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Scambio di note dell’8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010 Approvato dall'Assemblea federale 1° ottobre 2010

RU 20103021; FF 2010 1483

Entrato in vigore il 9 febbraio 20111

(Stato 9 febbraio 2011)

Traduzione 2

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2008

Commissione
delle Comunità europee
Segretariato generale
SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

  1. «Comunicazione della decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Statimembri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»4

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2008)789 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente la Commissione delle Comunità europee non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.

Scambio di note dell’8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010 Approvato dall'Assemblea federale 1° ottobre 2010 | Lexipedia | Lexipedia