 7729

(Stato 17 ottobre 2008)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 26 settembre 2005, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione degli atti seguenti è notificata alla Svizzera:

  1. Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli
  2. Documento del Consiglio: PE-CONS 3628/05 SIRIS 51 CODEC 430 COMIX 355
  3. Data d’approvazione: 6.07.2005»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 26 settembre 2005 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, Bruxelles