0.362.380.035
Scambio di note del 19 agosto 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione della Commissione 2009/538/CE del 10 luglio 2009 che modifica la decisione 2008/456/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010
RU 20103023
Entrato in vigore il 9 febbraio 20111
(Stato 9 febbraio 2011)
Traduzione 2
Missione della Svizzera | Bruxelles, 19 agosto 2009 |
Commissione | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 13 luglio 2009 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:
- «Decisione della Commissione del 10 luglio 2009 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale ‹Solidarietà e gestione dei flussi migratori›, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»4
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2009) 5373 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 13 luglio 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Svizzera avrà notificato l'adempimento dei requisiti costituzionali relativi allo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione della Commissione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013. Esso potrà essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.