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Scambio di note del 26 maggio 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/252/UE che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da FRONTEX (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2010 3123

Entrato in vigore il 26 maggio 2010

(Stato 26 maggio 2010)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 26 maggio 2010

Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 3 maggio 2010, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
  2. Documento del Consiglio: 8089/10 FRONT 42 COMIX 248
  3. Data d’approvazione: 26 aprile 2010»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 3 maggio 2010 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.