0.362.380.034
Scambio di note dell’8 luglio 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010 Approvato dall'Assemblea federale 1° ottobre 2010
RU 20103021; FF 2010 1483
Entrato in vigore il 9 febbraio 20111
(Stato 9 febbraio 2011)
Traduzione 2
Missione della Svizzera | Bruxelles, 8 luglio 2008 |
Commissione | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:
- «Comunicazione della decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Statimembri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»4
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2008)789 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente la Commissione delle Comunità europee non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.