0.362.380.072
Scambio di note del 6 giugno 2014 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2016
RU 2017 2639; FF 2016 4509
Entrato in vigore l’11 aprile 2017
(Stato 11 aprile 2017)
Traduzione 1
Missione della Svizzera | Bruxelles, il 6 giugno 2014 Segretariato generale Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 7 maggio 2014, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE
- Documento del Consiglio:
- PE-CONS 141/1/13 REV 1 JAI 1163 FRONT 221 VISA 289 CADREFIN 382 COMIX 712 CODEC 3023
- Data d’approvazione: 14 aprile 2014»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 7 maggio 2014 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione.