0.362.380.066
Scambio di note del 18 febbraio 2016 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 2016733
Entrato in vigore il 18 febbraio 2016
(Stato 18 febbraio 2016)
Traduzione 1
Missione della Svizzera | Bruxelles, 18 febbraio 2016 |
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 28 gennaio 2016, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
- Documento del Consiglio: PE-CONS 55/1/15 REV 1 PROAPP 19 CATS 96 SCHENGEN 31 COMIX 459 CODEC 1282
- Data d’approvazione: 20 gennaio 2016»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 28 gennaio 2016 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Con l’entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 30 giugno 2008 4 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 189/2008 sulle prove tecniche del SIS II prenderà fine.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.