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Scambio di note del 31 marzo 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 265/2010 che modifica la convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e il Codice frontiere Schengen per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2010 1527

Entrato in vigore il 31 marzo.2010
(Stato 31 marzo 2010)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 31 marzo 2010

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 25 marzo 2010, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
  2. Documento del Consiglio:
  3. PE-CONS 5/10 VISA 46 COMIX 205 CODEC 108
  4. Data di adozione: 25 marzo 2010»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 25 marzo 2010 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Scambio di note del 31 marzo 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 265/2010 che modifica la convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e il Codice frontiere Schengen per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (Sviluppo dell’acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia