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Scambio di note del 30 gennaio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall'Assemblea federale il 18 giugno 2010

RU 2010 5935; FF 2009 7737

Entrato in vigore il 13 ottobre 2010

(Stato 13 ottobre 2010)

Traduzione 1

La Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 30 gennaio 2009

Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 12 gennaio 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo e 14 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
  2. Documento del Consiglio:
  3. PE-CONS 3653/3/08 REV 3 MIGR 48 CODEC 886 COMIX 531
  4. Data dell’approvazione: 16 dicembre 2008»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali saranno stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 12 gennaio 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota viene inviata alla Commissione delle Comunità europee, SG.A.3., Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie la presente occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della più alta considerazione.